L’articolo23 della Legge n. 2 del 28/1/2009 di conversione del
Decreto Legge 185/2008 prevede la possibilità che gruppi di
cittadini organizzati presentino al Comune proposte di interventi
di riqualificazione del tessuto urbano locale di immediata
realizzabilità che però non comportino oneri per l’ente locale.
La realizzazione delle opere non può in ogni caso dare luogo ad
oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore,
fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto. Le spese per la
realizzazione degli interventi potranno essere, fino alla
attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione
dall’imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella
misura del 36% secondo le modalità di cui all’articolo 1 della
L.449/1997. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai
tributi propri dell’ente competente.
Sulle proposte di intervento, che dovranno essere conformi agli
strumenti urbanistici vigenti, i Comuni hanno tempo 60 giorni per
provvedere.
Decorsi i 60 giorni se l’ente locale non provvede la proposta si
intende respinta. In alternativa l’ente locale può, con motivata
delibera, disporre l’approvazione delle proposte formulate
regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di
realizzazione e i tempi di esecuzione.
Qualora gli interventi da realizzare si riferiscano ad immobili
sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale
sarà necessario il preventivo rilascio del parere o
dell’autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge
vigenti.
Fonte: www.ance.it
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