Il triennio per contestare la perdita del beneficio parte
dall'anno successivo alla registrazione della cessione
In caso di vendita dell'abitazione acquistata con i benefici prima
casa anteriormente al compimento del quinquennio, il termine
triennale, previsto dall'articolo 76 del Dpr 131/1986, per
l'accertamento dell'intervenuta decadenza dalle agevolazioni
fiscali decorre dall'anno successivo alla data di registrazione
dell'atto di cessione. Così la Cassazione, con la sentenza n.
28880/2008.
La vicenda processuale
Un contribuente aveva acquistato un'abitazione, dichiarando,
nell'atto, di voler beneficiare delle agevolazioni "prima casa"
(imposta di registro al 3% e tributi ipotecari e catastali in
misura fissa).
Prima dei cinque anni dall'acquisto, l'immobile era stato
rivenduto, con conseguente decadenza dai benefici e relativo avviso
di accertamento, emesso dall'ufficio per recuperare maggiori
imposte e sanzioni.
Il contribuente proponeva ricorso in Ctp, deducendo
l'intempestività e la tardività dell'atto per intervenuta decadenza
della pretesa impositiva, essendo decorso il termine triennale di
cui all'articolo 76, comma 2, del Testo unico dell'imposta di
registro (Tur), in base al quale "
salvo quanto disposto nel
comma 1 bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza,
nel termine di tre anni".
La Ctr accoglieva l'appello dell'ufficio, rilevando come, nel caso
in esame, il termine triennale di decadenza fosse stato rispettato,
dal momento che lo stesso andava calcolato a partire dallo spirare
dell'anno successivo al trasferimento.
Il contribuente proponeva ricorso in Cassazione, lamentando
l'erronea interpretazione dell'articolo 16 del Dl 155/1993,
aggiuntivo della nota II-bis all'articolo 1 della tariffa allegata
al Tur.
La tesi era che dalla regola in base alla quale non si procede al
recupero delle imposte qualora il contribuente, entro un anno dalla
vendita, acquisti un altro immobile da adibire ad abitazione
principale, non può automaticamente desumersi lo spostamento in
avanti dell'instaurarsi del potere-dovere dell'ente impositore di
contestare al contribuente le maggiori imposte dovute in caso di
vendita infraquinquennale, considerato che la perdita del
trattamento agevolato è collegata esclusivamente al trasferimento
anticipato rispetto a quanto prescritto dalla legge e non può
rimanere "sospesa", a pena di violare il complesso delle regole
vigenti in materia di decadenza.
La normativa non sarebbe, a dire del ricorrente, rivolta
all'ufficio impositore, per il quale il termine triennale di
decadenza per le maggiori imposte dovute resterebbe computabile a
partire dal momento in cui viene a conoscenza del fatto
determinante la perdita dei benefici fiscali, ma avrebbe, in
realtà, quale referente esclusivamente lo stesso contribuente, a
cui spetta il compito di provare la "reviviscenza" del regime
agevolato, attraverso l'acquisto di un altro immobile da
effettuarsi entro un anno dalla vendita del precedente.
La Cassazione, tuttavia, non ha accolto l'interpretazione fornita
dal ricorrente, precisando che:
- in tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della "prima
casa", la decadenza dal beneficio, comminata dalle discipline della
materia succedutesi nel corso del tempo, nell'ipotesi di vendita
dell'immobile prima del compimento di un quinquennio dall'acquisto,
è stata esclusa nel caso di acquisto di altro immobile da adibire
ad abitazione principale entro un anno dall'alienazione di quello
acquistato fruendo dell'agevolazione
- il termine triennale decadenziale decorre a partire dall'anno
successivo alla data di registrazione dell'atto di cessione
dell'immobile, precedentemente acquisito con i benefici prima
casa.
Fonte:
www.nuovofiscooggi.it
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