Il conferimento di energia prodotta con impianti fotovoltaici da
parte di imprenditori o soggetti IRES a favore del Gestore dei
Servizi Elettrici costituisce esercizio di attività commerciale.
Quindi, il contributo in conto scambio erogato dal gestore deve
essere assoggettato ad IVA e ad imposte dirette.
Questo uno dei chiarimenti contenuti nella
Risoluzione
ministeriale 13/E del 20 gennaio 2009, con la quale l’Agenzia
delle Entrate chiarisce la corretta tassazione, in base alle varie
tipologie di contribuenti, del contributo corrisposto dal Gestore
dei Servizi Elettrici - GSE - riguardo al cd. “servizio di scambio
sul posto”-SSP.
L’SSP[1] è, in sostanza, un sistema che consente al proprietario
dell’impianto di conferire l’energia prodotta nella rete del
gestore dei servizi elettrici e di prelevare, anche in tempi
successivi, la quantità necessaria per i propri bisogni.
L’SSP inizialmente era disciplinato dalla Deliberazione Aeeg
28/2006 che prevedeva, fino al
31 dicembre 2008:
- l’immissione in rete, da parte del titolare dell’impianto
fotovoltaico, dell’energia prodotta;
- il prelievo dell’energia necessaria al proprio fabbisogno,
senza sostenere dei costi, ovvero pagando soltanto la differenza
tra l’energia utilizzata e quella prodotta;
- la possibilità di vantare eventualmente un credito, da
utilizzare nei tre anni successivi, per l’energia prodotta in
eccesso rispetto a quella utilizzata.
A partire dall’
1 gennaio 2009, a seguito delle modifiche
apportate dalla Deliberazione 74/2008, vengono introdotte delle
novità per l’espletamento della procedura relativa all’SSP:
- l’energia prodotta dal titolare dell’impianto fotovoltaico
viene conferita interamente nel sistema del Gestore dei Servizi
Elettrici (GSE);
- il GSE vende l’energia direttamente sul mercato;
- l’utente acquista, presso il fornitore territorialmente
competente, l’energia necessaria a coprire i propri
fabbisogni;
- il GSE provvederà a rimborsare il produttore per l’acquisto
dell’energia, corrispondendo a questo un contributo in conto
scambio, che sarà quantificato in misura pari al minore tra il
controvalore dell’energia a suo tempo conferita e il valore
dell’energia prelevata presso il fornitore territorialmente
competente, al netto dell’IVA pagata.
L’operazione di “scambio sul posto” - così come costruita dalla
menzionata delibera n.74/2008 - viene a configurare, a ben vedere,
un contratto di vendita di energia in base al quale l’utente
s’impegna a conferire l’energia autoprodotta al GSE e quest’ultimo,
al contempo, si obbliga a corrispondere all’utente stesso un
importo - il contributo in conto scambio.
Gli utenti percettori del contributo in conto scambio si
configureranno quindi come percettori e venditori di energia e
dovranno rispettare gli obblighi fiscali[2]. Riguardo a tale
contributo erogato dal GSE, con la pronuncia in esame
l’Amministrazione Finanziaria si è pronunciata in riferimento ai
diversi trattamenti fiscali, a seconda delle varie categorie di
contribuenti:
- 1- Persona fisica o ente non
commerciale:
a) impianti fino a 20 kW di potenza: qualora l’impianto, per
la sua collocazione, risulti installato essenzialmente per far
fronte ai bisogni energetici del titolare dello stesso (ad esempio
al servizio dell’abitazione), l’Amministrazione Finanziaria ha
confermato che 1`immissione di energia in rete per effetto del
servizio di scambio sul posto non concretizza lo svolgimento di una
attività commerciale abituale e che il relativo contributo in conto
scambio erogato dal GSE non assume quindi rilevanza fiscale, né ai
fini IVA, né ai fini delle imposte dirette;
b) impianti di potenza superiore a 20 Kw: nella
considerazione che impianti di dimensioni maggiori siano realizzati
da soggetti che debbano soddisfare esigenze diverse da quelle
strettamente privatistiche, l’energia prodotta e immessa in rete
dovrà essere considerata come ceduta alla rete medesima nell’ambito
di un’attività commerciale e il contributo in conto scambio
costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’IVA che
delle imposte dirette. In tal caso gli utenti,come esercenti di
attività commerciale, sono sottoposti all’emissione della fattura
nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di
cessione;
c) impianti diversi: anche in questo caso, l’energia immessa
in rete, per effetto del servizio di scambio sul posto, dovrà
essere considerata ceduta alla rete medesima nell’ambito di
un`attività commerciale, perciò rilevante sia ai fini dell’IVA che
delle imposte dirette. Gli utenti, quindi, dovranno emettere
fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di
cessione;
- 2- Imprenditore esercente attività commerciale o soggetto
passivo IRES: per tale tipologia di contributo,
l’Amministrazione ritiene che il contributo in conto scambio
costituisce in ogni caso un corrispettivo rilevante sia ai fini
dell’IVA che delle imposte dirette. L’utente dovrà emettere fattura
nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione, a
prescindere dalla tipologia d’impianto;
- 3- Lavoratore autonomo: anche in questo caso, il
contributo in conto scambio costituisce sempre un corrispettivo
rilevante ai fini dell’IVA e delle Imposte Dirette.
Tuttavia, poiché tale corrispettivo è relativo allo svolgimento di
un`attività diversa da quella professionale esercitata, il
contribuente dovrà tenere per la produzione e cessione di energia
una contabilità separata[3] e fatturare al GSE l’importo
percepito.
Per completezza, si ricorda inoltre che, a seguito della
Risoluzione Ministeriale 20/E del 27 gennaio 2009, è
possibile fruire sia della “tariffa incentivante” per la produzione
di energia elettrica (articolo 7, comma 2, del D.lgs. 387/2003),
sia del credito d’imposta nella misura del 50% sugli investimenti
nelle aree svantaggiate (articolo 1, commi da 271 a 279, della
legge n. 289/2006), ma solo con riferimento a quest’ultimo, nella
misura del 20% del costo sostenuto.
Qualora il credito d’imposta venga utilizzato in misura superiore
al 20%, il contribuente perderà il beneficio della tariffa
incentivante erogata.
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[1]
Art. 6, D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387
“
Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non
superiore a 20 Kw
1. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas emana la
disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di
scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore
a 20 Kw.
2. nell’ambito della disciplina di cui al comma 1 non è consentita
la vendita dell’energia elettrica prodotta dagli impianti
alimentati da fonti rinnovabili
3. la disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni altro
adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti,
connesso all’accesso e all’utilizzo della rete elettrica”.
[2] cfr. CM 46/E del 19 luglio 2007.
[3]
Art. 36, secondo comma, DPR 26 ottobre 1972, n. 633
“1. omissis
2. se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o
professioni l’imposta si applica separatamente per l’esercizio di
imprese e per l’esercizio di arti o professioni, secondo le
rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume
d’affari
3-5. omissis”.
Fonte:
www.ance.it
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