La cessione di un fabbricato in corso di costruzione, ma
“esistente” dal punto di vista urbanistico (ossia costituito dal
rustico comprensivo di mura perimetrali delle singole unità e di
copertura), genera plusvalenza tassata ai fini Irpef, quando
avviene entro cinque anni dalla sua “venuta ad esistenza”.
Diversamente, qualora l’edificio non possa essere considerato
“esistente” sotto il profilo urbanistico, si configura una cessione
di area edificabile che genera, in ogni caso, plusvalenza
imponibile ad Irpef.
Così ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione
Ministeriale n. 23/E del 28 gennaio 2009.
In particolare, l’art. 67, comma 1, lett. b del Tuir (D.P.R.
917/1986) qualifica come “redditi diversi” assoggettati ad Irpef le
plusvalenze realizzate da soggetti non esercenti attività d’impresa
con la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o
costruiti da non più di cinque anni [1] e, in ogni caso, quelle
conseguite con la cessione a titolo oneroso di terreni
edificabili.
Ai fini della tassazione delle plusvalenze, quindi, se nella
cessione di terreni edificabili il fattore temporale non è
rilevante, in quella di fabbricati, si deve far riferimento al
periodo trascorso tra l’acquisto o la costruzione e la successiva
alienazione, che deve essere inferiore ai cinque anni (decorso tale
periodo, infatti, la plusvalenza non è più imponibile ad
Irpef).
In tale ambito, per quanto riguarda gli edifici che, al momento
della vendita risultino ancora in corso di costruzione, l’Agenzia
delle Entrate ha precisato che:
- qualora il fabbricato, sebbene non ultimato, sia comunque
“venuto ad esistenza”, ossia sia costituito dal rustico comprensivo
di mura perimetrali delle singole unità e della copertura (ai sensi
dell’art. 2645-bis, comma 6 del codice civile), la relativa
cessione genera plusvalenza imponibile solo se è posta in essere
entro cinque anni dalla data in cui lo stesso è realizzato.
In tal senso, la “venuta ad esistenza” del rustico (termine da cui
decorrono i cinque anni) deve risultare da elementi oggettivi,
quali l’accatastamento del rustico, anche se nella categoria
provvisoria relativa agli immobili in corso di costruzione;
- diversamente, qualora l’edificio non sia “venuto ad esistenza”,
si configura una cessione di un’area fabbricabile, per cui la
relativa plusvalenza è sempre imponibile ad Irpef prescindendo dai
limiti temporali.
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[1] Esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari
urbane che per la maggior parte del periodo sono state adibite ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari .
Fonte:
www.ance.it
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