La Commissione Affari costituzionali del Senato con la seduta
notturna del 4 febbraio scorso ha dato via libera al
decreto
Milleproroghe.
La commissione ha concluso nella notte l’esame degli emendamenti ai
44 articoli del provvedimento; il Governo dopo la netta contrarietà
da parte del senatore Bianco e del suo gruppo parlamentare
sull’emendamento 29.0.12 relativo alla
proroga degli
arbitrati ha ritirato l’emendamento stesso e, quindi, in atto
resta confermata la scadenza prevista del 30 marzo 2009.
E’ stato anche ritirato l’emendamento 16.0.5 relativo al
differimento dei termini per l’adeguamento alle norme di
prevenzione incendi da parte di strutture ricettive
turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto che abbiano già
presentato entro il 30 giugno 2005 la richiesta di nulla osta ai
Vigili del Fuoco.
Sono invece stati approvati alcuni emendamenti che interessano il
nostro settore ed in particolare:
- il differimento di un anno del periodo transitorio
durante il quale è possibile l’applicazione facoltativa delle nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008,
delle Norme tecniche di cui al precedente D.M. 14 settembre 2005, e
dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3
dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16
gennaio 1996. La proroga è stata aggiunta con l’emendamento 29.0.2
in cui viene detto testualmente “Al comma 1 dell'articolo 20 del
decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con
modifiche dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: “30
giugno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno
2010””;
- la cancellazione dell’ICI per i fabbricati rurali; con
l’emendamento 23.04 le unità immobiliari, seppure iscritte oppure
iscrivibili nel Catasto dei fabbricati (e sempre che ricorrano, per
esse, i requisiti di ruralità previsti dall'articolo 9 del decreto
legislativo n. 557 del 1993), non potranno essere assoggettate ai
rigori dell'imposta. Il testo dell’emendamento 23.0.4 che dispone
la novità è il seguente: “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le
unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto
fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui
all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 30 dicembre 1993,
convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni”.
Il decreto, che scade il primo marzo e non è escluso, secondo
quanto riferiscono fonti parlamentari, che il governo possa far
ricorso al voto di fiducia in Aula. Sul differimento di un anno del
periodo transitorio relativo alle Norme tecniche per le costruzioni
ha manifestato la sua contrarietà, con una nota indirizzata al
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti on.
Altero
Matteoli, al Presidente del Consiglio superiore dei Lavori
Pubblici Ing.
Angelo Calducci ed al Presidente della
Commissione “Affari Costituzionali” del Senato on.
Carlo
Vizzini, l'
Aist (Associazione italiana software
tecnico).
Nella nota l’Ast precisa che la proroga:
- aumenterebbe ingiustificatamente lo stato di confusione ed
incertezza già venutosi a creare a causa delle lungaggini della
procedura di approvazione della nuova normativa sismica, la cui
prima stesura risale al marzo 2003;
- andrebbe ulteriormente ad influenzare negativamente l’intero
settore delle costruzioni che occupa il 9% del PIL e l’8% del
profilo occupazionale italiano e, quindi, una larga parte
dell’economia nazionale; pertanto un simile provvedimento sarebbe
in netta contraddizione con lo stesso Decreto “anticrisi” a cui
appartiene;
- contraddirebbe la domanda di sicurezza auspicata in questi mesi
dal Governo ed, in particolare, dal Ministro Gelmini per quanto
riguarda i plessi scolastici, in quanto potrebbe causare difficoltà
nel ricercare la corretta applicazione in sede di verifica
preventiva, collaudo e verifica delle responsabilità in caso di
incidenti come quelli verificatisi nei mesi scorsi.
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