La normativa (Legge 13/1989) in materia di superamento ed
eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
residenziali prevede che i progetti relativi alla costruzione di
nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed
agevolata, devono comunque prevedere:
- accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi
per l`accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
- idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole
unità immobiliari;
- almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei
mezzi di sollevamento;
- l`installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli
fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale
raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
Il Tar Toscana (sezione III, Firenze) con la sentenza n. 116 del
29/1/2009 ha precisato però che ai sensi dell`art. l`art.3.2,
seconda parte, del D.M. n.236 del 14/6/1989 negli edifici
residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la
deroga all`installazione di meccanismi per l`accesso ai piani
superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la
possibilità della loro installazione in un tempo successivo.
La norma inoltre, come hanno rilevato i giudici, non distingue tra
parti comuni e spazi esterni dell`unita` immobiliare, prevedendo,
in sostanza, che per tale tipologia di opere edilizie è sufficiente
che sia garantita la sola regola dell’adattabilità anziché quella
della accessibilità.
Fonte: ANCE
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