NESSUN OBBLIGO DI GARA PER INTERVENTI SU PROPRIETÀ PRIVATA

16/02/2009

Nel caso di intervento edilizio destinato a servizi collettivi da realizzarsi all'interno di una proprietà privata, non è necessario ricorrere alla procedura di evidenza pubblica prevista dall'art. 32, comma 1, lettera g) del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006), in quanto non si tratta né della realizzazione di lavori pubblici, né della realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria a scomputo degli oneri afferenti una licenza di costruzione, ma di esercizio dello ius aedificandi da parte del proprietario nel rispetto della destinazione ad uso collettivo dell'intervento edilizio.

Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 157 dello sconto 30 gennaio, mediante la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia è intervenuto in risposta al ricorso presentato contro il provvedimento di un comune con il quale si sosteneva che l'intervento edilizio proposto dal ricorrente, che prevedeva la realizzazione diretta di interventi per servizi collettivi sul suolo edificatorio in possesso del ricorrente stesso e compreso in un piano particolareggiato che prevedeva insediamenti destinati a servizi pubblici o collettivi, non si poteva effettuare in quanto si doveva attuare una procedura ad evidenza pubblica del promotore (project financing), secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 163/2006.

In particolare, il Comune in questione sosteneva che un intervento edilizio per servizi collettivi debba essere assoggettato alla procedura di evidenza pubblica. Questo in quanto il D. lgs. 113 del 2007 che ha integrato l'art. 32, comma 1, lett. g), nonché l'art. 122, comma 8 del D. lgs. 163 del 2006 avrebbero ricalibrato le regole per l'individuazione dei soggetti esecutori delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, imponendo:
  • una procedura di gara secondo il quadro prefigurato dalla parte II del d. lgv. 163 del 2006, indetta ed effettuata dal privato titolare del permesso di costruire che viene ad essere assimilato ad una amministrazione aggiudicatrice;
  • una procedura prevista dall'amministrazione che rilascia il titolo per costruire ove il soggetto privato richiedente assuma il ruolo di promotore e realizzi il progetto preliminare che pone a disposizione dell'amministrazione affinché possa effettuare la gara e aggiudicare i lavori.
I giudici del TAR hanno osservato che l'art. 32, comma 1, lettera g) annovera tra i contratti soggetti alle regole dell'evidenza pubblica i lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso.

Secondo quanto previsto dai principi in materia urbanistica nel settore delle lottizzazioni e successivamente trasfusi in norme di legge, il titolare del permesso di costruire è tenuto a corrispondere al Comune la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione all'atto del rilascio del permesso di costruire; in alternativa, può realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale della quota dovuta.

Come stabilito dai giudici del TAR, il caso in esame tratta un intervento edilizio destinato a servizi collettivi da realizzarsi direttamente dal privato proprietario dell'area e che rimane nella proprietà del privato, che è tenuto solo a mantenerne la destinazione ad uso collettivo in conformità alle disposizioni del piano particolareggiato che disciplina l'area. La fattispecie è, dunque, diversa da quella dell'art. 32, comma 1, lettera g) del d. lgv. 163 del 2006.

Nella sua difesa, il Comune ha obiettato che l'art. 4 delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato (insediamenti per servizi pubblici o collettivi) stabilisce che "l'approvazione del P.P. costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità di tutte le opere in esso previste e, pertanto, le aree destinate a servizio degli insediamenti per attività produttive, e cioè quelle destinate a spazi pubblici o ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, vengono espropriate o cedute volontariamente ed acquisite al patrimonio del Comune".

Ma nell'argomentare la sua tesi, il TAR ha ricordato che la stessa disposizione prevede che la utilizzazione edilizia nell'ambito del piano, può essere anche di iniziativa privata, ove sia relativa alla costruzione e gestione di uffici consortili, posto di pronto soccorso, uffici comunali, mensa e bar, officine e similari, previa stipula di una convenzione che disciplina impegni e oneri, onde assicurarne la destinazione a servizi collettivi.

Nelle norme tecniche di attuazione in relazione alle aree di uso pubblico si stabilisce in via generale che le aree per urbanizzazioni primarie e secondarie nelle zone di espansione sia residenziali che produttive devono essere cedute dai lottizzanti al Comune oppure acquisite dal Comune col piano particolareggiato. Consente, però, che le opere di urbanizzazione secondaria possano essere di proprietà privata con il solo onere di regolamentare con convenzione e idonee garanzie l'uso, salva la facoltà del Comune, nel termine di 12 mesi dalla presentazione della istanza del privato, di realizzare direttamente l'opera acquisendone l'area.

Nel caso in esame, non avendo il Comune espropriato il suolo, né esercitato nei termini il diritto di realizzare direttamente l'opera di interesse collettivo, è rimasta al privato proprietario dell'area la facoltà di realizzare direttamente l'infrastruttura, in conformità alle norme regolamentari del comune e, quindi con l'assunzione a mezzo convenzione dell'onere di garantirne la destinazione d'uso.

In definitiva, il TAR ha accolto il ricorso del privato, ritenendo che il caso in questione è estraneo dalla previsione dell'art. 32, comma 1, lett. g) del codice dei contratti pubblici, poiché non si tratta né della realizzazione di lavori pubblici, né della realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria a scomputo degli oneri afferenti una licenza di costruzione, ma di esercizio dello ius aedificandi da parte del proprietario nel rispetto della destinazione ad uso collettivo dell'intervento edilizio.




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