FINANZA DI PROGETTO: PROCEDURE SEMPLIFICATE DOPO IL TERZO CORRETTIVO

18/02/2009

L'entrata in vigore del dlgs 152/2008 (terzo decreto correttivo), modificando l'art. 153 del dlgs 163/2006 (Codice degli appalti), ha introdotto importanti novità per quanto concerne il project financing, con lo scopo di far fronte alla crisi che ha causato forti tagli sugli stanziamenti governativi per le infrastrutture (secondo i dati dell'Ance si parla del 13,5% in meno).
La modifica all'art. 153 del Codice degli appalti ha introdotto, a partire da 17 ottobre scorso (data di entrata in vigore del terzo correttivo), una nuova procedura, molto più snella, per quanto concerne i lavori di project financing in cui il progetto nasce da una proposta di soggetti privati. In particolare, prima del 17 ottobre 2008, le proposta pervenute da soggetti privati alle pubbliche amministrazioni dovevano prima essere vagliate affinché poi, quella scelta, veniva messa in gara. Con l'entrata in vigore del terzo correttivo, le amministrazioni possono affidare una concessione di un lavoro inserito nella programmazione triennale (finanziabile in tutto o in parte con capitali privati) ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse in tutto o in parte a carico dei soggetti proponenti.

I soggetti in possesso di requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, possono presentare alle amministrazioni, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità non presenti all'interno della programmazione triennale ovvero negli strumenti di programmazione approvati dalle amministrazioni sulla base della normativa vigente.

Lo studio di fattibilità, redatto ai fini dell'inserimento dell'opera nel piano triennale e nell'elenco annuale, deve essere integrato al fine di consentire l'individuazione degli elementi necessari per indire la gara. A tal scopo, le amministrazioni dovranno preventivamente provvedere alla sua implementazione prima di procedere all'indizione della gara.

Come indicato recentemente all'interno della determinazione n. 1 del 14 gennaio scorso dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Linee guida sulla Finanza di progetto), per l'inserimento degli studi di fattibilità all'interno della programmazione, è consigliabile sottoporre gli stessi , in particolare quelli relativi ad opere di particolare complessità ed importanza, ad una conferenza di servizi preliminare, che ne verifichi le condizioni per ottenere i necessari atti di consenso sui successivi livelli di progettazione.

Non essendo, comunque, prevista una adeguata disciplina per gli studi di fattibilità, l'Autorità di vigilanza ha chiarito che gli stessi dovrebbero bilanciare tre diverse esigenze:
  • consentire l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni preliminari (in virtù della completezza ed affidabilità dei suoi conenuti);
  • mantenere uno spazio per la creatività dei concorrenti nella partecipazione alle successive gare;
  • contenere tutte le informazioni essenziali al fine di consentire l'individuazione dei requisiti dei concorrenti, nonché dei criteri di valutazione delle proposte e della relativa ponderazione.
Lo studio di fattibilità deve, inoltre, consentire l'individuazione:
  • dell'importo presunto dell'intervento (computo metrico estimativo di massima);
  • del valore complessivo dell'investimento cui calcolare l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte (importo massimo pari al 2,5% del valore dell'investimento);
  • delle categorie generali e specializzate dei lavori e delle classifiche delle opere da realizzare.
Per quanto concerne la possibilità dei privati di presentare proposte relative alla realizzazione di lavori non presenti all'interno della programmazione triennale, il comma 19 dell'art. 153 inserisce le seguenti novità:
  • la necessità di corredare alla proposta lo studio di fattibilità;
  • la specificazione dei soggetti abilitati a presentare la proposta;
  • l'obbligo da parte delle amministrazioni a valutare le proposte entro i sei mesi dal loro ricevimento.
Infine, per quanto riguarda la fase di gara, la norma non ha previsto indicazioni specifiche circa l'utilizzo della procedura (aperta o ristretta). L'amministrazione, secondo quanto previsto dal comma 15, art. 153 del terzo correttivo, deve procedere come segue:
  • pubblicazione del bando, ponendo a base lo studio di fattibilità;
  • prendere in esame le offerte pervenuti nei termini indicati nel bando;
  • redigere, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una graduatoria;
  • nominare come promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta (a cui spetta il diritto di prelazione);
  • approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore;
  • qualora il progetto preliminare non necessiti di modifiche, lo stesso, insieme al piano economico-finanziario viene posto a base della gara da indire;
  • nel caso in cui il progetto preliminare necessiti di modifiche, richiedere al promotore, stabilendone anche i termini: a) le modifiche progettuali prescritte; b) l'adeguamento del piano economico-finanziario; c) di svolgere tutti gli adempimenti di legge ai fini della valutazione di impatto ambientale.


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