Riduzione delle aliquote dell’imposta sostitutiva per la
rivalutazione dei beni immobili d’impresa al 3% per gli immobili
ammortizzabili ed all`1,5% per quelli non ammortizzabili.
Introduzione di una detrazione, in misura pari al 20%, nel limite
di 10.000 euro, sulle spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre
2009, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, riconosciuta ai
contribuenti che, dall’1 luglio 2008, hanno sostenuto spese per
ristrutturare la propria abitazione, agevolate con la detrazione
del 36%.
Queste le principali misure fiscali di interesse per il settore
delle costruzioni contenute nel Decreto Legge 10 febbraio 2009,
n.5, recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.34 dell`11 febbraio
2009, ed entrato in vigore alla medesima data.
1. Rivalutazione beni d`impresa
L’art.5 del D.L. 5/2009 interviene sulle disposizioni che
consentono di rivalutare civilisticamente i beni immobili
d’impresa, risultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007, di
cui all’art.15, commi 16-23, del D.L. 185/2008, convertito, con
modificazioni, nella legge 2/2009.
In particolare, vengono
ridotte le aliquote dell’imposta
sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, da
corrispondere per attribuire
efficacia fiscale alla
rivalutazione, fissate ora:
- al 3% (anziché 7%) per i beni ammortizzabili, ossia i
fabbricati strumentali (es. opifici), iscritti in bilancio tra le
immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita);
- all’1,5% (anziché 4%) per i beni non ammortizzabili,
ossia i fabbricati non strumentali (es. case di abitazione),
iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non
destinati alla vendita).
Restano, comunque, ferme le ulteriori disposizioni già contenute
nel D.L. 185/2008, riferite a:
- l’esclusione dei “beni merce” e delle aree edificabili
dall’ambito applicativo della norma;
- l’efficacia fiscale della rivalutazione, che decorre:
- dal quinto esercizio successivo a quello in cui è stata
effettuata la rivalutazione (in sostanza, dal 2013), per il
riconoscimento del maggior valore dei beni, ai fini
dell’ammortamento fiscale,
- dal sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio
la rivalutazione è stata eseguita (in sostanza, dal 2014), ai fini
del calcolo della plusvalenza imponibile nell’ipotesi di cessione
degli stessi beni;
- le modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva (corrisposta,
a scelta, in un’unica soluzione, entro il termine di versamento del
saldo delle imposte sul reddito relative al periodo d’imposta in
cui la rivalutazione è eseguita, oppure in tre rate annuali, di cui
la prima con la medesima scadenza).
Resta, inoltre, confermata la possibilità di affrancamento del
saldo attivo che si genera a seguito della rivalutazione, mediante
il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e
dell’IRAP, pari al 10% (da versare con le stesse modalità previste
per l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione).
2. Detrazione del 20% per l`acquisto di mobili
L’art. 2 del D.L. 5/2009 introduce una
detrazione IRPEF pari
al
20% delle spese sostenute e documentate per l’
acquisto
di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica,
apparecchi televisivi e computer (ad esclusione di
frigoriferi e congelatori), in favore dei contribuenti persone
fisiche che, dall’1 luglio 2008:
- abbiano iniziato interventi di recupero edilizio su singole
unità immobiliari residenziali, per i quali è stata richiesta la
detrazione del 36% (art.2, comma 15, legge 203/2008);
- abbiano sostenuto spese relative a tali lavori.
Per tali soggetti, il beneficio fiscale spetta nel rispetto di
tutte le condizioni seguenti:
- le spese per l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici
devono essere sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre
2009;
- tali beni devono essere finalizzati all’arredo dell’immobile
oggetto di ristrutturazione;
- le spese devono essere sostenute con le stesse modalità
previste per l`applicabilità della detrazione del 36% (cfr. anche
il D.M. 41/1998).
L’agevolazione è riconosciuta entro il
limite massimo di
spesa di
10.000 euro, e va ripartita obbligatoriamente in
cinque rate annuali di pari importo.
Infine, tale nuova agevolazione è cumulabile con la detrazione del
20%, nel limite di spesa di 200 euro, per la sostituzione di
frigoriferi e congelatori, anche combinati, già applicabile fino al
31 dicembre 2010 (art.1, comma 20, legge 244/2007).
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
(ovverosia entro il 12 marzo 2009), la Presidenza del Consiglio dei
Ministri promuoverà la stipula di un apposito protocollo di intenti
con i produttori dei beni, il cui acquisto dà diritto al suddetto
beneficio, nel quale verranno definiti gli impegni assunti in
ordine a:
- garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali,
- modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di
pagamento previsti nei rapporti con fornitori e altri soggetti
della filiera produttiva e distributiva,
- sviluppo e mantenimento di iniziative promozionali finalizzate
a stimolare la domanda e a migliorare l’offerta anche dei servizi
di assistenza e manutenzione.
3. Distretti d`imprese
L’art.3 del D.L. 5/2009 prevede la possibilità che i distretti
produttivi e le reti d’imprese (originariamente introdotti
dall`art.1, commi 366-372, della legge 266/2005) possano optare,
per almeno un triennio, per la tassazione congiunta, ai fini
dell’applicazione dell’IRES.
In tale ipotesi, i distretti vengono compresi tra i soggetti
passivi IRES individuasti dall’art. 73, coma 1, lett. b), del
D.P.R. 917/1986 - TUIR (ossia gli enti pubblici e privati diversi
dalle società, e i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali).
In pratica, a seguito dell’esercizio dell’opzione per la tassazione
unitaria, il reddito imponibile del distretto risulterà dalla somma
dei redditi delle imprese che vi appartengono.
In ogni caso, a tali nuovi soggetti d’imposta risultano applicabili
le disposizioni relative alla tassazione di gruppo (art.117 e
seguenti del D.P.R. 917/1986 - TUIR, cd. “consolidato
nazionale”).
La ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è
rimessa al distretto, che vi provvede in base ai criteri previsti
dalle medesime disposizioni del DL 5/2009.
Inoltre, tali distretti possono concordare, in via preventiva e per
almeno un triennio, anche indipendentemente dall’esercizio
dell’opzione per la tassazione congiunta:
- con l’Agenzia delle Entrate, il volume delle
imposte dirette dovute dalle singole imprese, da versare in
ciascun esercizio d’imposta, in base, tra l’altro, alla tipologia
ed entità delle medesime imprese, all’attitudine alla contribuzione
e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva;
- con gli Enti locali competenti, il volume dei
tributi, contributi ed altre somme dovuti, in
ciascun anno, dalle imprese appartenenti al distretto, determinato
tenendo conto dell’attitudine alla contribuzione delle imprese
medesime.
4. Aggregazioni tra imprese
L’art. 4 del D.L. 5/2009 stabilisce che, per le società di capitali
(s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.), nonché per gli altri soggetti di cui
all’art.73, comma 1, lett. a, del D.P.R. 917/1986-TUIR, costituiti
a seguito di operazioni di
aggregazione aziendale (fusioni,
scissioni, conferimenti d’azienda)
effettuate nel 2009, il
maggior valore contabile attribuito ai beni strumentali (materiali
e immateriali), per effetto dell’operazione straordinaria, viene
riconosciuto anche ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP,
per un ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di euro.
Ciù comporta la possibilità di dedurre fiscalmente ammortamenti
calcolati sui maggior valori iscritti in bilancio per effetto di
tali operazioni straordinarie, a decorrere dall’esercizio
successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di
aggregazione aziendale.
Tale agevolazione spetta a condizione che si verifichino
contestualmente le seguenti condizioni:
- le società devono essere operative da almeno due anni;
- tali società non devono far parte dello stesso gruppo
societario.
Sono, in ogni caso, esclusi dal beneficio:
- i soggetti legati fra loro da un rapporto di partecipazione
superiore al 20%
- e società controllate, anche indirettamente, dallo stesso
soggetto.
Infine, viene stabilita la decadenza dal beneficio nell’ipotesi in
cui, nei quattro periodi d’imposta successivi all’aggregazione, il
nuovo soggetto che si è costituito effettui ulteriori operazioni
straordinarie, o ceda i beni iscritti o rivalutati a seguito
dell’aggregazione originaria.
5. Controlli degli Uffici
L’art. 7 del D.L. 5/2009 prevede che l’Agenzia delle Entrate debba
effettuare i controlli sulle
agevolazioni fiscali relative
alle imposte di
registro, ipotecarie e catastali, di successione
e donazione, sulla base di criteri selettivi, approvati
mediante un atto del Direttore dell’Agenzia, che tengano conto di
specifiche analisi di rischio in merito all’eventuale indebito
utilizzo delle agevolazioni medesime.
Si segnala, in merito, che la citata disposizione trova
applicazione anche con riferimento ai regimi agevolativi, ai fini
delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, previsti per i
trasferimenti di immobili (aree e fabbricati) finalizzati
all’attuazione di piani urbanistici.
Ad esempio, il controllo potrebbe interessare gli atti relativi ai
trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici
particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi di edilizia
residenziale, comunque denominati, per i quali si è fruito
dell’imposta di registro all’1% e delle imposte ipotecarie e
catastali complessivamente pari al 4% (di cui all’art.1, commi
25-26 della legge 244/2007-legge Finanziaria 2008.
Inoltre, viene previsto che la maggiore capacità operativa
dell’Agenzia delle Entrate venga destinata al contrasto
dell’utilizzo di crediti inesistenti, mediante il meccanismo della
compensazione di cui all’art.17 del D.Lgs. 241/1997.
Infine, viene prevista una sanzione pari al 200% dell’ammontare dei
crediti compensati indebitamente, nell’ipotesi di utilizzazione di
tali crediti per il pagamento di somme dovute per un ammontare
superiore a 50.000 euro, per ciascun anno solare.
Fonte:
www.ance.it
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