BENEFICI STATALI A MAGLIE LARGHE

19/02/2009

Per i mutuatari titolari di un conto corrente, il contributo previsto dal dl 185/2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata a cui è relativo. Inoltre, tale contributo si applica anche ai mutuatari in ritardo nei pagamenti, a meno che non sia intervenuta (prima o nel corso del 2009) la decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto di mutuo stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto.

Queste le principali indicazioni presenti all'interno della circolare n. 11434 dello scorso 13 febbraio, avente per oggetto istruzioni applicative dell'art. 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Mutui prima casa (Seguito circolare 28 dicembre 2008), mediante la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuta fornendo le prime indicazioni operative agli istituti autorizzati all'attività bancaria, al fine di evitare pericolosi blocchi operativi che avrebbero danneggiato oltremodo gli utenti destinati a beneficiare della disposizione prevista all'interno del decreto anticrisi.

La circolare n. 11434 fa seguito alla precedente del 29 dicembre 2008, n. 17852 recante Articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - Mutui prima casa, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 4 dello scorso 7 gennaio, che ha fornito i primi chiarimenti interpretativi per la concreta applicazione delle disposizioni previste dall'art. 2, commi da 1 a 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, il quale ha previsto che per i mutui a tasso non fisso erogati entro il 31 ottobre 2008 a persone fisiche per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, le rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere.

La nuova circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ricordato, innanzitutto, che per i mutuatari titolari di un conto corrente, il contributo statale deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata a cui è relativo, fermo restando che tale agevolazione si applica ai mutuatari che hanno stipulato entro il 31 ottobre 2008 un mutuo a tasso fisso per l'intera durata dell'ammortamento, ai mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissioni di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 199, n. 130 e ai mutui a tasso variabile, rata fissa e durata variabile.

Per questi ultimi, la circolare ha chiarito che il beneficio statali si evidenzierà sulla minor durata del mutuo piuttosto che sull'ammontare della rata che, per contratto, rimane fissa al variare del parametro di indicizzazione.

Come anticipato il contributo statale si potrà applicare anche ai mutuatari in ritardo nei pagamenti, a meno che non sia intervenuta (prima o nel corso del 2009) la decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto di mutuo stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto. Ovviamente quanto indicato varrà solo per le rate scadenti nel corso del 2009, Le banche dovranno, dunque, richiedere al cliente l'adempimento delle rate (e relativi interessi di mora) calcolate al netto del contributo statale.

La circolare chiarisce, inoltre, la definizione del tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto, ovvero il tasso annuo nominale (TAN), da applicare ai fini del calcolo della riduzione delle rate e cioè:
  • per i mutui che presentano un periodo iniziale di preammortamento è il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento del mutuo;
  • per i mutui che prevedono un tasso iniziale agevolato è il tasso applicabile alla prima rata successiva al termine del periodo di agevolazione;
  • per i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione pattuita tra banca e cliente ovvero accollati anche a seguito di finanziamento è il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento (rilevato alla data di sottoscrizione dell'atto di rinegoziazione o di accollo);
  • per i mutui che sono stati oggetto di portabilità ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 è il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di mutuo.
Vediamo, infine, che per i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione ai sensi dell'art. 3 del dl 93/2008, convertito dalla legge 126/2008, l'importo da addebitare sul conto accessorio nel corso del 2009 è dato dalla differenza tra l'importo della rata calcolata ai sensi del dl 185/2008 e l'importo di quella calcolata ai sensi del dl 93/2008:
  • se la differenza risulta positiva, l'importo della rata che il cliente è tenuto a rimborsare è quella calcolata ai sensi del dl 93/2008;
  • se la differenza è negativa, generando, dunque, un saldo positivo per il cliente, questa viene posta a riduzione del conto di finanziamento accessorio qualora questo presenti un saldo superiore a zero e fino all'azzeramento dello stesso. In tal caso l'importo della rata da rimborsare è calcolato ai sensi del dl 93/2008;
  • qualora il finanziamento accessorio presenti un saldo pari a zero, l'importo della rata è ridotto ai sensi del dl 185/2008.


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