L’
Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione n. 41/E
del 17 febbraio scorso fornisce alcune indicazioni in risposta
all’istanza di interpello con cui veniva chiesto se era possibile
applicare l’aliquota
IVA ridotta del 10 % ad alcuni
lavori di recupero consistenti tra l’altro nella “rimozione
delle pavimentazioni esistenti, sia carrabili che pedonali e del
sistema di pubblica illuminazione sia pedonale che stradale
esistente, previo rilevamento strumentale dello stato dei luoghi,
rifacimento delle pavimentazioni carrabili con riposizionamento
delle basi basaltiche rimosse, in alcuni tratti, e nuova
pavimentazione dello stesso materiale, rifacimento dei percorsi
pedonali (marciapiedi e Viale …) con pavimentazione in basalto e
granito con definizione di nuove quote altimetriche di nuovo
disegno, rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche,
canalizzazioni elettriche con esclusione della posa in opera dei
cavi elettrici e degli organi illuminanti, rimozione degli elementi
di arredo urbano e messa in opera di nuovi elementi, posa in opera
di nuove alberature, restauro di elementi architettonici quali
piastrini, balaustre, muri di contenimento, realizzazione di
nicchie espositive, opere varie di finitura”.
L’Agenzia, nella risoluzione ricorda, innanzitutto, che la tabella
A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 prevede l’applicazione
dell’Iva al 10% tra l'altro, per la realizzazione degli interventi
di recupero di cui alle lettere c) e d) ed e) dell'art. 31 della
legge 5 agosto 1978 n. 457, concernenti interventi di:
- di restauro e risanamento conservativo (lettera c)
- di ristrutturazione edilizia (lettera d)
- di ristrutturazione urbanistica (lettera e),
e precisa, anche, che gli interventi di restauro e risanamento
conservativo, sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio
e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell’organismo stesso mentre gli interventi di
ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente.
Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla
lett. e) dell’art. 31 della legge 457/1978, invece, l’Agenzia ha
più volte chiarito che l’elemento caratterizzante tale tipologia di
interventi, consiste nella sostituzione dell’esistente tessuto
urbanistico edilizio, ovvero nell’eliminazione di alcune strutture
edilizie esistenti (mediante demolizione di strutture fatiscenti) e
nella realizzazione di altre diverse, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, che comprende la modificazione
del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
L'applicazione dell’aliquota ridotta è stata riconosciuta, anche,
in occasione dei seguenti interventi urbanistici:
- demolizione nel centro storico di un fabbricato degradato e
costruzione sull’area di risulta di un parcheggio multipiano e di
un fabbricato a uso abitativo (cfr. ris. min. n. 430395 del 24
settembre 1991);
- ampliamento di uno stabilimento inserito nel piano di recupero
di un’intera zona sottoposta a tutela ambientale (ris. min. n.
501157 del 17 dicembre 1991);
- consolidamento o trasferimento di un intero centro abitato
mediante la costruzione di un nuovo centro cittadino (ris. min. n.
501044 del 16 dicembre 1991).
Per ultimo, anche, che con riferimento a lavori relativi ad opere
viarie, nella risoluzione n. 202/E del 19 maggio 2008, è stato
precisato che i lavori di ammodernamento, sistemazione,
pavimentazione di strada, non essendo riconducibili nel concetto di
“costruzione”, rappresentano una semplice miglioria o modifica
dell’opera stessa e come tali non rientrano tra gli interventi che
possono fruire dell’aliquota IVA ridotta; soltanto in relazione
alla costruzione di marciapiedi e vialetti pedonali realizzati su
strade residenziali, anche se successivamente alla costruzione
della strada, è applicabile l’aliquota IVA ridotta nella
considerazione che trattasi di interventi inerenti opere di
urbanizzazione primaria, ovvero strade residenziali.
Alla luce di tali indicazioni è necessario verificare, di volta in
volta, se l’intervento presenta caratteristiche tali da poter
essere ricondotto tra gli interventi agevolabili indicati nella
Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
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