Con una sentenza di grande rilievo, il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia, con la sentenza n. 302 dello scorso 4
febbraio, ha accolto il ricorso presentato da Legambiente-WWF e
LIPU contro l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente,
ammettendo che le zone di protezione speciale (ZPS) e i siti di
importanza comunitaria (SIC) rientrano tra le aree naturali
protette e sono sottoposte alla disciplina statale.
Come ammesso in prima battuta da Legambiente:
"La sentenza dei
magistrati della Prima Sezione del TAR Sicilia ha un grandissimo
rilievo giuridico, perché ribadisce in modo chiaro che la
competenza a tutelare l'ambiente e l'ecosistema nella sua interezza
è stata affidata in via esclusiva allo Stato in base all'art. 117
della Costituzione, e per "ambiente ed ecosistema", deve intendersi
quella parte di "biosfera" che riguarda l'intero territorio
nazionale (come affermato dalla Dichiarazione di Stoccolma del
1972). Quindi in base alla Costituzione, "spetta allo Stato
disciplinare l'ambiente come un'entità organica e dettare le norme
di protezione e gestione che garantiscono i criteri minimi di
conservazione. Ora, Legambiente alla luce della sentenza del TAR
Palermo, chiede al neo Assessore Regionale al Territorio e Ambiente
Sorbello, di emanare gli opportuni provvedimenti che garantiscono
la tutela delle aree naturali protette siciliane."
Vediamo, in particolare, che il ricorso presentato da Legambiente
lamentava alcuni provvedimenti con i quali l'Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente rispettivamente:
- ha dichiarato non vigente nella Regione Siciliana le
disposizioni di cui alla delibera del Comitato per le aree protette
02/12/1996, in G.U.R.I. 139 del 17/06/1997;
- non ha applicato i criteri minimi uniformi per la definizione
delle misure minime di conservazione delle di protezione speciale e
delle zone speciali di conservazione così come individuati con DM
17/10/2007.
Con una precisa ricostruzione normativa, il TAR siciliano ha
accolto il ricorso disponendo, per effetto, l'annullamento dei
provvedimenti impugnati.
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