Il possesso dei requisiti di partecipazione ad una gara pubblica
(tra cui quello della regolarità contributiva) occorre fin dalla
data di presentazione della domanda, ma, dovendo il requisito della
regolarità contributiva essere accertato anche dopo
l'aggiudicazione della gara stessa, ove si verifichino irregolarità
contributive successive alla scadenza del termine di presentazione
dell'offerta, si può acconsentire alla regolarizzazione fino al
momento in cui la gara stessa non sia pervenuta alla sua
conclusione.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 344, mediante la
quale il Consiglio di Stato, lo scorso 26 gennaio, è intervenuto in
merito ricorso presentato per l'annullamento della sentenza del TAR
che revocava l'aggiudicazione dell'appellante in quanto una delle
società consorziate alla stessa non era in regola con i requisiti
di regolarità contributiva.
Alla sentenza del TAR, la società ricorrente lamentava:
- che il ricorso di primo grado era stato presentato otto mesi
dopo l'aggiudicazione della gara, ritenendo che il termine di
ricorso decorra dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta
aggiudicazione sulla G.U. della Comunità europea.;
- che il capo di sentenza di primo grado che ha ritenuto
insussistente il requisito della regolarità contributiva in capo ad
una delle società consorziate si basava sulla nota INAIL del 19
aprile 2005, da cui risulta che fino a tale data una delle società
non era in regola con i versamenti all'INAIL per il periodo
2002-2004, ma non teneva in considerazione la successiva nota INAIL
del 22 aprile 2005, n. 3581, da cui si evince che la società in
questione era stata ammessa al pagamento rateizzato del proprio
debito nei confronti dell'INAIL.
- che era sufficiente il possesso del requisito di regolarità
contributiva da parte della società consortile, dato che il
requisito in questione non rientra tra quelli speciali attinenti
alla capacità tecnica ed economica, ma è invece un requisito
generale di carattere morale.
Per quanto concerne il primo punto in esame, i giudici di Palazzo
Spada, in linea con quanto sostenuto in primo grado, hanno
ricordato che il termine di impugnazione decorre dalla data di
piena conoscenza, ovvero dalla pubblicazione dei provvedimenti,
quando questa sia prevista da leggi o regolamenti, mediante
pubblicità obbligatoria, l'unica prevedibile ex ante, e non a
quella facoltativa, la cui attuazione dipende da scelte
discrezionali e non esternate della pubblica amministrazione (come
per il caso della pubblicazione sulla G.U. della CE).
Sul secondo punto, il Consiglio di Stato ha ricordato che secondo
quanto previsto dalle delibere 117/2007, 102/2007, 28/2007 e
89/2006 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
l'ammissione a pagamento rateizzato del debito previdenziale rende
regolare la posizione contributiva del concorrente a gara di
appalto. Tuttavia, i giudici hanno osservato che, nel vigore del
d.lgs. 158/1995, la regolarità contributiva era condizione di
ammissione alla gara, e pertanto doveva essere posseduta sin dalla
data di presentazione dell'offerta, ed entro la data di scadenza
del bando.
Lo stesso Consiglio di Stato con la sentenza n. 2876 del 2007 ha
ribadito il consolidato principio secondo cui occorre il possesso
dei requisiti di partecipazione (tra cui quello della regolarità
contributiva) fin dalla data di presentazione della domanda,
limitandosi ad aggiungere che dovendo il requisito della regolarità
contributiva essere accertato, in via dinamica, anche dopo
l'aggiudicazione, in sede di stipulazione ed esecuzione del
contratto, ove si verifichino irregolarità contributive successive
alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, si può
acconsentire alla regolarizzazione fino al momento in cui la gara
stessa non sia pervenuta alla sua conclusione.
Nel caso in questione, il requisito della regolarità contributiva è
sopraggiunto solo oltre la data di scadenza del bando, e anche
oltre la data di aggiudicazione.
Infine, non può essere condiviso l'assunto secondo cui era
sufficiente la regolarità contributiva in capo alla società
consortile, in quanto lo stesso non rientra tra quelli speciali
attinenti alla capacità tecnica ed economica, ma è invece un
requisito generale di carattere morale, che deve essere accertato
nei confronti di tutte le componenti soggettive di un dato
concorrente.
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