IL REQUISITO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PUÒ ESSERE REGOLARIZZATO FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA

23/02/2009

Il possesso dei requisiti di partecipazione ad una gara pubblica (tra cui quello della regolarità contributiva) occorre fin dalla data di presentazione della domanda, ma, dovendo il requisito della regolarità contributiva essere accertato anche dopo l'aggiudicazione della gara stessa, ove si verifichino irregolarità contributive successive alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, si può acconsentire alla regolarizzazione fino al momento in cui la gara stessa non sia pervenuta alla sua conclusione.

Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 344, mediante la quale il Consiglio di Stato, lo scorso 26 gennaio, è intervenuto in merito ricorso presentato per l'annullamento della sentenza del TAR che revocava l'aggiudicazione dell'appellante in quanto una delle società consorziate alla stessa non era in regola con i requisiti di regolarità contributiva.

Alla sentenza del TAR, la società ricorrente lamentava:
  • che il ricorso di primo grado era stato presentato otto mesi dopo l'aggiudicazione della gara, ritenendo che il termine di ricorso decorra dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sulla G.U. della Comunità europea.;
  • che il capo di sentenza di primo grado che ha ritenuto insussistente il requisito della regolarità contributiva in capo ad una delle società consorziate si basava sulla nota INAIL del 19 aprile 2005, da cui risulta che fino a tale data una delle società non era in regola con i versamenti all'INAIL per il periodo 2002-2004, ma non teneva in considerazione la successiva nota INAIL del 22 aprile 2005, n. 3581, da cui si evince che la società in questione era stata ammessa al pagamento rateizzato del proprio debito nei confronti dell'INAIL.
  • che era sufficiente il possesso del requisito di regolarità contributiva da parte della società consortile, dato che il requisito in questione non rientra tra quelli speciali attinenti alla capacità tecnica ed economica, ma è invece un requisito generale di carattere morale.
Per quanto concerne il primo punto in esame, i giudici di Palazzo Spada, in linea con quanto sostenuto in primo grado, hanno ricordato che il termine di impugnazione decorre dalla data di piena conoscenza, ovvero dalla pubblicazione dei provvedimenti, quando questa sia prevista da leggi o regolamenti, mediante pubblicità obbligatoria, l'unica prevedibile ex ante, e non a quella facoltativa, la cui attuazione dipende da scelte discrezionali e non esternate della pubblica amministrazione (come per il caso della pubblicazione sulla G.U. della CE).

Sul secondo punto, il Consiglio di Stato ha ricordato che secondo quanto previsto dalle delibere 117/2007, 102/2007, 28/2007 e 89/2006 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici l'ammissione a pagamento rateizzato del debito previdenziale rende regolare la posizione contributiva del concorrente a gara di appalto. Tuttavia, i giudici hanno osservato che, nel vigore del d.lgs. 158/1995, la regolarità contributiva era condizione di ammissione alla gara, e pertanto doveva essere posseduta sin dalla data di presentazione dell'offerta, ed entro la data di scadenza del bando.

Lo stesso Consiglio di Stato con la sentenza n. 2876 del 2007 ha ribadito il consolidato principio secondo cui occorre il possesso dei requisiti di partecipazione (tra cui quello della regolarità contributiva) fin dalla data di presentazione della domanda, limitandosi ad aggiungere che dovendo il requisito della regolarità contributiva essere accertato, in via dinamica, anche dopo l'aggiudicazione, in sede di stipulazione ed esecuzione del contratto, ove si verifichino irregolarità contributive successive alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, si può acconsentire alla regolarizzazione fino al momento in cui la gara stessa non sia pervenuta alla sua conclusione.
Nel caso in questione, il requisito della regolarità contributiva è sopraggiunto solo oltre la data di scadenza del bando, e anche oltre la data di aggiudicazione.

Infine, non può essere condiviso l'assunto secondo cui era sufficiente la regolarità contributiva in capo alla società consortile, in quanto lo stesso non rientra tra quelli speciali attinenti alla capacità tecnica ed economica, ma è invece un requisito generale di carattere morale, che deve essere accertato nei confronti di tutte le componenti soggettive di un dato concorrente.



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