AL DIRETTORE DEI LAVORI LE FUNZIONI DI COORDINATORE

23/02/2009

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il parere n. 6 del 15 gennaio scorso, è intervenuta su una istanza per la risoluzione delle controversie in merito alla obbligatorietà di un'amministrazione pubblica di affidare l'incarico di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previsto dall'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allo stesso professionista incaricato della direzione dei lavori.

L'Autorità, nel parere in argomento, richiamando la propria deliberazione n. 243 del 12/07/2007 ha precisato di aver già avuto modo di pronunciarsi su una questione analoga alla presente, sostenendo che le funzioni di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsto dalla normativa sulla sicurezza nei cantieri debbano essere svolte dal Direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta normativa, secondo quanto disposto dall'art. 127, comma 1, del D.P.R. n. 554/99, la cui ratio è quella di concentrare l'adozione degli atti di competenza del direttore dei lavori in capo ad un unico soggetto, ai fini della certezza e celerità dell'azione amministrativa.

L'Autorità ha, dunque, precisato che le stazioni appaltanti devono pubblicare un unico bando per l'affidamento ad un singolo professionista dell'incarico di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, adottando le procedure di affidamento previste dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, quando la somma dei compensi stabiliti per gli specifici incarichi posti a gara siano di importo superiore a 100.000,00 euro.

L'Autorità ha altresì richiamato, anche, le proprie precedenti Determinazioni n. 1 del 19/1/2006 (Affidamento dei servizi di ingegneria di importo stimato inferiore a 100.000 euro) e n. 4 del 19/3/2007 (Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248), nelle quali viene precisato che nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi, richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista - tramite il curriculum - la dimostrazione del possesso di una esperienza adeguata rapportata alla tipologia ed all'importo dell'incarico e che, la valutazione del merito tecnico, nella fase di ammissione alla selezione, deve essere effettuata sulla base di elementi meramente quantitativi, consistenti nell'accertamento dell'importo dei lavori appartenenti alle stesse classi e categorie dell'opera oggetto dell'incarico, eseguiti in periodo anteriore alla data del bando.

A cura di Paolo Oreto


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