L'
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, con il
parere n. 6 del 15
gennaio scorso, è intervenuta su una istanza per la risoluzione
delle controversie in merito alla obbligatorietà di
un'amministrazione pubblica di affidare l'
incarico di
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previsto
dall'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allo stesso
professionista incaricato della direzione dei lavori.
L'Autorità, nel parere in argomento, richiamando la propria
deliberazione n. 243 del 12/07/2007 ha precisato di aver già
avuto modo di pronunciarsi su una questione analoga alla presente,
sostenendo che
le funzioni di Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori previsto dalla normativa sulla sicurezza nei cantieri
debbano essere svolte dal Direttore dei lavori, se in possesso dei
requisiti previsti dalla suddetta normativa, secondo quanto
disposto dall'art. 127, comma 1, del D.P.R. n. 554/99, la cui
ratio è quella di
concentrare l'adozione degli atti di
competenza del direttore dei lavori in capo ad un unico
soggetto, ai fini della certezza e celerità dell'azione
amministrativa.
L'Autorità ha, dunque, precisato che le stazioni appaltanti devono
pubblicare un unico bando per l'affidamento ad un singolo
professionista dell'incarico di direzione lavori e di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, adottando le
procedure di affidamento previste dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs.
n. 163/2006, quando la somma dei compensi stabiliti per gli
specifici incarichi posti a gara siano di importo superiore a
100.000,00 euro.
L'Autorità ha altresì richiamato, anche, le proprie precedenti
Determinazioni n. 1 del 19/1/2006 (Affidamento dei servizi
di ingegneria di importo stimato inferiore a 100.000 euro)
e n.
4 del 19/3/2007 (Indicazioni sull'affidamento dei servizi di
ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248),
nelle quali viene precisato che nell'avviso di selezione dovranno
essere indicati i requisiti minimi, richiesti dalla stazione
appaltante che consentano al professionista - tramite il curriculum
- la dimostrazione del possesso di una esperienza adeguata
rapportata alla tipologia ed all'importo dell'incarico e che, la
valutazione del merito tecnico, nella fase di ammissione alla
selezione, deve essere effettuata sulla base di elementi meramente
quantitativi, consistenti nell'accertamento dell'importo dei lavori
appartenenti alle stesse classi e categorie dell'opera oggetto
dell'incarico, eseguiti in periodo anteriore alla data del
bando.
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