Il
Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche
sociali, con l’
interpello n. 15, risponde in data 20
febbraio scorso alla nota con cui l’ANCE aveva avanzato richiesta
per conoscere il parere in merito alla corretta interpretazione
delle norme poste a fondamento degli istituti della responsabilità
solidale nel contratto di subappalto e del rilascio DURC
nell’ambito di lavori pubblici.
In particolare, l’ANCE in particolare ha sottoposto all’attenzione
del Ministero la problematica legata alla impossibilità, da parte
delle imprese appaltatrici, di ottenere il pagamento degli stati di
avanzamento lavori in ragione dell’assenza di regolarità
contributiva da parte di imprese subappaltatrici con le quali
sussiste un
regime di solidarietà; irregolarità tuttavia
dovuta ad inadempimenti delle imprese subappaltatrici riferiti ad
“altri cantieri o opere”.
L’ANCE precisa che, nell’ipotesi di subappalto, può accadere che
all’impresa principale sia sospeso il pagamento del SAL in presenza
di un DURC irregolare del subappaltatore per irregolarità attinenti
ad altri cantieri o opere, “rispetto alle quali non può scattare
alcun obbligo di responsabilità solidale dell’impresa appaltatrice
al pagamento dei contributi dovuti, in quanto afferenti lavoratori
diversi da quelli impiegati nell’opera interessata”.
La particolarità, nella fattispecie, consiste, dunque, nel fatto
che l’eventuale irregolarità dell’impresa subappaltatrice si
riferisce ad un altro cantiere e non a quello per il quale è
richiesto il DURC; non si comprende, quindi, in cosa potrebbe
consistere il regime di solidarietà a carico dell’impresa
appaltatrice.
Va tuttavia rilevato che da tale principio non è sbagliato
discostarsi laddove, come nei casi in esame, l’impresa interessata
ad ottenere il rilascio del Documento di regolarità contributiva
per il pagamento di un SAL possa dichiararsi, comunqu,e regolare
con riferimento al personale utilizzato nello specifico cantiere
ovvero non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese
subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale
secondo l’ipotesi descritta.
Nel caso, dunque, di impresa appaltatrice che può essere
considerata regolare nella sua globalità e di impresa
subappaltatrice che possa essere considerata regolare con
riferimento al personale utilizzato nello specifico cantiere per
cui l’impresa appaltatrice richiede il DURC , sembra possibile
attivare una specifica procedura di accertamento da parte del
personale ispettivo INPS, che rilascerà un verbale in cui si potrà
accertare la regolarità degli adempimenti contributivi nei
confronti del personale utilizzato nel singolo appalto, così come
previsto dall’art. 3, comma 20, della legge n. 335/1995; il
verbale, così redatto potrà essere, poi, utilizzato ai fini del
rilascio di una certificazione di regolarità contributiva,
evidentemente riferita al singolo cantiere, con il quale l’impresa
in questione potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento
lavori.
© Riproduzione riservata