A seguito della richiesta di chiarimenti dell'Ance, in merito
all'applicazione del beneficio di cui all'art. 24 del D.M. 12
dicembre 2000, che prevede la riduzione del tasso medio di tariffa
dopo il primo biennio di attività, l'Inail, con la nota protocollo
n. 3551/09, ha fornito alcune indicazioni ai fini dell'accesso alla
riduzione in oggetto.
Fermo restando che per usufruire del beneficio le imprese devono
dichiarare di essere in regola con i pre requisiti, ossia con le
norme in materia prevenzionistica e con i versamenti contributivi
ed assicurativi, l'Istituto assistenziale ha confermato che la
regolarità deve essere riferita al 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di presentazione della domanda e che, a tal fine, rilevano
anche le irregolarità degli anni ulteriormente precedenti, purché
definitivamente accertate dagli Organi competenti.
Da tale indicazione ne consegue che non influiscono, ai fini del
riconoscimento del beneficio, gli accertamenti non definitivi o
sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario, salvo
poter essere revocata la menzionata riduzione nel caso in cui la
irregolarità sia accertata definitivamente.
La nota chiarisce, inoltre, che un verbale di infrazione elevato
per infortunio, se sono state rispettate le norme prevenzionistiche
e osservati gli adempimenti contributivi e assicurativi, non
comporta l'esclusione dal beneficio, poiché tale infrazione non
costituisce causa ostativa alla concessione della riduzione.
Riguardo alla data della irregolarità, questa, generalmente, è
riferita alla data di accertamento della violazione, salvo che
nello stesso verbale ispettivo non risulti che la violazione sia
stata commessa in un momento precedente a quello dell'accertamento
dell'organo di vigilanza.
Pertanto, se l'accertamento è relativo ad una violazione commessa
nell'anno di riferimento o ad una irregolarità accertata negli anni
precedenti, ma nel limite della prescrizione quinquennale, questo
comporta la mancata concessione del beneficio per mancanza di un
pre requisito, indispensabile ai fini della riduzione di cui
all'art. 24 delle Modalità applicative delle Tariffe (MAT).
Inoltre, l'Istituto, confermando che l'osservanza delle norme
prevenzionistiche deve ricorrere per tutte le PAT intestate al
medesimo datore di lavoro, esclude il riconoscimento del beneficio
qualora, in presenza di più PAT aziendali, l'accertata irregolarità
sia riferibile ad una sola di queste.
Infine, sempre ai fini del riconoscimento del beneficio, viene
confermato l'obbligo per i datori di lavoro di presentare alla
Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, in
base alla sede legale dell'impresa, l'autocertificazione allegata
alla circolare del Ministero del Lavoro n. 34/08.
Tale dichiarazione, si ricorda, autocertifica l'assenza di
provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli
illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30 dicembre
2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'
allegato A del D.M. n. 24 ottobre 2007, o il decorso del periodo
indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito ivi
riportato.
In sede di prima applicazione, la suddetta autocertificazione,
presentata e firmata dal solo legale rappresentante, dovrà essere
presentata entro il prossimo 30 aprile, fermo restando che ogni
eventuale modifica dovrà essere comunicata al medesimo ufficio
presso la quale è stata depositata.
Fonte: ANCE
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