OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE DOPO I PRIMI DUE ANNI DI ATTIVITÀ

26/02/2009

A seguito della richiesta di chiarimenti dell'Ance, in merito all'applicazione del beneficio di cui all'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, che prevede la riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo biennio di attività, l'Inail, con la nota protocollo n. 3551/09, ha fornito alcune indicazioni ai fini dell'accesso alla riduzione in oggetto.

Fermo restando che per usufruire del beneficio le imprese devono dichiarare di essere in regola con i pre requisiti, ossia con le norme in materia prevenzionistica e con i versamenti contributivi ed assicurativi, l'Istituto assistenziale ha confermato che la regolarità deve essere riferita al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e che, a tal fine, rilevano anche le irregolarità degli anni ulteriormente precedenti, purché definitivamente accertate dagli Organi competenti.

Da tale indicazione ne consegue che non influiscono, ai fini del riconoscimento del beneficio, gli accertamenti non definitivi o sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario, salvo poter essere revocata la menzionata riduzione nel caso in cui la irregolarità sia accertata definitivamente.
La nota chiarisce, inoltre, che un verbale di infrazione elevato per infortunio, se sono state rispettate le norme prevenzionistiche e osservati gli adempimenti contributivi e assicurativi, non comporta l'esclusione dal beneficio, poiché tale infrazione non costituisce causa ostativa alla concessione della riduzione.

Riguardo alla data della irregolarità, questa, generalmente, è riferita alla data di accertamento della violazione, salvo che nello stesso verbale ispettivo non risulti che la violazione sia stata commessa in un momento precedente a quello dell'accertamento dell'organo di vigilanza.

Pertanto, se l'accertamento è relativo ad una violazione commessa nell'anno di riferimento o ad una irregolarità accertata negli anni precedenti, ma nel limite della prescrizione quinquennale, questo comporta la mancata concessione del beneficio per mancanza di un pre requisito, indispensabile ai fini della riduzione di cui all'art. 24 delle Modalità applicative delle Tariffe (MAT).

Inoltre, l'Istituto, confermando che l'osservanza delle norme prevenzionistiche deve ricorrere per tutte le PAT intestate al medesimo datore di lavoro, esclude il riconoscimento del beneficio qualora, in presenza di più PAT aziendali, l'accertata irregolarità sia riferibile ad una sola di queste.

Infine, sempre ai fini del riconoscimento del beneficio, viene confermato l'obbligo per i datori di lavoro di presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa, l'autocertificazione allegata alla circolare del Ministero del Lavoro n. 34/08.

Tale dichiarazione, si ricorda, autocertifica l'assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30 dicembre 2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all' allegato A del D.M. n. 24 ottobre 2007, o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito ivi riportato.

In sede di prima applicazione, la suddetta autocertificazione, presentata e firmata dal solo legale rappresentante, dovrà essere presentata entro il prossimo 30 aprile, fermo restando che ogni eventuale modifica dovrà essere comunicata al medesimo ufficio presso la quale è stata depositata.

Fonte: ANCE

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