Sulla Gazzetta ufficiale n. 34 dell’11 febbraio scorso è stato
pubblicato il
Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri 21 ottobre 2008 recante “Definizione delle tipologie
dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito
dell'armonizzazione della classificazione alberghiera”.
Nel decreto sono definiti gli
standard minimi nazionali dei
servizi e delle dotazioni per la classificazione degli
alberghi, basata su un codice rappresentato da un numero di
stelle crescente.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
potranno introdurre, ove lo ritengano opportuno,
livelli di
standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti a
livello nazionale dal provvedimento, e potranno provvedere a
differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con
indicazioni che più aderiscano alle specificità territoriali,
climatiche o culturali dei loro territori.
Gli
standard minimi devono essere utilizzati per l'apertura di
nuovi alberghi o alla ristrutturazione di quelli esistenti
precisando che per interventi di ristrutturazione si intendono
quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10,
comma 1 lettera c) del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001).
Nel caso di incremento dei volumi, gli standard minimi devono
essere applicati unicamente ai nuovi volumi.
Gli standard minimi non sono, poi, applicabili agli interventi di
costruzione o ristrutturazione di alberghi per i quali, alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di recepimento,
siano stati presentati agli uffici competenti i relativi
progetti.
Per gli alberghi già esistenti, per i quali è, comunque, escluso
l'obbligo di adeguamento ai requisiti strutturali, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano potranno eventualmente
disporre, d'intesa con il Governo, nell'ambito delle iniziative di
recepimento da adottare entro tre anni, motivate differenti
modalità di disciplina e di adeguamento per specifiche
strutture.
Limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero
in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico
culturali degli edifici, non è obbligatoria l'adesione ai nuovi
standard per gli alberghi da insediarsi o già insediati in edifici
sottoposti a tutela e censiti dalle Sopraintendenze come di
interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di
tutela ambientale o architettonica, per le quali si può derogare in
funzione della loro integrale conservazione e preservazione.
Per gli alberghi di nuova costruzione e per quelli sottoposti a
ristrutturazione viene individuato in mesi sei, dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento, il termine per
l'emanazione dei provvedimenti regionali di recepimento degli
standard minimi di cui al prospetto allegato. Le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano potranno eventualmente
disporre, d'intesa con il Governo, motivate differenti modalità di
disciplina per specifiche strutture.
L’allegato al decreto contiene il prospetto di definizione degli
standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la
classificazione degli alberghi da una stella a cinque stelle
definendo per ognuno:
- i servizi di ricevimento
- il servizio di bar
- il servizio di prima colazione
- il servizio di ristorante
- il servizio alla camere
- il numero di lingue estere
- i servizi vari
- le dotazioni varie
- la dotazione delle camere
- la dotazione dei bagni provati
- i locali a servizio degli alloggiati
- le sale o aree comuni
- i servizi igienici e bagni ad uso comune
- il numero e la superficie minima delle camere
- la dotazione dell’esercizio alberghiero
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