Nell'ambito delle procedure di acquisizione in economia di beni,
servizi e lavori previste e disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006,
l'importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei
requisiti di ordine generale relativi alla materia previdenziale e
consente solo di adottare una procedura di individuazione del
contraente semplificata rispetto a quella ordinaria.
Questo, in sintesi, il contenuto dell'interpello n. 10 dello scorso
20 febbraio, mediante il quale la Direzione Generale per l'attività
ispettiva del Ministero del Lavoro ha risposto al quesito
presentato dall'Università degli Studi di Sassari, in merito alla
sussistenza dell'obbligo di presentazione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) nell'ambito delle procedure di
acquisizione in economia di beni, servizi e lavori previste e
disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture).
Il Ministero del lavoro ha, innanzitutto, chiarito che le
acquisizioni in economia, rientrando tra i contratti sotto soglia
comunitaria, sono disciplinati dall'art. 125 del Codice dei
contratti e per tale motivo non è prevista alcuna deroga in
relazione all'art. 38, comma 3 del Codice stesso e dunque:
"…resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la
certificazione di regolarità contributiva di cui 2 all'articolo 2,
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge
22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive
modificazioni e integrazioni."
Ne consegue che anche per il lavori in economia è obbligatoria la
presentazione del documento unico di regolarità contributiva.
Il Ministero ha, inoltre, ricordato che l'obbiettivo del DURC è
quello di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di
verificare che le imprese che operano con il settore pubblico
rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall'importo
del contratto e dalla procedura di selezione adottata. Per tale
motivazione l'importo del contratto è irrilevante ai fini della
verifica dei requisiti di ordine generale relativi alla materia
previdenziale e consente solo di adottare una procedura di
individuazione del contraente semplificata rispetto a quella
ordinaria.
In definitiva, il DURC deve essere richiesto, senza alcuna
eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso
degli acquisti in economia o di modesta entità.
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