La sigillatura con ceralacca della busta contenente l'offerta
assolve alla duplice funzione di garantire l'integrità del plico
mediante un sistema di chiusura estremamente affidabile, oltre alla
paternità dello stesso attraverso l'apposizione del sigillo,
rendendo irrilevante l'eventuale assenza della controfirma sul
lembi di chiusura, nonostante sia prevista dal disciplinare di
gara.
Questo, in sintesi, il contenuto del Parere n. 7 dello scorso 15
gennaio, mediante il quale l'Autorità la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture ha risposto all'stanza di
parere per la soluzione delle controversie proposta in seguito
all'esclusione dell'istante, in qualità di capogruppo di un
costituendo raggruppamento, da una gara per l'affidamento
dell'incarico di progettazione, direzione e coordinamento sicurezza
lavori, a causa della mancata apposizione della firma sui lembi di
chiusura del plico contenente l'offerta.
Come motivato dallo stesso istante, il motivo di esclusione risulta
essere illegittimo ed infondato in quanto la sigillatura apposta
alla busta contenente la domanda di partecipazione e l'offerta
garantisce l'integrità del plico e la certezza della sua paternità
in capo al mittente.
L'Autorità ha, innanzitutto, osservato che il paragrafo 1 del
disciplinare di gara disponeva che
"I plichi devono essere
idoneamente chiusi con ceralacca, controfirmati sui lembi di
chiusura", prescrivendo, inoltre, che
"I plichi devono
contenere al loro interno, pena l'esclusione, quattro buste, a loro
volta chiuse con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente
"A - Documentazione" e "B - Offerta tecnica, "C - Offerta economica
e D Giustificazioni"."
Ciò premesso, l'Autorità ha ricordato tre sentenze del Consiglio di
Stato (Sezione VI 20.4.2006 n. 2200; Sezione V 22.12.2005 n. 7330;
Sezione V, 21.9.2005 n. 4941) secondo le quali la sigillatura con
ceralacca della busta contenente l'offerta:
- è posta per garantire la segretezza dell'offerta, la parità di
trattamento dei partecipanti, la trasparenza ed imparzialità
dell'azione amministrativa per cui, in caso di espressa previsione
del bando, la sua mancanza va sanzionata con l'esclusione dalla
gara;
- assolve alla duplice funzione di garantire l'integrità del
plico mediante un sistema di chiusura estremamente affidabile,
oltre alla paternità dello stesso attraverso l'apposizione del
sigillo; ciò rende irrilevante, degradandola a mera irregolarità,
l'eventuale assenza della controfirma sul lembi di chiusura, seppur
prevista dalla disciplina di gara.
In definitiva, l'Autorità, d'accordo con l'istante che non solo si
era limitato a chiudere il plico con ceralacca ma aveva apposto il
sigillo recante le iniziali del presentatore, ha ritenuto che nel
caso in questione sia assolta la formalità prescritta dalla lex
specialis attraverso la sigillatura, la quale rende subordinata la
mancata apposizione della firma a scavalco, nel rispetto del
principio della par condicio.
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