Sul supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta ufficiale n. 49 del
28 febbraio scorso è stata pubblicata la
legge 27 febbraio 2009,
n. 14 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie
urgenti”.
Si tratta della conversione in legge del decreto-legge
“Milleproroghe” che era stato approvato nei giorni precedenti dal
Senato e dalla Camera, in entrambi i casi con voto di fiducia.
Sono, quindi, confermate tutte le misure contenute nel
provvedimento ed, in particolare, quelle, qui di seguito
riportate.
Norme tecniche costruzioni
Con il
comma 1-septies dell’articolo 29 viene differita al
30 giugno 2010 la norma (già fissata al 30 giugno 2009
dall’articolo 20, comma 1, del decreto.legge 31 dicembre 2007 n.
248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) sul regime
transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche
per le costruzioni.
Pertanto, potranno continuare ad essere applicate, fino al 30
giugno 2010, le norme già previste nell’articolo 5, del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 186, convertito dalla legge 27
luglio 2004 le quali, al fine di avviare una fase sperimentale di
applicazione delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni,
consentono l’applicazione, in alternativa, della normativa
precedente sulla medesima materia.
Durante il periodo transitorio, potranno essere applicate
facoltativamente le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui
al D.M. 14 gennaio 2008, le Norme tecniche di cui al precedente
D.M. 14 settembre 2005, ed i decreti del Ministro dei lavori
pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio
1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.
Permesso di costruire ed impianti energetici
Con il
comma 1-octies dell’articolo 29, viene differita la
scadenza dell’1 gennaio 2009, prevista dall’articolo 1, comma 289,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) entro cui i
regolamenti edilizi avrebbero dovuto prevedere ai fini del rilascio
del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione e
compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento,
l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, in maniera da garantire una produzione
energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa e non
inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, di estensione
superficiale non inferiore a 100 metri quadrati.
Arbitrati negli appalti pubblici
Con il
comma 11-quinquiesdecies dell’articolo 29, nelle more
del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella
direttiva 2007/66/CE dell’11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio, è disposta l’ulteriore proroga, già fissata al 30
marzo 2009 dal decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 convertito
dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, al 31 dicembre 2009 della
sospensione della norma che esclude il ricorso all’arbitrato nei
contratti di lavori pubblici, al fine di consentire la devoluzione
delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà
industriale ed intellettuale.
Sempre nello stesso comma viene, anche, inserita una disposizione
aggiuntiva all’articolo 241 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163
(Codice dei Contratti) con cui vengono dimezzati i compensi minimi
e massimi determinati dalla tariffa allegata al regolamento di cui
al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000 n. 398
e sono, anche, vietati incrementi dei compensi massimi legati alla
particolare complessità dellequestioni trattate, alle specifiche
competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto.
Rinvio per norme sicurezza lavoro
Con l’
articolo 32, in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, viene traslata al 16 maggio 2009 la data a
decorrere dalla quale si applicano le disposizioni, di cui all’art.
18, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
sull’obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti di comunicare
all`INAIL o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a
fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni
relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal
lavoro superiore a tre giorni, e la disposizione, di cui all’art.
41, comma 3, lett. a), che prevede che le visite mediche non
possono essere effettuate in fase preassuntiva.
Viene, altresì, prorogato al 16 maggio 2009 il termine, di cui
all’art. 306, comma 2, del D.Lgs. 81/08, a decorrere dal quale
diventano efficaci le disposizioni contenute nell’art. 28, commi 1
e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione
dello stress lavoro-correlato e la data certa del documento di
valutazione dei rischi.
Niente ICI su fabbricati rurali
Con il
comma 1-bis dell’articolo 23 viene disposto che ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili “non si considerano
fabbricati le unità immobiliari, amche iscritte o iscrivibili nel
catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità
di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133, e successive modificazioni.”.
Concessionarie autostradali e modifica al codice dei
contratti
Con il
comma 1-quinquies dell’articolo 29 viene inserita una
disposizione che modifica l’articolo 11, comma 5, della legge 23
dicembre 1992, n. 498, come modificato dall’articolo 2, comma 85
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In particolare
viene sostituita la lettera c), della norma richiamata e viene
previsto che le stesse società concessionarie devono provvedere,
nel caso che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli
affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di
cui agli articoli 142, comma 4 e 253, comma 25, del D.lgs. 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici).
Di conseguenza con il
comma 1-sexies dell’articolo 29 viene
disposta la sostituzione dell’articolo 253, comma 25, del citato
D.Lgs. 163/06 prevedendo che in relazione alla disciplina recata
dalla parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori
pubblici), i titolari di concessioni già assentite alla data del 30
giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi
della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una
percentuale minima del 40% dei lavori, agendo, esclusivamente per
detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni
aggiudicatrici.
Grandi opere
Con il
comma 1- terdecies dell’articolo 29 viene stabilito
che le somme stanziate dal 2006 in base alla Legge Obiettivo (legge
1 agosto 2002, n. 166) e successivi rifinanziamenti per realizzare
grandi opere e non utilizzate entro il 31 dicembre 2008 saranno
riscritte a bilancio di competenza degli anni successivi.
Autorizzazione paesaggistica
Con l’
articolo 38 viene previsto che fino al 30 giugno 2009,
il procedimento sul rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è
disciplinato secondo il regime transitorio, di cui all’articolo
159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio).
Viene rinviata, quindi, di sei mesi (in origine 31 dicembre 2008),
l’entrata in vigore del nuovo regime dell’autorizzazione
paesaggistica previsto dall’art. 146, del citato D.Lgs. 42/04.
Piano carceri
Con l’
articolo 44-bis viene previsto che, per far fronte
alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, e
comunque fino al 31 dicembre 2010, al Capo del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri
previsti dall’articolo 20 (che detta, tra l’altro, norme
straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di
progetti facenti parte del quadro strategico nazionale) del decreto
legge 29 novembre 2008 n. 185/, convertito dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, allo scopo di procedere al compimento degli
investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove
infrastrutture carcerarie o l’aumento della capienza di quelle
esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei
detenuti.
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