AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLAUDO

02/03/2009

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha recentemente depositato la determinazione n. 2 del 25 febbraio scorso recante: “L’affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152”.
L’Autorità, stante il rilievo della questione e l’interesse che riveste sia per le stazioni appaltanti sia per le categorie professionali coinvolte, ha convocato gli operatori del settore ed alla luce delle osservazioni formulate in tale sede, con la determinazione in argomento fornisce alcune utili indicazioni ritenendo che:
  • il collaudo relativo ad un contratto pubblico di lavori deve essere affidato, in via prioritaria, al personale interno della stazione appaltante;
  • in caso di carenza del proprio organico, la stazione appaltante è tenuta a verificare la possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di altra amministrazione;
  • il collaudo statico deve essere svolto dallo stesso soggetto incaricato del collaudo, sempre che lo stesso sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla specifica disciplina;
  • l’affidamento all’esterno dell’incarico di collaudo deve avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica;
  • è possibile un affidamento in economia qualora la stazione appaltante abbia indicato tale attività nel proprio regolamento interno;
  • è vietato ai dipendenti pubblici partecipare alle gare tranne che per i soggetti abilitati alla libera professione in base alla normativa sul pubblico impiego;
  • è ammessa la partecipazione alla procedura concorsuale delle società di ingegneria;
  • i requisiti di partecipazione alle gare devono essere proporzionati alla prestazione richiesta con la precisazione che l’esperienza maturata deve essere valutata con riguardo non solo all’attività di collaudo ma anche ad altre attività attinenti i servizi di ingegneria ed architettura;
  • l’individuazione del soggetto affidatario deve avvenire utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di una scelta discrezionale dell’amministraqzione.
Per quanto concerne il compenso spettante ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatici, la determinazione precisa che il collaudo è ricompresso tra le attività tecniche indicate all’articolo 92, comma 5 del Codice dei contratti e, quindi, in riferimento a quanto previsto dal decreto.legge n. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009, l’incentivo da destinare alle finalità di cui al citato articolo 92, comma 5 è pari allo 0,50%.
L’Autorità auspica, altresì, che la remunerazione della prestazione svolta dai dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatici in favore della stazione appaltante sia oggetto di apposite intese fra le pubbliche amministrazioni, utilizzando l’incentivo ex articolo 92, comma 5 del Codice come raffronto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.

A cura di Paolo Oreto


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