REQUISITI DI ACCESSO PROPORZIONATI E RAGIONEVOLI IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DELL'APPALTO

03/03/2009

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con il parere n. 2 del 15 gennaio 2009, ha fornito un importante chiarimento in merito alla legittimità di criteri di partecipazione a bandi, più rigorosi rispetto a quelli previsti dalla legge. Benché resti legittimo per le amministrazioni la richiesta alle imprese di criteri più restrittivi, il principio considerato basilare per l'ammissione di tali criteri resta la proporzionalità e la ragionevolezza, nonché il rapporto con l'oggetto dell'appalto e la non limitazione della concorrenza.

Il parere emesso, relativo ad una contestazione pervenuta all'Autorità nei confronti dei criteri stabiliti da una stazione appaltante, individua la non conformità del bando di gara, i cui criteri sono ritenuti "sproporzionati rispetto alla tipologia ed al valore dell'appalto, ponendosi in contrasto con quanto disposto dall'art. 42, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 163/2006".
I criteri contestati, del bando preso in esame dall'Autorità, riguardano in particolar modo:
  • certificazione SOA per la categoria OS22 classifica IV (fino a euro 2.582.284,50), modificato poi nella richiesta di classifica III (fino a euro 1.032.913,00);
  • prescrizione di assunzione di un numero medio annuo dipendenti negli ultimi tre anni esclusivamente con contratto collettivo AUSITRA;
  • disposizione per le aziende partecipanti di avere alle proprie dipendenze da almeno sei mesi (dalla data del bando) "non meno di due tecnici laureati uno in Ingegneria per l'ambiente ed il territorio ed uno in biologia ed entrambi iscritti da almeno dieci anni ai rispettivi ordini professionali;"
  • possesso (poi corretto in "disponibilità") da almeno sei mesi di un laboratorio di analisi nella Provincia di Roma.
L'Autorità si è espressa in merito ai suddetti criteri esplicitando le motivazioni di sproporzionalità (per i primi tre punti) e di limitazione della concorrenza (per quanto riguarda l'ultimo punto). Il criterio di certificazione viene considerato dall'Autorità eccessivo, ritenendo la categoria OS22 classifica I (fino a euro 258.228,00), l'unica proporzionale al reale valore dell'appalto (nel caso specifico pari a ad euro 170.588,00).

Viene inoltre considerata ingiustificata la prescrizione di contratto collettivo AUSITRA per i dipendenti assunti negli ultimi tre anni dalle aziende partecipanti. Tale criterio, osserva l'Autorità, limita la partecipazione al bando di tutte le aziende che non abbiano applicato negli ultimi tre anni tale tipologia contrattuale, anche se questo abbia potuto comportare condizioni migliori rispetto alla tipologia AUSITRA.

In merito al terzo criterio sopra menzionato e preso in esame, esso è considerato "indebitamente limitativo dell'accesso alle procedure di gara", in riferimento al vincolo di dipendenza dalle aziende da almeno sei mesi, sebbene la richiesta di livello professionale sia invece considerata ragionevole in termini di affidabilità per le prestazioni in affidamento.

Infine l'Autorità esprimendo il suo parere sull'ultimo criterio in esame osserva che si tratta di un requisito tendente ad avvantaggiare solo le imprese operanti nel territorio di Roma, "non risultando chiaro il nesso tra presenza sul territorio provinciale di detto laboratorio ed affidabilità del futuro contraente in termini di capacità tecnica" e ponendosi in contrasto con i principi di par condicio e libera concorrenza.

In definitiva, l'Autorità ha chiarito che le stazioni appaltanti possono richiedere dei requisiti di partecipazione e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi previsti dalla legge, ma tali requisiti devono, comunque, rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitando illegittimamente l'accesso alla procedura di gara.



© Riproduzione riservata