L'
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con il
parere n. 2 del 15 gennaio 2009, ha fornito un importante
chiarimento in merito alla
legittimità di criteri di
partecipazione a bandi, più rigorosi rispetto a quelli previsti
dalla legge. Benché resti legittimo per le amministrazioni la
richiesta alle imprese di criteri più restrittivi, il principio
considerato basilare per l'ammissione di tali criteri resta la
proporzionalità e la ragionevolezza, nonché il rapporto con
l'oggetto dell'appalto e la non
limitazione della
concorrenza.
Il parere emesso, relativo ad una contestazione pervenuta
all'Autorità nei confronti dei criteri stabiliti da una stazione
appaltante,
individua la non conformità del bando di gara, i cui
criteri sono ritenuti "sproporzionati rispetto alla tipologia ed al
valore dell'appalto, ponendosi in contrasto con quanto disposto
dall'art. 42, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 163/2006".
I criteri contestati, del bando preso in esame dall'Autorità,
riguardano in particolar modo:
- certificazione SOA per la categoria OS22 classifica
IV (fino a euro 2.582.284,50), modificato poi nella richiesta
di classifica III (fino a euro 1.032.913,00);
- prescrizione di assunzione di un numero medio annuo
dipendenti negli ultimi tre anni esclusivamente con contratto
collettivo AUSITRA;
- disposizione per le aziende partecipanti di avere
alle proprie dipendenze da almeno sei mesi (dalla data del
bando) "non meno di due tecnici laureati uno in Ingegneria
per l'ambiente ed il territorio ed uno in biologia ed entrambi
iscritti da almeno dieci anni ai rispettivi ordini
professionali;"
- possesso (poi corretto in "disponibilità") da
almeno sei mesi di un laboratorio di analisi nella
Provincia di Roma.
L'Autorità si è espressa in merito ai suddetti criteri esplicitando
le motivazioni di sproporzionalità (per i primi tre punti) e di
limitazione della concorrenza (per quanto riguarda l'ultimo punto).
Il criterio di certificazione viene considerato dall'Autorità
eccessivo, ritenendo la categoria OS22 classifica I (fino a
euro 258.228,00), l'unica proporzionale al reale valore
dell'appalto (nel caso specifico pari a ad euro 170.588,00).
Viene inoltre considerata
ingiustificata la prescrizione di
contratto collettivo
AUSITRA per i dipendenti assunti negli
ultimi tre anni dalle aziende partecipanti. Tale criterio, osserva
l'Autorità, limita la partecipazione al bando di tutte le aziende
che non abbiano applicato negli ultimi tre anni tale tipologia
contrattuale, anche se questo abbia potuto comportare condizioni
migliori rispetto alla tipologia AUSITRA.
In merito al terzo criterio sopra menzionato e preso in esame, esso
è considerato "indebitamente
limitativo dell'accesso alle
procedure di gara", in riferimento al vincolo di dipendenza
dalle aziende da almeno sei mesi, sebbene la richiesta di livello
professionale sia invece considerata ragionevole in termini di
affidabilità per le prestazioni in affidamento.
Infine l'Autorità esprimendo il suo parere sull'ultimo criterio in
esame osserva che si tratta di un
requisito tendente ad
avvantaggiare solo le imprese operanti nel territorio di Roma,
"non risultando chiaro il nesso tra presenza sul territorio
provinciale di detto laboratorio ed affidabilità del futuro
contraente in termini di capacità tecnica" e ponendosi in contrasto
con i principi di par condicio e libera concorrenza.
In definitiva, l'Autorità ha chiarito che le stazioni appaltanti
possono richiedere dei requisiti di partecipazione e di
qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi previsti
dalla legge, ma tali requisiti devono, comunque, rispettare i
principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitando
illegittimamente l'accesso alla procedura di gara.
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