Il mezzo postale non costituisce un sistema gravoso per i
partecipanti ai bandi di gara quando l'amministrazione appaltante
non definisce un tipo di spedizione obbligatoria da usare, e non
rappresenta una limitazione al principio di partecipazione dei
concorrenti.
Questo è ciò che si evince dal Parere
n. 15 del 29 gennaio
2009, emesso dall'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, in merito ad una
controversia tra una stazione appaltante e un'impresa
partecipante.
L'Autorità è stata chiamata a
giudicare la validità
dell'esclusione dalla stessa impresa dalla gara per una
presunta violazione dei termini di consegna dell'offerta,
indicati nella
lex specialis del bando di gara. L'impresa
appellante avrebbe, infatti, consegnato il proprio plico
direttamente presso gli uffici amministrativi
contravvenendo
così alla specifica del bando e incorrendo nella esclusione dalla
gara stessa.
La sentenza emessa dall'Autorità ha confermato l'esclusione
dell'impresa osservando come sotto diversi aspetti la
lex
specialis del bando di gara
avesse chiaramente, e in più
punti, espresso la modalità di invio delle candidature, con
l'impiego
esclusivo del mezzo postale, e come l'indicazione
di tale modalità fosse comunicata in maniera tale da
non dare
spazio alcuno a dubbi interpretativi.
Nella sentenza si fa inoltre presente come l'impiego di suddetto
metodo
non comporta un servizio gravoso per l'impresa
partecipante, soprattutto ove il tipo di servizio postale da
usare non sia specificato, e dunque non lo si possa considerare
come una limitazione alla partecipazione. Si legge infine che
nessuna limitazione è configurabile in quanto l'amministrazione ha
fornito
un congruo lasso di tempo per la spedizione delle
offerte da parte delle imprese partecipanti.
Con queste motivazioni l'Autorità per la vigilanza ha confermato
l'esclusione dell'impresa ritenendola conforme alla
lex
specialis , e giudicando corretto il comportamento
dell'impresa appaltatrice.
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