Nuova valutazione per l'eventuale compensazione dei prezzi per
lamiere zincate, ferro profilato, lamiere in ferro, tubazioni in
materiale plastico, pietrame in scampoli.
È questo l'effetto della sentenza n. 1707 dello scorso 20 febbraio
emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che ha
accolto, nei limiti previsti, l'impugnazione da parte dell'ANCE di
alcuni punti del decreto del Ministero delle Infrastrutture 2
gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9
gennaio 2008, recante:
"Rilevazione dei prezzi medi per l'anno
2005 e delle variazioni per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle
variazioni percentuali ai fini della determinazione delle
compensazioni, relative ai materiali di costruzione più
significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253,
comma 24 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche", e del decreto n. 12273 del 19 settembre
2007 del Ministro delle Infrastrutture di costituzione della
Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei
materiali da costruzione.
L'impugnazione dell'ANCE ha potuto permettere alle imprese che
rappresenta, ma anche a tutto il settore (in quanto come ricordato
dal TAR "
se il decreto, come si sostiene, è illegittimo, allora
è l'interesse collettivo che viene leso ") di verificare la
possibilità di ampliare la lista di materiali danti diritto a
compensazione di prezzo.
La ricorrente ANCE ha osservato presso il TAR l'esclusiva
indicazione nel decreto del "
filo rame conduttore dn 0,5
mm" e delle "
condutture e tubi in rame" per dar
luogo alla compensazione di prezzi per l'anno 2007, individuando
invece una lista di materiali, il cui aumento andrebbe
ulteriormente accertato (lamiere zincate, ferro profilato, lamiere
in ferro, tubazioni in materiale plastico, pietrame in
scampoli).
L'ANCE ha ravvisato l'inadeguatezza dei criteri operativi
individuati per la rilevazione degli aumenti superiori al 10%, e
del criterio di
circostanze eccezionali seguito dalla
Commissione consultiva preposta.
Per quanto riguarda la variazione superiore al 10% si è osservato
come la Commissione preposta abbia riconosciuto tale aumento solo
nei casi in cui "
il superamento di tale soglia risultava
attestato dai tre indici presi a riferimento (Provveditorati SIIT,
ISTAT, Unioncamere)". Il TAR ha individuato tale criterio come
non rispondente a criteri di ragionevolezza, laddove vi è stata una
carenza di istruttoria nei casi in cui la variazione veniva attesta
da due (per contrasto o mancanza del terzo) dei tre indici
considerati e tuttavia non ulteriormente approfondita dalla
Commissione. Inoltre si è osservato come nessuna norma avesse
fissato la necessaria univoca attestazione di variazione
dall'impiego dei tre indici presi in riferimento dalla Commissione,
individuando presso la stessa Commissione "
un comportamento
arbitrario e irrazionale".
Il TAR ha inoltre accolto il dubbio dell'appellante sul criterio
applicato in merito all'individuazione del requisito di
"eccezionalità" delle circostanze determinanti l'aumento dei
prezzi. Tali circostanze sono state definite dalla Commissione come
quelle "
determinate da fatti notori che abbiano influito
sull'andamento dei prezzi " nonché fatti notori come secondo
la stessa Commissione "
ad esempio le azioni di Governo, le
azioni della Commissione europea, le pubblicazioni dei
mass-media ".
Anche a tal proposito il TAR afferma l'irragionevolezza del
criterio adottato, osservando che l'uso della Commissione dimostra
un criterio di tipo soggettivo, dovendo invece basare la sua
valutazione sull'oggettività e non sulla rilevanza mediatica.
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