La regolarità della posizione contributiva deve essere
comprovata per l'arco temporale effettivo richiesto
dall'Amministrazione appaltante e non costituisce valore
sostitutivo la validità del documento certificante in quanto "il
periodo di validità del documento o certificato non ha nulla a che
vedere con l'arco temporale oggetto effettivo di certificazione". È
questa la posizione individuata dalla sentenza n.1141/2009 del 26
febbraio scorso dal Consiglio di Stato, il quale ha deliberato in
merito al ricorso in appello presentato per
l'annullamento di
una precedente sentenza del TAR.
Il caso preso in esame dal Consiglio di Stato riguarda
la
valutazione di legittimità dell'esclusione dell'impresa
concorrente per l'assegnazione dei lavori di ristrutturazione
per
irregolarità contributiva (esclusione in ogni caso
individuata già per anomalia dell'offerta, come previsto dal bando
stesso, in caso di numero superiore a comunque di imprese
partecipanti).
Il punto di interesse fondamentale per entrambe le sentenze
riguarda la
valutazione della corretta (o meno) dimostrazione
della regolarità contributiva dell'impresa partecipante, e
ricorrente al TAR in quanto esclusa. La dimostrazione di regolarità
contributiva è stata richiesta dall'Istituto appaltante attraverso
la
produzione del D.U.R.C. riferito alla data di presentazione
della stessa dichiarazione. La suddetta impresa esclusa ha
presentato però il documento recante una
data antecedente di un
giorno alla presentazione della dichiarazione stessa.
La sentenza emessa dal
TAR (posta in giudizio presso il
Consiglio di Stato) aveva sostanzialmente
accolto la
posizione dell'appellante
impresa esclusa osservando
che:
- l'esclusione per anomalia era stata superata dall'esclusione
per anomalia dell'offerta;
- e che l'impresa concorrente aveva correttamente dimostrato
la sua regolarità contributiva, nonostante lo sfalsamento
temporale di un giorno, rendendo illegittima l'esclusione per
mancata dimostrazione di irregolarità contributiva.
Il Consiglio di Stato ha, attraverso la sua sentenza, riformato
completamente la precedente sentenza del TAR riportando
l'attenzione su due punti:
- mancata impugnazione dell'esclusione per anomalia, e non
reintegro dell'impresa nella gara di assegnazione, o riapertura
della stessa;
- mancata dimostrazione della regolarità contributiva.
Per quanto riguarda la regolarità contributiva il Consiglio di
Stato ha osservato sotto diversi aspetti la mancata dimostrazione
da parte dell'impresa esclusa. In primo luogo si è accolto il punto
riportato dall'Istituto appellante ricordando che
l'impresa
esclusa non abbia mai integrato la documentazione richiesta
dall'Amministrazione.
In secondo luogo il Consiglio di Stato ha affermato che
la
dimostrazione della regolarità contributiva da parte dell'impresa
non possa essere considerata valida visto lo scarto temporale
rispetto alla data di presentazione.
In particolar modo nella sentenza si è precisato, contrariamente a
quanto ritenuto dall'impresa esclusa, che
il periodo di validità
del documento o certificato non ha nulla a che vedere con l'arco
temporale oggetto effettivo di certificazione. L'impresa
esclusa aveva infatti ritenuto che, la validità bimestrale del
D.U.R.C. potesse superare lo sfalsamento temporale della
certificazione presentata.
Il Consiglio precisa ancora che, nonostante la validità bimestrale,
il documento alla data presentata attesta
una situazione di
regolarità riferibile ad una data antecedente a quella di
presentazione della relativa dichiarazione e con particolare
riferimento alla situazione di regolarità dei versamenti dell'INAIL
il documento continua a riferirsi ad una situazione
antecedente
alla scadenza mensile dei versamenti relativi.
La sentenza emessa esclude inoltre l'ipotesi avanzata dall'impresa
appellata dell'errata richiesta da parte dell'Istituto appaltante
della comprova dei requisiti presso tutti i concorrenti e non solo
presso l'impresa vincitrice. L'Istituto non ha infatti violato
l'articolo 48, fissando questo al comma 1 "solo il numero minimo
(il 10% dei partecipanti) dei concorrenti le cui dichiarazioni
vanno controllate" e d'altra parte rientra nel diritto
dell'Istituto il non effettuare il sorteggio per il controllo dei
partecipanti, pur riservandosi la possibilità di un controllo
successivo. In questi termini risulta non rilevante l'osservazione
fatta dall'impresa, relativa alla richiesta di comprova dei
requisiti da parte dell'Istituto, solo successiva all'apertura
delle buste delle offerte e quindi "in violazione della scansione
procedimentale imposta dall'art. 48 del Codice".
Il consiglio di Stato ha, in definitiva, accolto pienamente il
ricorso dell'Istituto, confermando l'esclusione dell'impresa dalla
selezione e sottolineandone la mancata dimostrazione del requisito
di regolarità contributiva.
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