E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28/2/2008 la legge
di conversione (n. 13 del 27/2/2009) del DL n. 208/2008 recante
“Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell’ambiente.”.
Premesso che durante l’iter di conversione in legge, sono state
apportate numerose modifiche al testo iniziale del DL 208, si
evidenziano di seguito i contenuti di maggiore interesse.
Art. 1 - Autorità di Bacino (proroga)
L’articolo 63 del D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale) ha previsto
la soppressione delle Autorità di Bacino di cui alla Legge 183/1989
e il passaggio delle funzioni ad esse attribuite all`Autorità di
Bacino distrettuale (che deve essere istituita in ciascun distretto
idrografico).
L’art. 1 del DL 208/08 interviene a modificare la disciplina
transitoria contenuta nell’articolo 170 del Codice stabilendo che
le Autorità di Bacino continuano ad esistere fino all’entrata in
vigore del DPCM previsto dall’articolo 63, comma 2, dello stesso
Codice.
Art. 5 comma 1-bis - Regime transitorio discariche
(proroga)
L’art. 182, comma 7, del Codice Ambientale prevede che lo
smaltimento in discarica è disciplinato dal D.Lgs. 36/2003 di
recepimento della direttiva 1999/31/CE. In attuazione di tale
provvedimento è stato peraltro emanato anche il DM 3/8/2005 che
introduce i nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica.
L’art. 5 comma 1-bis del DL 208/08 ha prorogato dal 31 dicembre
2008 al 30 giugno 2009 l’entrata in vigore della nuova disciplina
sulle discariche contenuta appunto nel D.Lgs. 36/2003 e nel DM
attuativo.
In altri termini il regime transitorio per le discariche dei
rifiuti recato dall’art. 17 del D. Lgs. 36/2003 è prorogato sino al
30 giugno 2009.
Fino a tale data:
- nelle discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore
del D.Lgs. 36/2003 (27 marzo 2003) e con piano di adeguamento
approvato, sarà possibile continuare a conferire i rifiuti per cui
esse sono state autorizzate in base alla precedente
disciplina;
- nelle discariche autorizzate successivamente alla data di
entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 sarà possibile continuare a
smaltire determinate tipologie di rifiuti secondo le condizioni e i
limiti di accettabilità previsti dalla Deliberazione del Comitato
interministeriale 27 luglio 1984 (art. 17, commi 2 e 6, lettera a,
D.Lgs. 36/2003) e in particolare:
- nelle discariche per rifiuti inerti, i rifiuti precedentemente
avviati in discariche di II categoria, tipo A (ad esempio sfridi di
materiali da costruzione, materiali provenienti da demolizioni,
costruzioni e scavi, materiali ceramici cotti, vetri di tutti i
tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione);
- nelle discariche per rifiuti non pericolosi, i rifiuti
precedentemente avviati in discariche di I categoria (ad esempio
rifiuti solidi urbani e rifiuti a questi assimilati) e II
categoria, tipo B;
- nelle discariche per rifiuti pericolosi, i rifiuti
precedentemente avviati in discariche di II categoria, tipo C e III
categoria (ad esempio, rifiuti tossici e nocivi).
Dall’1 luglio 2009 troveranno, invece, applicazione i valori
limite e le condizioni di ammissibilità dei rifiuti in discarica
previste dal DM 3/8/2005, fra cui anche l’obbligo di
caratterizzazione del rifiuto a carico del produttore prima del
conferimento.
Si precisa che dalla proroga del regime transitorio sono state
espressamente escluse, limitatamente al conferimento dei materiali
di matrice cementizia contenenti amianto, le discariche di II
categoria, tipo A, ex “2A” e le discariche per rifiuti inerti.
Pertanto questi rifiuti dovranno essere smaltiti secondo le
disposizioni dell’Allegato 2 del DM 3 agosto 2005 e, cioé, nelle
discariche per rifiuti pericolosi o in quelle per rifiuti non
pericolosi, dedicate o dotate di cella monodedicata (secondo la
classificazione del D.Lgs. 36/2003) ovvero in discariche
classificate almeno nella II categoria, tipo B (secondo la
precedente classificazione).
Inizialmente la proroga era stata prevista fino al 31 dicembre 2009
ma in sede di conversione del decreto legge è stata ridotta di
alcuni mesi. L’attuale testo normativo è in ogni caso frutto di una
azione associativa che ha permesso di modificare l’emendamento
originariamente proposto dal Governo con il quale si voleva ridurre
drasticamente la proroga stessa.
L’art. 5 comma 1-bis prevede altresì che il presidente della
regione o della provincia autonoma possa chiedere, limitatamente
alle discariche per rifiuti inerti o urbani non pericolosi, che
tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da
presentarsi entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da una
dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento
delle discariche alle prescrizioni contenute nello stesso D.Lgs. n.
36 del 2003. L’adeguamento dovrà essere comunque ultimato entro il
31 dicembre 2009.
La proroga dovrà essere concessa con provvedimento del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa
valutazione tecnica della documentazione effettuata dal Ministero
ed avrà efficacia limitata dall’1 luglio 2009 e fino al termine
massimo del 31 dicembre 2009.
Art. 5 comma 2-quinquies - nuovo MUD (proroga)
Fra le novità introdotte nell’ambito della conversione in legge del
DL 208 è stata disposta la proroga per l’utilizzo del nuovo modello
unico di dichiarazione ambientale (MUD) contenuto nel DPCM dello
scorso 2/12/2008.
Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con
riferimento all’anno 2008, il modello da utilizzare resta quello
allegato al DPCM del 24 dicembre 2002 (come rettificato con DPCM
del 22 dicembre 2004).
Il nuovo modello introdotto dovrà invece essere utilizzato per le
dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2010 e relative
all’anno 2009.
Art. 6 comma 1 - Rifiuti ammessi in discarica (proroga)
Viene prorogato al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il
divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere
calorifico (PCI)* superiore a 13.000 kj/kg previsto dall’art. 6,
comma 1, lett. p) del D.Lgs. 36/2003 (ad esempio guaine
bituminose).
*
Il potere calorifico rappresenta la quantità di calore,
espressa in kilocalorie o megajoule, prodotta da un chilogrammo di
combustibile, quando questo brucia completamente in condizioni
standard. Si definisce potere calorifico inferiore il calore
rilasciato dalla combustione di una massa unitaria di campione, a
pressione costante di 1 atmosfera, dove l’acqua rimane allo stato
di vapore.
Art. 6 comma 1-bis - introduzione di una nuova categoria di
Materie Prime Secondarie (MPS)
Seppur per un periodo limitato di 12 mesi dall’entrata in vigore
della legge di conversione viene prevista l’esclusione, dal regime
dei rifiuti, per le materie, le sostanze e i prodotti secondari
stoccati presso gli impianti autorizzati che effettuano una o più
delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali
recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.
La norma in esame dispone, infatti, che tali sostanze, materie e
prodotti, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo
all’utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del DM 5
febbraio 1998.
Si ricorda, in proposito, che l’art. 3, comma 3, del citato DM 5
febbraio 1998 dispone che “restano sottoposti al regime dei rifiuti
i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti
dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo
effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di
produzione”.
Si precisa che la norma fa, comunque, salvo l’art. 181-bis Codice
Ambiente che definisce le caratteristiche necessarie per
l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti delle materie prime
secondarie (MPS).
Art. 6-ter - Inquinamento acustico
La norma prevede che nel procedimento di accertamento della normale
tollerabilità delle immissioni acustiche, ai sensi dell’articolo
844 del codice civile, siano fatte salve le disposizioni vigenti
che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un
determinato uso.
La norma che ricalca il contenuto del comma 2 dell’articolo 1 del
disegno di legge AC 1760 (Alessandri e altri - recante Disposizioni
in materia di inquinamento acustico) il cui esame è stato avviato
presso la Commissione Ambiente della Camera è finalizzata (in base
a quanto si legge nella relazione illustrativa) al coordinamento
della normativa vigente in materia di inquinamento acustico al fine
di evitare le controversie legali tra cittadino e impresa in
materia di disturbo da rumore, attraverso la definizione di limiti
certi che tengano conto della destinazione d’uso delle aree e della
distinzione delle aree residenziali da quelle agricole o
industriali.
La necessità di coordinare le norme vigenti nasce dalla circostanza
che l’articolo 844 assume come parametro quello della
“tollerabilità” delle emissioni, mentre (e apparentemente in
contrasto con lo stesso) la legge quadro 447/1995,
sull’inquinamento acustico, utilizza quello dell’”ammissibilità”,
indicando, attraverso i regolamenti di esecuzione di cui
all’articolo 11, le diverse soglie in riferimento alle molteplici
attività umane.
Art. 8-quater - Accordi di programma
Viene riscritto il comma 3 dell’art. 206 del Codice Ambientale
relativo agli accordi e contratti di programma in materia di
rifiuti prevedendo che gli stessi possano introdurre
semplificazioni di natura amministrativa.
Rispetto al dettato normativo originario in base al quale tali
accordi/contratti potevano solo integrare e modificare norme
tecniche e secondarie, se conformi con quanto previsto dalla
normativa nazionale, il nuovo comma, invece, sembra introdurre la
possibilità di prevedere vere e proprie semplificazioni
amministrative nella gestione dei rifiuti.
Fonte:
www.ance.it
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