Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia con
una sentenza del 22 marzo 2006 entra nel merito della tutela dei
"centri storici" precisando che la tutela stessa deve prescindere
"dal carattere eccelso dei medesimi". precisando che "più che il
valore dei singoli manufatti architettonici, assume in essi rilievo
la completezza dell’insieme, e quindi: l’assetto viario
preesistente, le altezze, i caratteri figurativi degli edifici, e
soprattutto le sapienti gerarchie di volumi e di altezze tra
edifici religiosi, civili e di comune fruizione abitativa, che
costituiscono la vera insuperata essenza dell’urbanistica degli
antichi ivi compresa quella contadina".
La sentenza scaturisce da un appello di un provato cittadino contro
un’amministrazione comunale per la riforma di una sentenza del TAR
Sicilia (sezione distaccata di Catania) che aveva rigettato un
ricorso dello stesso cittadino in merito all’annullamento da parte
dell’Amministrazione comunale di una variante richiesta ad
concessione edilizia e per la quale si era formato il
silenzio-assenzo; la variante consistenva il notevole aumento
notevolmente della consistenza dell’edificio, principalmente in
altezza.
La pretesa del cittadino di uniformare l’altezza della "edilizia
abitativa" non monumentale a quella delle "emergenze
architettoniche" si pone in insanabile contrasto con la lettera e
lo spirito della normativa, che assume invece come parametro
fondamentale per tutti i nuovi interventi quello dell’adeguamento
alle "preesistenze", non certamente quello dell’azzeramento delle
"gerarchie".
Il mantenimento dei delicatissimi rapporti tra l’edilizia minore e
quella monumentale-celebrativa, costituisce l’aspetto essenziale e
irrinunciabile della tutela dei centri storici.
Se effettivamente fosse possibile parametrare l’altezza della
edilizia abitativa a quella degli edifici storici, si
comprometterebbe inevitabilmente (sino a cancellarlo del tutto) il
volto della gran parte delle città e dei centri minori del nostro
Paese, caratterizzati (quasi sempre) dalla presenza - proprio nelle
zone A - di edifici monumentali, di torri e campanili.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa commenta la normativa sui
centri storici, chiarendo che, dal 1967 in poi, essa tende non alla
tutela puntiforme di singole "cose d’arte" (con la sola eccezione
del "vincolo indiretto"), ma a "conservare e tramandare nella loro
integrità interi complessi urbanistici-architettonici, che - in
quanto prodotti irripetibili di un ciclo economico e sociale ormai
chiuso - assumono il valore di beni culturali a tutti gli effetti
('beni culturali urbanistici')".
In conclusione, il Consiglio di Giustizia amministrativa ha
respinto l’appello del cittadino dando ragione all’amministrazione
comunale che aveva annullato parzialmente la concessione edilizia
formatasi con il silenzio-assenzo.
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