Una S.A. chiede il parere dell’Autorità sulla legittimità della
scelta del concorrente aggiudicatario effettuata con particolare
riferimento al numero di cifre decimali poste dopo la virgola, da
considerare per le operazioni relative alla formulazione dei
ribassi percentuali ed al calcolo delle medie e della soglia di
anomalia.
La S.A. precisa di avere indetto una procedura negoziata con il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso - ai sensi
dell’art. 122, co. 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. - e di non
avere previsto nel disciplinare di gara e nella lettera di invito
alcuna specifica clausola, né con riguardo al numero di cifre
decimali da utilizzare per il calcolo della soglia di anomalia, né
in relazione alle modalità di arrotondamento.
Nel modello della lista delle categorie di lavoro fornito dalla
S.A., da utilizzare a pena di esclusione dalla gara, è invece
espressamente stabilito di formulare il ribasso in lettere con un
massimo di due cifre decimali; rispetto a questa indicazione, tre
dei sei concorrenti hanno formulato i propri ribassi con tre cifre
decimali.
La SA,, in applicazione della deliberazione n. 114/2002
dell’Autorità - secondo la quale
è opportuno che la lex
specialis contenga esplicita disciplina relativa al numero di cifre
decimali che saranno considerate dopo la virgola nel calcolo della
soglia di anomalia, prevedendo, nel disciplinare di gara e nella
lettera di invito una indicazione ..........., o comunque fissando
il numero di decimali e le modalità di arrotondamento - ha
determinato una soglia di anomalia pari ad un importo con cinque
cifre decimali e calcolato i ribassi di tutti i partecipanti in
modo omogeneo, sempre con il medesimo numero di cinque cifre
decimali.
Di conseguenza una delle imprese partecipanti - avendo offerto un
ribasso, come rideterminato dalla S.A., coincidente con la soglia
di anomalia - è stata esclusa ai sensi dell’art. 122, co. 9, del
D.Lgs. n. 163/2006.
In sede di contraddittorio documentale l`impresa esclusa ha dedotto
che:
- per quanto concerne il calcolo della soglia di anomalia, in
base alla deliberazione dell’Autorità n. 114/2002, la S.A. avrebbe
dovuto utilizzare tre cifre decimali;
- per quanto concerne il ribasso, per il principio di
imparzialità e di parità di trattamento, la S.A. avrebbe dovuto
considerare per tutti i concorrenti due cifre decimali e, quindi,
essendo il ribasso offerto dalla stessa inferiore alla soglia di
anomalia, l’aggiudicazione sarebbe dovuta avvenire a suo
favore.
Nell’allegato parere n. 8/2009 l`Autorità ritiene che:
- quando la S.A. individua negli atti di gara un criterio per la
formulazione dei ribassi percentuali delle offerte, stabilendo il
numero massimo delle cifre decimali ammesse dopo la virgola, detto
criterio deve essere osservato per le offerte di tutti i
partecipanti alla gara;
- in mancanza di un’apposita previsione della lex specialis della
gara, il metodo previsto per la formulazione dei ribassi
percentuali delle offerte non trova necessariamente applicazione
anche al calcolo della soglia di anomalia;
- la S.A. non viola i principi di parità di trattamento e di
proporzionalità se nella determinazione della soglia di anomalia
utilizza discrezionalmente un numero di decimali omogeneo e
sufficientemente ampio - tale da non falsare il risultato del
calcolo e da non avvantaggiare alcun concorrente - non essendo
auto-vincolata ad utilizzare nella determinazione di detta soglia,
con riferimento al numero di cifre decimali ammesse, lo stesso
criterio espressamente stabilito per la formulazione dei ribassi
(limitazione a due cifre decimali).
Fonte:
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