L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, prima di intervenire sul problema dei collaudi
con la determinazione n. 2 del 25 febbraio scorso oggetto di una
nostra precedente notizia, con il
parere n. 18 del 12 febbraio
2009 si esprime, sulla richiesta presentata da una
amministrazione comunale relativamente a due procedure aperte per
la costituzione di due commissioni composte da due terne di
professionisti cui affidare i servizi tecnici di collaudo statico e
tecnico-amministrativo in corso d’opera di due lavori
Sia all’una che all’altra procedura partecipava un solo
raggruppamento temporaneo di professionisti che, a seguito delle
operazioni di gara risultava aggiudicatario provvisorio di entrambe
le procedure.
Successivamente all’aggiudicazione provvisoria, l’amministrazione
comunale riscontrava un problema in relazione ad uno dei requisiti
dichiarati dal concorrente aggiudicatario, concernente
l’
insussistenza del divieto di cui all’articolo 188, comma 12,
del D.P.R. n. 554/1999, ovvero il divieto per un soggetto che è
già stato incaricato di un collaudo in corso d’opera di ricevere
dalla medesima stazione appaltante un nuovo collaudo se non sono
trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del
precedente collaudo.
In sede di contraddittorio documentale, l’Amministrazione comunale
ha sostenuto la tesi dell’
impossibilità di procedere
all’aggiudicazione definitiva di entrambi gli incarichi allo stesso
soggetto, ritenendo possibile addivenire esclusivamente
all’aggiudicazione dell’incarico la cui procedura si è conclusa per
prima e procedere al rinnovo della procedura di gara per il secondo
incarico.
Diversamente, il
raggruppamento aggiudicatario provvisorio
sosteneva l’infondatezza delle argomentazioni rappresentate
dall’Amministrazione comunale, in ragione del fatto che nessuno dei
componenti del raggruppamento si trovava in una delle condizioni di
divieto previste dal bando al momento della partecipazione alla
gara e, con specifico riferimento al divieto di cui all’articolo
188, comma 12, nessun componente del raggruppamento aveva in corso
incarichi di collaudo conferiti dalla stessa amministrazione
comunale.
L’Autorità, richiamando gli articoli 120 e 141 del Codice dei
contratti pubblici e l’articolo 188, comma 12 del Regolamento di
cui al D.P.R. n. 554/1999, con il parere in argomento ha ritenuto
che i concorrenti alle due procedure di gara erano obbligati a
dichiarare l’insussistenza del citato divieto in sede di
partecipazione, quindi a dimostrarla, successivamente
all’aggiudicazione provvisoria, in fase di controllo dei requisiti
di ordine speciale ai fini dell’aggiudicazione definitiva, nonché a
mantenere quel requisito anche in sede di stipulazione del
contratto e di sua esecuzione.
Avendo la stazione appaltante bandito contemporaneamente le due
gare per l’affidamento dei suddetti servizi, alle quali ha
partecipato un unico concorrente risultato aggiudicatario
provvisorio di entrambe, si è creata la condizione per cui, nel
momento in cui verrà aggiudicata in via definitiva a tale unico
vincitore la gara svolta per prima e, soprattutto, verrà stipulato
il relativo contratto, tale soggetto si troverà, con riguardo alla
seconda procedura ancora in corso di verifica dei requisiti ai fini
dell’aggiudicazione definitiva e della conseguente stipula del
contratto, nella condizione di divieto di cui all’articolo 188,
comma 12, essendo già stato incaricato di collaudo da parte della
medesima stazione appaltante, senza che siano trascorsi sei mesi
dalla sua conclusione.
Nel caso in argomento, quindi, la stazione appaltante dovrà
aggiudicare in via definitiva al raggruppamento temporaneo di
professionisti, risultato unico vincitore di entrambe le procedure,
la gara svolta per prima, stipulando il relativo contratto, mentre
non potrà successivamente procedere all’aggiudicazione definitiva
della seconda procedura di gara e alla stipula del relativo
contratto con il medesimo soggetto, che, in quel momento, si
troverà nella condizione di divieto di cui all’articolo 188, comma
12, del D.P.R. n. 554/1999.
Pertanto, in assenza di altri concorrenti, per l’affidamento della
parte del servizio di cui alla seconda procedura la stazione
appaltante dovrà indire una nuova procedura di gara.
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