In arrivo le tanto attese linee guida nazionali che, con più di tre
anni di ritardo, dovrebbero definire i criteri generali, la
metodologia di calcolo, i requisiti di base relativi alla
prestazione energetica negli edifici ed impianti termici per
la climatizzazione invernale e la preparazione dell’acqua calda per
usi igienici sanitari.
Il regolamento, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 40 dello
scorso 6 marzo su proposta del Ministro dello sviluppo economico
Claudio Scajola, servirà a colmare un vuoto legislativo di
oltre tre anni in attuazione ai dlgs 192 del 2005 e 311 del 2006
(norme di recepimento della direttiva comunitaria in materia di
efficienza energetica).
Il regolamento è il primo dei tre decreti attuativi che il Governo
avrebbe dovuto emanare: due DPR in riferimento alle lettere a), b)
e c) comma 1 dell’art. 4 e un decreto interministeriale (ex
Attività produttive - Ambiente - Infrastrutture) in riferimento al
comma 1 dell’art. 5 del Dlgs 192/2005.
Il regolamento, necessario per l’accoglimento della direttiva
2002/91 emanata dall’UE, è soprattutto diretto alle Regioni che non
hanno ancora legiferato in materia di certificazione energetica,
anche se in caso di legiferazione regionale queste prevarranno su
quelle nazionali.
“Con questo provvedimento – afferma il Ministro
Scajola -
rendiamo concrete le possibilità di risparmio
per tutti coloro che sostituiscono o installano un nuovo impianto
termico o realizzano l’isolamento termico del proprio edificio.
Positivo anche l’effetto sui prodotti ad alta tecnologia di tutte
le imprese italiane del comparto delle costruzioni. Si potenzia, in
tal modo, l’efficacia degli incentivi fiscali che, già nel primo
anno di operatività, hanno registrato oltre 100.000 interventi, e
sono quasi raddoppiati nel corso del 2008.”
Il nuovo regolamento definisce le metodologie di calcolo della
prestazione energetica degli impianti e degli edifici.
“Dopo un
vuoto legislativo di alcuni anni, stiamo completando - ha
continuato il ministro - l’iter iniziato nel 2005, quando abbiamo
recepito la direttiva europea 2002/91/CE, sul rendimento energetico
in edilizia. Presto porteremo in Consiglio dei ministri gli altri
provvedimenti del “pacchetto”, che riguardano le linee guida per la
certificazione energetica degli edifici ed i requisiti dei soggetti
chiamati a effettuare la certificazione energetica degli
edifici.”
Ricordiamo che i tre decreti attuativi dovranno definire:
- i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti
minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al
raggiungimento degli obiettivi previsti e tenendo conto di quanto
riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli
edifici;
- i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia
sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e
privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici
esistenti e le metodologie di calcolo e i requisiti minimi
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti, tenendo
conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione
d'uso degli edifici;
- i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici
e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.
Ricordiamo,infine, che la legge 133/2008 all’art. 35 comma 2-bis ha
abrogato i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9
dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
eliminando, di fatto, l’obbligo di allegare l’attestato di
certificazione energetica all’atto di compravendita di un intero
immobile o singola unità immobiliare, al contratto di locazione e i
rispettivi regimi sanzionatori.
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