IN ARRIVO LE LINEE GUIDA NAZIONALI

09/03/2009

In arrivo le tanto attese linee guida nazionali che, con più di tre anni di ritardo, dovrebbero definire i criteri generali, la metodologia di calcolo, i requisiti di base relativi alla prestazione energetica negli edifici ed impianti termici per la climatizzazione invernale e la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
Il regolamento, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 40 dello scorso 6 marzo su proposta del Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, servirà a colmare un vuoto legislativo di oltre tre anni in attuazione ai dlgs 192 del 2005 e 311 del 2006 (norme di recepimento della direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica).

Il regolamento è il primo dei tre decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto emanare: due DPR in riferimento alle lettere a), b) e c) comma 1 dell’art. 4 e un decreto interministeriale (ex Attività produttive - Ambiente - Infrastrutture) in riferimento al comma 1 dell’art. 5 del Dlgs 192/2005.

Il regolamento, necessario per l’accoglimento della direttiva 2002/91 emanata dall’UE, è soprattutto diretto alle Regioni che non hanno ancora legiferato in materia di certificazione energetica, anche se in caso di legiferazione regionale queste prevarranno su quelle nazionali.

“Con questo provvedimento – afferma il Ministro Scajola - rendiamo concrete le possibilità di risparmio per tutti coloro che sostituiscono o installano un nuovo impianto termico o realizzano l’isolamento termico del proprio edificio. Positivo anche l’effetto sui prodotti ad alta tecnologia di tutte le imprese italiane del comparto delle costruzioni. Si potenzia, in tal modo, l’efficacia degli incentivi fiscali che, già nel primo anno di operatività, hanno registrato oltre 100.000 interventi, e sono quasi raddoppiati nel corso del 2008.”
Il nuovo regolamento definisce le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli impianti e degli edifici. “Dopo un vuoto legislativo di alcuni anni, stiamo completando - ha continuato il ministro - l’iter iniziato nel 2005, quando abbiamo recepito la direttiva europea 2002/91/CE, sul rendimento energetico in edilizia. Presto porteremo in Consiglio dei ministri gli altri provvedimenti del “pacchetto”, che riguardano le linee guida per la certificazione energetica degli edifici ed i requisiti dei soggetti chiamati a effettuare la certificazione energetica degli edifici.”

Ricordiamo che i tre decreti attuativi dovranno definire:
  • i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi previsti e tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici;
  • i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici;
  • i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.
Ricordiamo,infine, che la legge 133/2008 all’art. 35 comma 2-bis ha abrogato i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, eliminando, di fatto, l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di un intero immobile o singola unità immobiliare, al contratto di locazione e i rispettivi regimi sanzionatori.



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