È disponibile la nuova circolare n.1/2008
“Istruzione
sull’attività di verifica” della Guardia di Finanza,
contenenti le nuove indicazioni per la lotta all’evasione fiscale.
La circolare, organizzata in IV volumi fornisce un’ampia
descrizione dell’attività ispettiva e costituisce, come si legge
nel comunicato diramato dalla Guardia di Finanza “
uno
strumento di lavoro il più possibile completo ed aggiornato,
realizzato con l’intento di innovare le metodologie ispettive
utilizzate dai finanzieri per l’esecuzione delle verifiche e dei
controlli in materia di imposte sui redditi, di imposta regionale
sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto ed altre
imposte indirette ”. Per semplificare la conoscenza delle
nuove disposizioni, la circolare è interamente e gratuitamente
scaricabile dal sito della GdF.
Ecco in breve il contenuto dei quattro volumi:
- Volume I: organizzato in tre parti (Disposizioni generali in
materia di controllo; Poteri ispettivi in materia fiscale,
Preparazione, avvio, esecuzione e conclusione delle verifiche e dei
controlli)
- Volume II: Metodologie di controllo
- Volume III: organizzato in tre parti (Le indagini finanziarie,
Fiscalità internazionale e metodologie di controllo, Rapporti tra
funzioni di polizia tributaria e funzioni di polizia
giudiziaria)
- Volume IV: Contiene la parte documentale e nello specifico:
Linee guida per il riscontro analitico-normativo di singole
componenti e di specifici aspetti del reddito d’impresa, Percorsi
ispettivi e Modulistica e documentazione di supporto.
La sezione documentale contiene al suo interno undici check list
nelle quali si specificano i percorsi ispettivi e si individuano le
modalità seguite. In riferimento ai professionisti si legge nella
circolare che “
in linea generale, il reddito dichiarato non
dovrebbe mai collocarsi, quanto meno in modo significativo e
ricorrente, al di sotto di un dato figurativo, costituito dalla
somma dei proventi ottenibili da un impiego alternativo del
capitale investito nell’attività professionale (arredi,
attrezzature, ecc), del fitto figurativo dei locali ove viene
svolta l’attività, qualora siano di proprietà, della retribuzione
conseguibile da un’attività di lavoro dipendente nello stesso
settore”. Si osserva come tali indicazioni devono inoltre
essere supportati da altri elementi probatori.
A cura di
Nicoletta
Trapani
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