Il TAR del Lazio con la sentenza 18 febbraio 2009, n. 707, ha
accolto, sotto più profili, il ricorso proposto dall'Ance avverso
il decreto in oggetto, che ha rilevato l'eccezionalità dell'aumento
del prezzo del rame, ma non anche di altri materiali, che pure nel
2006 hanno subito un aumento di costo superiore al 10%.
Si ricorda che, nel ricorso promosso dall'ANCE, è stato contestato,
in primo luogo, il metodo adottato dalla Commissione consultiva del
Ministero, che ha riconosciuto l'aumento significativo dei prezzi
(per una percentuale superiore al 10%) soltanto quando il
superamento di tale soglia risultasse attestato univocamente da
tutti e tre gli indici presi a riferimento (secondo i dati
provenienti dai SIIT, da Unioncamere e dall'ISTAT), con la
conseguenza che, se anche una sola fonte (come avvenuto nel caso
deciso dalla sentenza) avesse rilevato aumenti inferiori alla
predetta soglia, il materiale in questione veniva accantonato, e
non inserito nel decreto.
L'ANCE ha rilevato la palese illogicità di questa metodologia,
adducendo che la pretesa univocità dei tre indici utilizzati,
intesa dalla Commissione quale condizione per poter dar corso alla
verifica sull'eccezionalità delle circostanze determinanti
l'aumento, non trovi supporto in alcuna norma di legge; peraltro,
in base ai principi generali di ragionevolezza e buon andamento
dell'azione amministrativa, è proprio la presenza di dati
contraddittori (come, ad esempio, nell'ipotesi di due fonti che
hanno dato risultato positivo e di una che ha dato risultato
negativo), che avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad
effettuare un accurato supplemento di istruttoria, onde accertare
quale delle suddette fonti fosse più rispondente alla reale
situazione dei fatti.
In merito a tale profilo, il TAR del Lazio ha accolto la doglianza
dell'ANCE, rilevando l'arbitrarietà di detto orientamento.
È stato infatti chiarito che, quando l'aumento significativo del
prezzo risulti da due soli dei tre indici disponibili, perché il
terzo sia contrastante, o perché sia addirittura mancante (come
quello ISTAT, nei casi evidenziati dall'ANCE), o anche quando il
superamento della soglia del 10% sia attestato, in presenza di due
soli indici, da uno di essi (avendo l'altro rilevato una variazione
inferiore), l'amministrazione non può escludere solo per tali
circostanze la sussistenza dell'aumento oltre il limite percentuale
previsto dalla legge, ma deve sottoporre i relativi prezzi ad un
ulteriore istruttoria, autonomamente o facendo ricorso ad altre
fonti.
La sentenza ha, quindi, annullato il decreto impugnato nelle parti
interessate, ponendo l'obbligo per il Ministero di procedere ad
ulteriori accertamenti istruttori riguardo ai seguenti materiali:
rete elettrosaldata, lamiere zincate, ferro profilato, lamiere in
ferro, tubazioni in materiale plastico, pietrame in scampoli.
Sotto altro profilo, l'ANCE ha contestato l'erronea impostazione
dell'amministrazione, che ha qualificato l'aumento di prezzo come
eccezionale solo se ciò risultasse da fatti eclatanti, costituenti
''fatti notori'', rilevabili, ad esempio, da pubblicazioni dei
mass- media, da azioni di Governo o della Commissione Europea.
Al contrario, a parere dell'associazione, in un periodo di
inflazione tra il 2% ed il 3% annuo, l'aumento annuo del costo di
un materiale in misura superiore al 10% dovrebbe costituire di per
sè fatto eccezionale, senza necessità di ulteriori elementi
probatori.
Anche su tale punto, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso,
statuendo che il fatto di assumere a cause rilevanti ai fini delle
variazioni dei prezzi i soli ''fatti notori'' costituisca un
criterio poco chiaro ed arbitrario; pertanto, il requisito
dell'eccezionalità dovrebbe essere verificato in base a dati di
natura oggettiva (frequenza, dimensione, intensità dell'evento),
connessi al criterio dell'imprevedibilità, secondo i parametri di
normale prudenza richiedibili ad operatori che svolgono attività
imprenditoriale nel settore dei lavori pubblici.
Tuttavia, il giudice ha negato che detto requisito
dell'eccezionalità possa essere dimostrato semplicemente dalla
variazione percentuale del prezzo superiore al 10%, non accogliendo
pertanto sotto tale profilo il ricorso formulato dall'ANCE.
Fonte: www.ance.it
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