Il Ministero del Lavoro e l’Inps, rispettivamente con circolare n.
13/2006 n. 60/2006, hanno adottato il codice di comportamento del
personale dell’attività ispettiva dei tre organismi Inps, Inail e
Ministero del Lavoro.
Tale codice ispirato principalmente al criterio di omogeneità
dell’operato dei dipendenti dei diversi organismi, trae origine
dall’art. 10 del DLGS n. 124/2004 sulla razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale, nonché dal
protocollo d’intesa del 7 aprile 2005 con il quale è stato
costituito il gruppo di lavoro incaricato della sua redazione.
Con l’accordo del 24 marzo scorso l’Inps, l’Inail e il Ministero
del Lavoro hanno poi convenuto che l’adozione del codice, così come
predisposto dal gruppo di lavoro, avvenga mediante un provvedimento
interno a ciascun istituto.
Si tratta di un vero e proprio codice di disciplina,
tendenzialmente volto a garantire una parità di comportamento tra
le diverse figure ispettive facenti capo ai tre grandi organismi,
la cui attività dovrà ispirarsi al principio di collaborazione
comune e di reciproco rispetto tra i soggetti coinvolti
nell’espletamento dell’attività ispettiva (ispettori, datori di
lavoro e consulenti del lavoro).
Tra le maggiori novità introdotte dallo stesso di principale
interesse per i datori di lavoro, è bene sottolineare il principio
secondo il quale gli accertamenti ispettivi devono concludersi nei
tempi strettamente necessari, in modo da arrecare la minore
turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti
ispezionati, tenendo conto delle finalità e delle esigenze
dell’accertamento (artt. 4 e 8), nonché ribadito l’obbligo del
personale ispettivo di procedere alla propria qualificazione al
momento dell’accesso, mediante la tessera di riconoscimento (art.
7). L`art. 9 del predetto codice indica, poi, la facoltà del datore
di lavoro di farsi assistere, durante i controlli e le verifiche,
da un professionista abilitato e la cui abilitazione potrà essere
oggetto di accertamento da parte degli ispettori stessi.
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