Con la circolare n. 11 del 12 marzo scorso, l’Ianil ha fornito le
indicazioni relative all’obbligo di cui all’art. 18, co. 1, lett.
aa) del D.Lgs. n. 81/08, ossia l’obbligo di comunicare annualmente
all’Inail il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, per la cui violazione l`art. 55 del medesimo decreto
prevede una sanzione pari ad euro 500,00.
La comunicazione, si legge nell’allegata nota, deve essere
effettuata per la singola azienda o per ciascuna unità produttiva
in cui si articola l’azienda e deve fare riferimento alla
situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’adempimento in oggetto, che a regime dovrà essere effettuato fino
al 31 marzo di ciascun anno, solo per quest’anno potrà essere
assolto entro il prossimo 16 maggio.
L’inserimento in procedura potrà essere eseguito utilizzando il
portale dell’Istituto attraverso l’area Punto Cliente, in cui sarà
possibile accedere all’applicazione Dichiarazione RLS.
Nel caso di difficoltà oggettive ad eseguire le operazioni on line,
le sedi Inail si rendono disponibili ad effettuare, per conto del
datore di lavoro, il percorso di registrazione necessario per
l’adempimento dell’obbligo di cui all’oggetto.
Dal punto di vista operativo la nota ricorda, altresì, che fermo
restando che il datore di lavoro può decidere di affidare
l’incarico di comunicare il nominativo del RLS ad un consulente del
lavoro, se ci sono più unità produttive la procedura consentirà
l’attivazione di più maschere; in questo modo i dati relativi del
RLS dovranno essere indicati relativamente all’unità produttiva in
cui svolge la propria funzione.
Per le eventuali modifiche in ordine ai dati comunicati, il sistema
prevede un termine di 5 giorni dall’apertura della procedura;
pertanto, dopo tale termine ogni modifica potrà essere proposta
solo con una nuova comunicazione.
Si evidenzia, infine, che se si dovessero presentare problemi
tecnici per l’invio on line, eccezionalmente la comunicazione potrà
essere fatta via Fax al n. 800657657, utilizzando l’apposito
modello reperibile presso le Sedi Inail o dal portale
dell’Istituto.
Le comunicazioni inviate prima dell’emanazione della circolare in
parola non sono ritenute valide e, pertanto, i datori di lavoro
sono tenuti ad un nuovo inoltro utilizzando la procedura on line
appositamente predisposta.
Fonte: www.ance.it
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