In casi di violazione del regime di inversione contabile, nella
quale l'assolvimento dell'imposta dovesse verificarsi solamente in
seguito a controlli, resta in diritto del contribuente la
detrazione dell'imposta. È così riassumibile la posizione espressa
dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 56/E del 6 marzo
2009, in merito ad un quesito pervenuto sul regime dell'inversione
contabile (reverse charge).
Il quesito, riguardante l'omessa integrazione e registrazione della
fattura secondo il regime del reverse charge, contemplava in
particolar modo due aree di interesse:
- individuazione della sanzione applicabile in caso di
inadempimento del regime del reverse charge
- effetti dell'inadempimento sulla possibilità di detrazione
dell'imposta da parte del contribuente inadempiente.
Come ricordato dall'Agenzia delle Entrate, il meccanismo
dell'inversione contabile "
comporta che il cessionario o
committente nazionale si rende debitore dell'imposta attraverso
l'emissione di un'autofattura riportante, tra l'altro,
l'indicazione dell'Iva dovuta; da un punto di vista contabile, il
suddetto documento deve essere annotato nel registro delle fatture
emesse e in quello delle fatture di acquisto ".
In merito al primo punto individuato dal quesito, l'Agenzia ha
osservato che le sanzioni prospettabili in contesto di
inadempimento collegato al regime della inversione contabile sono
sostanzialmente due:
- la più grave, compresa tra il 100 e il 200 per cento
dell'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi soggetti al
riverse charge, che viene applicata quando l'imposta "non sia
stata assolta direttamente dal contribuente se non a seguito di
verifica o controllo da parte dell'amministrazione finanziaria,
ovvero di ravvedimento spontaneo";
- la più live, ovvero il tre per cento dell'imposta, applicata
nel caso in cui l'imposta sia stata assolta anche se in maniera
irregolare (esempio, assolta attraverso modi ordinari).
Sul secondo punto in esame l'Agenzia ha osservato come anche nel
caso di applicazione della sanzione più grave, il contribuente
mantiene il suo diritto alla detrazione, essendo la sanzione di
esclusione del diritto alla detrazione "
lesiva dei principi di
effettività e proporzionalità", ribadendo in ciò una recente
sentenza della corte di Giustizia europea.
L'Agenzia delle Entrate ha così concluso che "
laddove sia
constatata una violazione del regime dell'inversione contabile che
comporti, in quella sede, l'assolvimento del tributo da parte dei
contribuenti, contestualmente all'accertamento del debito, deve
essere riconosciuto il diritto alla detrazione della medesima
imposta[…], ferma restando l'applicazione della sanzione
amministrativa".
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