Il vincolo quinquennale di inalienabilità di un immobile per poter
usufruire delle agevolazioni prima casa da parte di un socio di una
cooperativa edilizia, decorre a partire dalla data del rogito
notarile e non dalla data del verbale di consegna
dell'immobile.
Questa, in sintesi, la posizione dell'Agenzia delle Entrate con la
risoluzione n .67/E del 17 marzo 2009, espressa nei confronti di
un'istanza di interpello pervenuta da un socio di una cooperativa
edilizia che, avendo prima ricevuto in consegna un immobile e
successivamente acquistato godendo delle agevolazioni prima casa,
chiedeva se il vincolo di inalienabilità di 5 anni, previsto dal
D.P.R. 131/1986 per godere delle agevolazioni prima casa, decorra
dalla data di consegna da parte della cooperativa oppure dall'atto
notarile.
Nello specifico veniva richiesta l'interpretazione dell'art. 1,
Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,
domandando di individuare quale sia da considerarsi la data per il
decorrere del vincolo quinquennale di inalienabilità:
- la data del verbale di consegna dell'immobile;
- la data del rogito notarile.
Secondo l'istante il decorso del quinquennio dovrebbe considerarsi
immediatamente a partire dalla data del verbale di consegna.
L'Agenzia delle Entrate ha rigettato la soluzione interpretativa
dell'istante e ha motivato come segue la sua posizione.
È stato innanzitutto ricordato come "
le cooperative a proprietà
divisa o individuale, hanno come oggetto sociale la costruzione e
l'acquisto di case da assegnare in proprietà ai soci". Secondo
il R.D. n. 1165 del 1938, che è richiamato nel verbale di consegna
tra l'istante e la cooperativa edilizia, il socio vanta il diritto
di acquisire la proprietà dello stesso immobile.
Come ricordato dall'Agenzia, la Corte di Cassazione ( n.4626, 27
febbraio 2007) ha precisato che "
l'assegnazione dell'alloggio
al socio non può di per sé spiegare alcun effetto traslativo senza
la successiva stipula del contratto di mutuo individuale, perché
essa attribuisce esclusivamente un diritto di godimento …
".
L'articolo di cui è richiesta interpretazione osserverebbe (nella
nota II bis, punto 4, posta in calce all'art.1) che, poiché il solo
atto di assegnazione provvisoria non dà luogo al trasferimento del
diritto di proprietà, "
è necessario che sia posto in essere un
atto traslativo del diritto di proprietà ", ed è dall'atto di
compravendita che inizia a decorrere il quinquennio di
inalienabilità.
In conclusione, il socio di una cooperativa edilizia, acquisisce il
diritto di godimento delle agevolazioni prima casa, solo dopo che
sia trascorso il quinquennio dalla data del rogito notarile,
"
che dà luogo al trasferimento del diritto reale di proprietà
dalla cooperativa al socio assegnatario ".
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