L'amministratore rimane l'unico rappresentante del condominio a
poter agire nei confronti dell'assicurazione, in caso di polizza
assicurativa stipulata dal condominio in persona
dell'amministratore stesso; al singolo condomino non è concesso di
sostituirsi alla persona dell'amministratore e di agire nei propri
interessi e dunque nei confronti dell'assicuratore.
Questa in breve il contenuto principale della sentenza n. 4245 del
20 febbraio 2009 mediante la quale la Corte di Cassazione ha
respinto il ricorso presentato da un condomino il quale richiedeva
di poter agire direttamente nei confronti dell'assicuratore presso
il quale il condominio aveva stipulato una polizza assicurativa
nella persona dell'amministratore. Il condomino in particolare
richiedeva l'indennizzo dei danni da incendio subiti dal proprio
immobile e da alcune parti condominiali.
In particolare, la precedente sentenza d'appello impugnata dal
ricorrente aveva già osservato come la polizza d'assicurazione non
potesse essere considerata del tipo
"per conto di chi
spetta" e che la stessa non fosse orientata a coprire
anche le parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Il ricorso del condomino poggiava su tre motivi:
- il contratto assicurativo sarebbe "per conto di chi
spetta";
- il contratto sarebbe volto a coprire anche le proprietà dei
singoli condomini (motivazione desumibile dall'interpretazione del
termine "condominio" inteso come " non riferito ad un soggetto
distinto dai suoi partecipanti, bensì all'insieme degli stessi, che
mantengono la loro individualità anche sotto il profilo
proprietario ");
- l'amministratore non sarebbe l'unico legittimato ad agire
contro la compagnia;
La Cassazione, respingendo il ricorso, ha motivato come segue la
sua scelta.
Per i motivi che concernono l'interpretazione del contratto,
(ricordando che l'interpretazione non è compito del giudice di
legittimità, ma lo è il solo verificare il rispetto, da parte del
giudice di merito, dei canoni ermeneutici previsti dal legislatore)
ritiene fondata e legittima l'interpretazione del giudice di
merito, confermando l'area di interesse della polizza assicurativa
limitata alle sole parti comuni del condominio.
In merito alla possibilità di agire in maniera individuale la Corte
di Cassazione ha ribadito come "
la circostanza che il
condominio sia un ente di gestione, sprovvisto di personalità
giuridica, non comporta che, nel caso di polizza stipulata dal
condominio in persona dell'amministratore, ciascun condomino possa
sostituirsi all'amministratore stesso ed agire, nel proprio
interesse, nei riguardi dell'assicuratore; la rappresentanza
spetta, infatti, comunque all'amministratore ed il singolo
condomino non può considerarsi singolarmente legittimato a
rappresentare l'ente di gestione, contraente della polizza
nell'interesse di tutti i partecipanti al condominio. "
In definitiva, dunque, la Corte ha confermato la precedente
sentenza, nel punto in cui si esclude la legittimazione del
condomino ad agire nei confronti della compagnia, in maniera
individuale e nel proprio interesse.
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