Regole in parte comuni alle precedenti leggi in materia. Le
novità, però, nell'ultima disciplina non mancano
Possibilità di limitare le conseguenze dell'iscrizione dei maggior
valori dei beni al solo ambito civilistico. Differimento prolungato
degli eventuali effetti fiscali. Operazione realizzabile solo in
relazione ai beni immobili, escluse le aree fabbricabili e quelli
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
d'impresa. Sono le principali novità dell'ultima disciplina sulla
rivalutazione, contenuta nel decreto "anticrisi" (Dl 185/2008) e
modificata dal Dl 5/2009, rispetto a quella introdotta dalla
Finanziaria 2006. Una disciplina che l'agenzia delle Entrate ha
illustrato e "decodificato" con la
circolare n. 11/E del 19
marzo 2009. Analizziamone gli aspetti salienti.
Quando è possibile effettuare la rivalutazione?
Nell'esercizio successivo a quello in corso in corso al 31 dicembre
2007, a condizione che il termine per l'approvazione del relativo
bilancio o rendiconto scada dopo il 29 novembre 2008 (entrata in
vigore del Dl 185/2008).
Quali beni è possibile rivalutare?
I beni immobili in proprietà, escluse le aree fabbricabili e quelli
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
d'impresa, iscritti in bilancio sia nell'esercizio in corso al 31
dicembre 2007 sia in quello successivo. Nei casi di conferimenti
effettuati in neutralità nel corso del 2008, così come in quelli di
fusioni o scissioni realizzate nello stesso anno, il conferitario,
la società risultante dalla fusione, l'incorporante o la
beneficiaria (a seconda dell'operazione) possono rivalutare i beni
oggetto del conferimento, o quelli acquisiti per effetto della
fusione o della scissione, se questi erano iscritti nel bilancio al
31 dicembre 2007 del conferente, della società incorporata o di
quella scissa.
Sono rivalutabili anche le immobilizzazioni in corso e i beni
completamente ammortizzati.
Per quanto riguarda i beni in leasing, la circolare ha precisato
che l'utilizzatore può eseguire la rivalutazione solo se ha
esercitato il riscatto entro l'esercizio in corso al 31 dicembre
2007. Semaforo rosso, invece, per il concedente, per il quale i
beni concessi in locazione finanziaria vanno considerati
immobilizzazioni finanziarie. "Ed infatti, l'articolo 102, comma 7,
del Tuir stabilisce che l'impresa concedente deduce quote di
ammortamento determinate con il metodo finanziario. Pertanto, si
ritiene che i beni oggetto di leasing non possono essere rivalutati
da parte del concedente" (circolare n. 18/E/2006).
Chi può effettuare la rivalutazione?
I soggetti (residenti e non) titolari di reddito d'impresa che non
adottano i principi contabili internazionali, compresi gli
imprenditori individuali e le società di persone in contabilità
semplificata.
Chiaramente, per quanto riguarda sia gli imprenditori individuali
sia gli enti pubblici e privati, nonché i trust, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali,
la rivalutazione è possibile solo in relazione ai beni relativi
all'attività commerciale.
Per i soggetti in contabilità semplificata va, però, fatto un
discorso a parte.
Prima di tutto, possono essere rivalutati i beni acquistati entro
il 31 dicembre 2007, risultanti dal registro dei beni
ammortizzabili o dal registro Iva acquisti. Necessaria per
l'operazione è, poi, la redazione di un apposito prospetto bollato
e vidimato dal quale risultino il costo del bene e la rivalutazione
effettuata.
In secondo luogo, l'assenza di un formale bilancio comporta che:
- la qualifica di bene ammortizzabile può essere provata sulla
base di elementi desumibili dalla modalità di effettivo utilizzo
dello stesso
- la rivalutazione deve per forza avere rilevanza fiscale.
Come si procede alla rivalutazione?
Alternativamente:
- rivalutando costo storico del bene e relativo fondo di
ammortamento
- rivalutando solo il costo storico
- riducendo il fondo ammortamento.
- <7ul> In ogni caso, a
prescindere dal metodo adottato, i beni rivalutati non possono
essere iscritti in bilancio per un importo superiore al loro valore
economico.
Va ricordato che la rivalutazione va effettuata per tutti i beni
appartenenti alla medesima categoria omogenea (immobili
ammortizzabili e immobili non ammortizzabili, con la precisazione
che il valore delle aree occupate dalla costruzione e quelle che ne
costituiscono pertinenza va compreso nella categoria degli immobili
non ammortizzabili), pena la perdita degli effetti fiscali
dell'operazione.
Una situazione a cui il contribuente può porre, almeno in parte,
rimedio versando, anche in caso di accertamento, l'imposta
sostitutiva non versata in riferimento al bene "illegittimamente
escluso, maggiorata di sanzioni ed interessi previsti per legge".
In tal caso, tuttavia, non si otterrà anche il riconoscimento
fiscale del maggior valore dell'immobile escluso.
Come si può utilizzare il saldo di rivalutazione?
Va imputato a capitale o iscritto in un'apposita riserva
designata(ex Dl 185/2008) non suscettibile di diversa
utilizzazione.
Nel caso non si opti per dare rilevanza fiscale alla rivalutazione,
il saldo costituisce una riserva di utili, tassato come tale in
caso di distribuzione.
Se il contribuente propende, invece, per estendere all'ambito
fiscale gli effetti della rivalutazione, il saldo costituisce una
riserva in sospensione di imposta. In tal caso, è iscritto in
bilancio per un importo corrispondente al maggior valore dei beni
al netto dell'imposta sostitutiva.
Come si ottiene il riconoscimento fiscale dei maggior valori
iscritti?
Mediante il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef,
dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali. In ogni caso,
l'opzione si perfeziona con l'indicazione in dichiarazione dei
redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta
sostitutiva. Ciò vuol dire che "l'omesso, insufficiente e/o tardivo
versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini
del perfezionamento della rivalutazione. In tal caso, l'imposta
sostitutiva non versata è iscritta a ruolo". Resta ferma, per il
contribuente, la possibilità di ricorrere al ravvedimento
operoso.
Quando si ottiene il riconoscimento fiscale dei maggior
valori?
A decorrere dal quinto esercizio successivo a quello in cui è stata
eseguita la rivalutazione. Ciò vuol dire, per i soggetti con
esercizio coincidente con l'anno solare, che le maggiori quote di
ammortamento e il plafond più alto per il calcolo delle spese di
manutenzione deducibili avranno riconoscimento fiscale dal primo
gennaio 2013.
Nel caso di uscita del bene rivalutato dal patrimonio aziendale
(perché venduto, assegnato ai soci, destinato a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare
dell'imprenditore) prima dell'inizio del sesto esercizio successivo
a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, la
plusvalenza o la minusvalenza andrà calcolata riferendosi al costo
del bene prima della rivalutazione. D'altro canto, al contribuente
sarà riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva
riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti (imposta sostitutiva
che andrà a incrementare il saldo attivo di rivalutazione);
inoltre, la parte di riserva riferibile ai beni ceduti si considera
"libera".
A quanto ammonta l'imposta sostitutiva?
Sui maggiori valori iscritti in bilancio andrà calcolato il 3% per
gli immobili ammortizzabili e l'1,5% per gli immobili non
ammortizzabili.
Quando si versa?
L'imposta sostitutiva può essere versata (o compensata):
- in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo
delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con
riferimento al quale la rivalutazione è eseguita
- in tre rate, di cui la prima da versare entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le
successive entro il termine previsto, rispettivamente, per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi
d'imposta successivi. In tal caso, insieme alla rata vanno pagati
anche gli interessi legali (3% all'anno).
Può essere affrancato il saldo di rivalutazione?
Si, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef,
dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del
10 per cento. Chiaramente l'affrancamento è possibile solo nel caso
si sia optato per dare rilevanza fiscale alla rivalutazione con il
versamento dell'imposta sostitutiva. Per quanto riguarda modalità
di versamento dell'imposta sostitutiva e perfezionamento
dell'operazione di affrancamento, valgono le stesse considerazioni
fatte in relazione all'imposta sostitutiva dovuta sui maggiori
valori iscritti in bilancio.
Su che importo si calcola l'imposta sostitutiva per affrancare
il saldo di rivalutazione?
Sul saldo al lordo dell'imposta sostitutiva versata per il
riconoscimento fiscale degli effetti della rivalutazione.
Cosa accade se la riserva è distribuita dopo
l'affrancamento?
La riserva, che non concorre a formare il reddito imponibile del
soggetto che effettua la distribuzione, confluisce fra quelle di
utili e, quindi, il socio dovrà tassare l'importo percepito come un
dividendo. Opera, inoltre, la presunzione di cui all'articolo 47,
comma 1, del Tuir (le riserve di utili si considerano
prioritariamente distribuite rispetto a quelle di capitali).
Fonte: www.nuovofiscooggi.it
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