Gli elaborati tecnici allegati al provvedimento di concessione
edilizia (permesso di costruire) non sono assoggettati all'imposta
di bollo come previsto all'art.4 della tariffa allegata la DPR
n.647/1972, ma lo sono solo in caso d'uso e non scontando l'imposta
sin dall'inizio.
È questa la risposta contenuta nella risoluzione dell'Agenzia delle
Entrate n.74/E del 23 marzo 2009, al quesito relativo
all'applicabilità dell'imposta di bollo agli elaborati tecnici
allegati alla concessione edilizia. In particolare, il quesito
posto dal contribuente chiedeva di conoscere se sia conforme alle
disposizioni contenute nel DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina
dell'imposta di bollo) assoggettare all'imposta di bollo oltre il
provvedimento di concessione edilizia, nella misura di euro 14,62
ogni 100 righe, ovvero 4 facciate, anche ogni singolo elaborato
costituente il progetto.
La soluzione interpretativa proposta dall'interpellante si è
orientata sulla applicabilità, ad ogni elaborato facente parte del
progetto (dunque un numero di pagine variabile), dell'imposta di
bollo di euro 14,62 secondo quanto previsto dall'art. 4 della
tariffa, parte prima, allegata DPR n.642/1972.
L'Agenzia ha osservato come l'art. 28 del DPR 642/1972 assoggetti
all'applicazione dell'imposta nella misura di 0,52cent ogni
foglio/esemplare di "
tipi, disegni, modelli, piani,
dimostrazioni, calcoli e da altri lavori degli ingegneri,
architetti, periti, geometri e misuratori (…) ".
Nell'esprimere il proprio parere, l'Agenzia ha richiamato gli
articoli 4 e 28 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, la risoluzione n.
78 del 1995 e la risoluzione n. 97 del 2002. In particolare,
l'articolo 4 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo fin
dall'origine, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, per gli
"atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello
Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e
associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie
locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta
di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia
dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto
richiesta".
Il successivo articolo 28 prevede l'applicazione dell'imposta nella
misura di euro 0,52 per ogni foglio o esemplare relativamente a
"tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri
lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori;
liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei
liquidatori, ragionieri e professionisti in genere".
La risoluzione 78/1995 ha, altresì, stabilito che
"per quanto
concerne il trattamento, sempre agli effetti dell'imposta di bollo,
degli altri atti e documenti che seppur allegati o facenti parte
integrante della convenzione o degli atti integrativi, sono
indicati tra le categorie di atti e documenti di cui all'art. 28
(…), si ritiene che essi, anche se recanti la sottoscrizione
dell'impresa e dell'ente appaltante, non possano essere
considerati alla stregua delle scritture private, in quanto non
viene modificata la loro prevalente natura di scritti
tecnici…".
La risoluzione 97/2002 ha, infine, ribadito il concetto secondo cui
gli allegati di natura tecnica indicati nell'articolo 28 della
Tariffa, parte seconda, annessa al DPR n. 642 del 1972,
sono
sempre assoggettati all'imposta di bollo in caso d'uso, in
quanto non perdono la loro particolare natura di scritti tecnici
anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti
all'imposta di bollo sin dall'origine.
In definitiva, gli elaborati tecnici allegati al progetto per il
rilascio del permesso di costruire non rientrano nella previsione
dell'articolo 4 della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972,
posto che la loro particolare natura non muta neppure quando sono
allegati o sono parte integrante della concessione edilizia.
Pertanto, essi non devono essere assoggettati all'imposta di bollo
sin dall'origine ma solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 28
della Tariffa parte seconda.
© Riproduzione riservata