Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei
Ministri è rigorosamente coerente con i principi e i criteri
direttivi della delega concessa dal Parlamento al Governo nella
passata legislatura in materia di tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro con la legge 3 agosto 2007, n. 123.
Il decreto non ha dunque carattere innovativo.
Un primo obiettivo del decreto è quello di
correggere i molti
errori materiali e tecnici presenti nella attuale disciplina
(decreto legislativo n. 81 del 2008) approvata, come noto, a Camere
oramai sciolte e in tutta fretta - alcuni dei quali suscettibili di
ricadute gravi sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Come
esempio, tra i tanti, si consideri la sostituzione (all'Allegato
39) del valore limite del piombo nel sangue in maniera che sia
espresso non certo in "milligrammi", come oggi previsto a seguito
di una erronea indicazione, ma in "nanogrammi", unica unità di
misura che garantisce la tutela della salute dei lavoratori
esposti.
Dunque, innanzitutto è realizzato il perfezionamento
del quadro normativo, che è composto da ben 306 articoli e vari
allegati.
Un secondo obiettivo è quello di
superare le difficoltà
operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di
applicazione delle nuove regole. L'attuale disciplina, per fare
un esempio, equipara il volontario a un vero e proprio lavoratore
subordinato, senza considerare le peculiarità della prestazione
resa dal volontario penalizzando oltremodo le associazioni di
volontariato che rappresentano una delle manifestazioni più vitali
della nostra società. Al riguardo, il correttivo garantisce ai
volontari non solo in via generale una tutela analoga a quella
garantita ai lavoratori autonomi in termini di fornitura di
dispositivi di protezione individuale ed attrezzature di lavoro ma
anche una tutela "rafforzata" ove essi siano chiamati ad operare
all'interno di una organizzazione lavorativa (si pensi al
volontario che operi all'interno di un ospedale), consistente nella
informazione sui rischi presenti nel luogo in cui siano chiamati ad
operare e nella eliminazione, da parte dell'utilizzatore, dei
rischi derivanti dalle interferenze tra le attività del volontario
e quelle dei lavoratori dell'utilizzatore.
Ancora a titolo di esempio si consideri l'individuazione
espressamente richiesta dalle parti sociali dei casi in cui è
necessario, nei lavori in appalto, che il committente predisponga
l'importante "documento di valutazione dei rischi da interferenza
delle lavorazioni", tra i quali non vengono inclusi i lavori
intellettuali, le mere forniture di merci e i lavori di breve
durata. In pratica, tale documento - il quale, va ricordato,
si
aggiunge (e non si sostituisce) agli obblighi già imposti a
committente ed appaltatore di coordinarsi tra loro e cooperare per
ridurre i rischi del personale dell'appalto - viene richiesto ove
il rischio delle lavorazioni che interferiscono tra loro lo
richieda come misura di tutela e non, invece, nelle ipotesi (si
pensi alla prestazione di natura intellettuale o alla semplice
fornitura di carta o di caffè ad un ufficio) di assenza di rischio
da interferenza in cui esso diverrebbe un inutile fardello
formale.
La principale finalità delle misure varate dal Governo resta
tuttavia quella di
rendere maggiormente effettiva la tutela
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo queste
linee di azione:
- superamento di un approccio meramente formalistico e
burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali
(approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, il
correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni
impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare
prova della data del medesimo documento.
Dunque le imprese, specie se piccole e medie, pur essendo comunque
tenute ad elaborare il documento senza sconti quanto alla sua
completezza e alla puntualità del suo aggiornamento, possono anche
evitare di andare dal notaio o munirsi di posta certificata (come
la norma oggi di fatto impone) perché la data del documento potrà
anche essere dimostrata dalla firma del medesimo da parte di tutti
coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia
di salute e sicurezza (rappresentante dei lavoratori, medico
competente, responsabile del servizio di prevenzione e
protezione…);
- superamento di una cultura meramente sanzionatoria e
repressiva prestando prevalente attenzione alla prevenzione che è
fatta di: maggiore formazione; migliore informazione; effettività
del coordinamento interistituzionale nella programmazione delle
visite ispettive; uso mirato del potere di disposizione da parte
degli organi di vigilanza, appositamente disciplinato nel
corpus normativo. A tali scopi, il correttivo potenzia
il coordinamento a livello territoriale fra i funzionari di
vigilanza delle Asl e gli ispettori del lavoro consentendo a pieno
titolo l'espletamento della vigilanza da parte di entrambi gli
organismi operanti a livello provinciale e regionale e,
conseguentemente, ampliando le possibilità concrete di intervento
ispettivo attraverso il migliore utilizzo del rispettivo
personale;
- integrazione tra le attività del Servizio Sanitario
Nazionale e dell'INAIL finalizzate all'assistenza ed alla
riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, in modo da
garantirne il migliore e più rapido recupero dell'integrità
psicofisica e della capacità lavorativa. Per avere una idea della
importanza dell'intervento, si consideri come i soli costi sociali
da infortuni sul lavoro - per sostegno alle famiglie delle vittime
e per la riabilitazione dei lavoratori - sono stati quantificati
(in sede di Rapporto ufficiale INAIL 2007, con riferimento all'anno
2005) in oltre 45 miliardi di euro, pari al 3,21% del Prodotto
Interno Lordo;
- rivisitazione del potere di sospensione dell'impresa,
allo scopo di rendere più certi i casi di applicazione di tale
straordinaria procedura che si aggiunge alle sanzioni per
lavoro nero o violazioni in materia di salute e sicurezza.
Pertanto, viene sostituito l'attuale parametro della
"reiterazione", di impraticabile attuazione come riconosciuto dalla
totalità degli operatori (a partire dagli stessi organi di
vigilanza), con quello innovativo di "plurime" violazioni, che
consente la sospensione sin dal primo accesso ispettivo qualora si
rilevi la contestuale violazione di norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Inoltre, l'Allegato I, che individua le
violazioni che legittimano l'adozione del provvedimento, viene
modificato con l'inserimento di ulteriori fattispecie incidenti
concretamente sulla tutela effettiva della salute e sicurezza dei
lavoratori sin qui non considerate (un esempio per tutti: la
mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro
le cadute dall'alto). Quindi, allo scopo di rafforzare la cogenza
del meccanismo, viene eliminata qualsiasi discrezionalità
dell'organo di vigilanza nell'applicazione della norma quando il
testo in vigore attribuisce al personale ispettivo solo una
facoltà. Infine, per evitare che la applicazione della norma
produca risultati abnormi e vessatori nelle microimprese, viene
chiarito che ove l'impresa occupi un solo lavoratore si applicano
le sole sanzioni "ordinarie", senza obbligo di chiusura;
- integrale ricezione delle proposte avanzate in sede tecnica
dalle parti sociali nell'ambito degli incontri, tenutisi
nell'arco degli ultimi quattro mesi del 2008, presso il Ministero
del Lavoro. Tra di esse, oltre alle già descritte misure di
semplificazione degli aspetti burocratici della "gestione" della
sicurezza (data del documento di valutazione del rischio, modalità
per la redazione del documento di valutazione dei rischi da
interferenza delle lavorazioni etc.), si considerino la
eliminazione della notifica di costruzione di nuovo edificio
all'organo di vigilanza quando si sono già fornite alle pubbliche
amministrazioni informazioni analoghe (es.: in sede di denuncia di
inizio attività) o, ancora, la previsione della possibilità che il
medico competente verifichi l'idoneità del lavoratore alla mansione
prima della sua assunzione in modo da tutelarne ex ante la
salute.
- definizione di un corpo normativo coerente anche con la
realtà e le caratteristiche delle piccole e medie imprese e con
le peculiarità delle forme di lavoro atipico e temporaneo; a
queste ultime viene attribuita in concreto una particolare tutela,
che parte dall'obbligo del datore di lavoro di riservare una
attenzione specifica a tali lavoratori in sede di valutazione del
rischio, con ogni conseguenza in termini di maggiore informazione e
formazione nei loro confronti;
- valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali e delle
università quali strumenti di ausilio alle imprese e ai
lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e per l'innalzamento dei livelli di
tutela negli ambienti di lavoro. Ad esempio, è previsto che gli
enti bilaterali e le università, in quanto espressione di
competenze tecniche adeguate, certifichino i modelli di
organizzazione della sicurezza in azienda, al fine di incentivare
la diffusione di tali strumenti di gestione della sicurezza per
procedure in ogni ambiente di lavoro. Inoltre, viene stabilito che
nel settore edile, caratterizzato da alti indici infortunistici, la
formazione dei preposti (che rivestono un ruolo fondamentale in
cantiere) in materia di salute e sicurezza vada favorita anche
programmandola e realizzandola presso gli enti bilaterali o le
casse edili e non solo nelle imprese.
- miglioramento della efficacia dell'apparato
sanzionatorio, con l'obiettivo di assicurare una migliore
corrispondenza tra infrazioni e sanzioni. A tale scopo si tiene
conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della
sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei
reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da
parte del soggetto inadempiente. Così la "prescrizione
obbligatoria", che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di
lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda e un
analogo istituto viene introdotto per le violazioni punite con
sanzione pecuniaria amministrativa, con la chiara finalità,
palesata nella legge delega, di puntare alla effettività della
reazione punitiva, mediante ripristino delle condizioni di
legalità. Al contempo, si riserva la sanzione penale ai casi di
violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle
unicamente formali (trasmissione di documentazione, notifiche,
ecc.). Inoltre, si provvede alla complessiva rivisitazione
dell'entità delle sanzioni in modo da rendere le ammende e le
sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni,
all'aumento dei prezzi al consumo, verificato su base ISTAT, dal
1994 (anno in cui venne emanato il decreto legislativo n. 626) ad
oggi. In base all'indice ISTAT, l'aggiornamento delle sanzioni
sarebbe del 36% mentre l'incremento adottato dal decreto è del 50%,
peraltro, per la prima volta, da aggiornare periodicamente. A
titolo di esempio, si consideri che la più grave delle omissioni
previste dal decreto legislativo 626/1994 (omessa valutazione dei
rischi) era sanzionata con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 1549 a 4131 euro e viene ora punita, nel correttivo,
con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2.500 a 6.400 euro. In ogni caso, nel pieno rispetto del criterio
di delega sulle sanzioni, viene mantenuto il solo arresto (e
non anche l'ammenda) per l'omessa valutazione del rischio nelle
aziende a rischio incidente rilevante in quanto condotta
gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori.
Come imposto dalla delega, tutti gli interventi proposti
garantiscono in ogni caso il
rispetto dei livelli di tutela oggi
assicurati a lavoratori e alle loro rappresentanze in ogni ambiente
di lavoro ed in ogni parte del territorio nazionale e, al contempo,
dell'equilibrio delle competenze tra lo Stato e le Regioni in
materia.
L'assetto della riforma sarà definitivo una volta completata la
fase, immediatamente successiva alla approvazione del testo da
parte del Consiglio dei Ministri, del confronto tra Governo, parti
sociali e Regioni e
permetterà all'Italia di poter contare, per
il futuro, su un complesso di regole in materia di salute e
sicurezza condiviso tra Amministrazioni e parti sociali e
pienamente in linea con le migliori regolamentazioni europee ed
internazionali.
Fonte:
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali
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