Il Ministro dell’Ambiente, con la nota GAB/2006/3471/B09 del 28
aprile 2006 indirizzata a Unioncamere e ad altri, è intervenuto,
sul fatto che sul sito di Unioncamere si continuerebbero ad
ignorare le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n.
152/2006, per quanto concerne i soggetti obbligati ad effettuare la
comunicazione MUD, diramato alcune indicazioni interpretative sulle
modifiche introdotte dal DLGS n. 152/06 in materia di presentazione
del Modello unico di dichiarazione ambientale -MUD di cui all’art.
189.
La nota precisa, tra l’altro, che:
- i produttori di rifiuti non pericolosi non sono più tenuti a
comunicare i dati relativi a questa tipologia di rifiuti;
- per i produttori di rifiuti pericolosi è stato mantenuto
l’obbligo di comunicare i dati relativi a tale attività con il MUD.
Nell’adempiere a tale obbligo, i soggetti interessati non sono
tenuti a dichiarare anche le quantità di rifiuti non pericolosi
eventualmente prodotti. Infatti, l’articolo 189, comma 3, precisa
che i rifiuti oggetto di comunicazione sono quelli oggetto delle
attività obbligate (produzione di rifiuti pericolosi) e non
l’insieme di tutti i rifiuti comunque prodotti.
In particolare, viene richiamata l’attenzione su quanto affermato
in materia di trasporto di rifiuti propri non pericolosi e
pericolosi nella quantità massima di 30 kg/lt/giorno, che ora ai
sensi dell’art. 212, comma 8, è soggetto ad iscrizione all’Albo
gestori rifiuti.
Il punto 4, poi, della nota esclude dall’obbligo di compilazione
del registro di carico/scarico e del MUD annuale tali trasporti,
confermandolo solo "per il trasporto svolto a titolo
professionale". E tale indicazione è, altresì, rafforzata
dall’affermazione "non sottende alcun nuovo obbligo per questi
operatori di riportare i dati sul MUD, in quanto la norma che
individua i soggetti obbligati al MUD non è cambiata per quanto
attiene al trasporto."
© Riproduzione riservata