L'omesso o tardivo versamento della prima rata dell'imposta
sostitutiva prevista per l'estromissione degli immobili strumentali
dall'impresa individuale (articolo 1, comma 37, della legge 24
dicembre 2007, n. 244) può essere regolarizzato attraverso le
disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n.
472 del 1997 (ravvedimento operoso). Inoltre, la mancata
compilazione dell'apposito quadro RQ, sezione IV, del Modello Unico
PF 2008 appositamente previsto per la procedura di estromissione
dei beni immobili può essere sanata al più tardi entro novanta
giorni dalla scadenza del termine, come previsto dall'articolo 2,
comma 7, del DPR n. 322 del 1998.
Questa la sintesi della risoluzione n. 82/E, mediante la quale
l'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli adempimenti richiesti per
avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 37, Legge
244 del 2007 (Finanziaria 2008).
Ricordiamo che il comma 37 prevede che l'imprenditore che alla data
del 30 novembre 2007 utilizza beni immobili strumentali può, entro
il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal
patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in
corso alla data dell'1 gennaio 2008, mediante il pagamento di una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra
il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente
riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta
all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata
di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto
applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.
Come ricordato dall'Agenzia, la circolare n. 39/E del 2008
prevedeva che l'opzione per l'esclusione doveva essere esercitata
entro il 30 aprile 2008 attraverso adempimenti dell'imprenditore
attestanti la volontà di escludere i beni immobili strumentali per
destinazione dal patrimonio dell'impresa. Coerentemente con la
risoluzione n. 362/E del 2008, relativa alla rivalutazione dei beni
d'impresa, l'Agenzia ha affermato che l'esercizio dell'opzione per
l'estromissione si ritiene perfezionato con l'indicazione in
dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della
relativa imposta sostitutiva.
Per tale motivo, superando le indicazioni formulate nella circolare
39/E del 2008 (nella parte in cui si afferma che l'estromissione si
intende perfezionata con il versamento della prima rata
dell'imposta sostitutiva), l'omesso, insufficiente e/o tardivo
versamento della relativa imposta sostitutiva risulta essere
irrilevante ai fini del perfezionamento dell'estromissione, ma
comporta l'iscrizione al ruolo della somma dovuta ai sensi del DPR
602/1973, fermo restando la possibilità di avvalersi del
ravvedimento operoso, come previsto dall'articolo 13 del decreto
legislativo n. 472 del 1997.
Per quanto concerne la mancata compilazione dell'apposito quadro
RQ, sezione IV, del Modello Unico per le persone fisiche del 2008,
l'Agenzia ha chiarito che può essere sanata al più tardi entro i
termini di cui all'articolo 2, comma 7, del DPR n. 322 del 1998, in
base al quale
"sono considerate valide le dichiarazioni
presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine",
fermo restando, comunque, l'applicazione della sanzione
amministrativa per la tardiva presentazione del Modello Unico.
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