Il
Consiglio di Stato, con la
decisione n. 1342 del 6
marzo 2009, interviene sul problema delle
tariffe
professionali adottando il principio secondo il quale ingegneri
ed architetti possono aggiudicarsi
appalti di progettazione
riducendo le tariffe anche del 100%.
In verità occorre precisare che la decisione dei giudici si
riferisce, in particolare ad una gara d’appalto in cui l’Ente
appaltante aveva richiesto:
- a) prestazioni progettuali;
- b) prestazioni speciali, costituite dal coordinamento per la
sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione;
- c) prestazioni accessorie;
fissando, nel bando di gara per le prestazioni progettuali una
riduzione entro il limite massimo del 20% alle prestazioni
progettuali mentre nessun limite di ribasso era stato fissato per
le prestazioni speciali e per quelle accessorie.
La decisione del Consiglio di Stato nasce da un ricorso di alcuni
professionisti esclusi per il fatto di avere applicato una
riduzione del 100% alle prestazioni speciali.
In verità la commissione di gara aveva disposto, nel corso di una
seduta, che per gli onorari relativi alle prestazioni di cui alle
precedenti lettere a) e b) (prestazioni previste dalle normative
tariffarie) non era possibile operare un ribasso superiore al 20%
(ex lege n. 155/1989) mentre per l’onorario professionale di cui
alla lettera c), relativo a prestazioni non previste dalla
normativa (D.M. 4.4.2001 e L. 143/49) era possibile operare un
ribasso fino al 100% ma il
TAR della Puglia, sede di Bari
con
sentenza n. 2982 del 27 luglio 2006 accoglieva il
ricorso dei professionisti poiché la Commissione accomunava,
quindi, il limite del ribasso sia per le prestazioni progettuali
(lettera a) sia per le prestazioni speciali (lettera b) come
indicate in verbale della seduta; ma, così facendo, la stessa
introduceva un ulteriore criterio selettivo (limiti ai ribassi per
prestazioni speciali) non previsto dalle disposizioni di gara
(bando e capitolato) e, quindi, aveva posto in essere un operato
non legittimo perché comportante una indebita integrazione della
lex specialis.
D’altra parte, aggiungono i giudici che neppure poteva affermarsi
che tale integrazione trovava corrispondenza nell’ordinamento, in
quanto, ai sensi dell’art. 17 comma 14 quater della legge n. 109
del 1994 e del Regolamento di cui al DPR n. 554/1999, le
prestazioni speciali non sono da ritenersi assoggettate ai minimi
di tariffa (come pure ritenuto dall’Autorità di vigilanza dei
lavori pubblici con determina n. 30/2002) attenendo esclusivamente
ai corrispettivi per le prestazioni normali e, quindi, a quelli
determinati sulla base delle indicate tabelle A) e B) e non anche
alle prestazioni speciali ed alle prestazioni accessorie.
Ricordiamo, con l’occasione, che i ribassi senza limiti sono
consentiti dal
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
convertito in
legge 4 agosto 2006, n. 248 e dal decreto
legislativo 11 settembre 2008, n. 152 che modifica il codice dei
contratti ed, in particolare alcuni commi dell’articolo 92.
Il Consiglio di Stato è, quindi, dell’avviso che sia possibile
arrivare anche a ribassi del 100% per quelle prestazioni diverse
dalle prestazioni progettuali ed i giudici precisano che ciò è
possibile “quanto si tratta di prestazioni cui si correlano tariffe
che non solo l’Autorità di Vigilanza ha, a suo tempo, ritenuto
derogabili e che, di lì a poco, lo stesso legislatore, aderendo
agli orientamenti comunitari, ha ritenuto, parimenti, derogabili,
ma che, nell’economia complessiva della specifica procedura
concorsuale di cui si tratta, non risultano avere assunto rilievo
determinante, ben avendo potuto il concorrente modulare in termini
ragionevoli la propria offerta, rinunciando a parte dei possibili
compensi correlati a detti, specifici oneri, l’offerta, nel suo
insieme, essendo risultata tale da garantire non solo
l’espletamento pieno del servizio messo a concorso, ma anche
sufficienti margini di utile per l’imprenditore”.
Per i giudici di Palazzo Spada, quindi, gli ingegneri e gli
architetti possono aggiudicarsi appalti di progettazione riducendo
le tariffe relative alle prestazioni speciali sino al 100% e la
possibilità di prevedere un ribasso così elevato va collegato al
fatto che nell’economia complessiva della gara tali ribassi non
assumono un rilievo determinante.
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