L’INPS con la circolare n. 61 del 21 aprile scorso, conferma che la
riduzione contributiva introdotta dall’art 29, comma 2, della legge
n. 341/95, a seguito del D.M. Lavoro - Economia dell’1 febbraio
2006, è stata fissata anche per l’anno 2005 nella misura
dell’11,50% e fornisce le necessarie istruzioni operative.
L’INPS precisa che l’agevolazione:
- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2005, senza
soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di
dicembre 2004;
- è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art.
6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli
sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in
materia di retribuzione imponibile;
e che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per
i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro
titolo:
- assunzione dalle liste di mobilità, contratti formazione -
lavoro, contratti di inserimento/reinserimento, ecc.;
- lavoratori per i quali i datori di lavoro abbiano fruito dello
sgravio totale triennale ai sensi dell’art. 44 della legge n.
448/2001.
La nota precisa, tra l’altro, che i datori di lavoro che, durante
l’anno 2005, hanno operato la riduzione contributiva (cod. L. 206),
non dovranno effettuare alcun adempimento; viceversa, se non lo
hanno fatto, la potranno recuperare presentando una delle denunce
contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo
a quello di emanazione della circolare (16 luglio 2006). Pertanto,
le aziende interessate all’agevolazione, dopo aver calcolato
l’importo della riduzione spettante per i mesi decorsi, dovranno
riportare tale valore nel quadro "D" del DM10/02, preceduto dal
codice "L207".
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