Il Consiglio dei Ministri ha approvato venerdì scorso lo schema di
decreto legislativo che modifica ed integra il D. Lgs. n. 81/08,
che dovrà pertanto seguire tutto l'iter procedurale previsto. Lo
schema apporta sostanziali modifiche al citato decreto n. 81, come
noto entrato in vigore il 15 maggio u.s.. Si rappresentano qui di
seguito le principali osservazioni in merito alle novità che
interessano il Titolo I ed il Titolo IV elaborate sulla base del
testo entrato in Consiglio dei Ministri.
Un primo riscontro consente di apprezzare l'intervento del
legislatore volto a modificare l'apparato sanzionatorio, prevedendo
una consistente riduzione delle sanzioni amministrative e penali,
attualmente in vigore, che vengono in gran parte dimezzate.
Tra le novità senz'altro apprezzabili nel senso della
semplificazione, si evidenzia che la disposizione concernente la
data certa del documento di valutazione dei rischi, in virtù del
carattere dinamico dello stesso, è stata integrata dalla previsione
che consente alle imprese di rendere operativo il documento anche
mediante la sottoscrizione per presa visione del Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (ferma restando la sua
partecipazione attiva alla valutazione dei rischi) e del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o
territoriale, secondo le procedure che dovranno essere definite
dalle parti sociali.
È stata poi inserita la previsione di condizionare la valutazione
del rischio stress lavoro correlato alle indicazioni fornite dalla
Commissione consultiva. Questa disposizione, in pratica, consentirà
alle imprese di avere delle indicazioni operative in merito alle
modalità di effettuazione della suddetta valutazione, il cui
termine, in base allo schema di decreto, è stato fissato in 180
giorni dall'emanazione delle suddette indicazioni.
È da rilevare, comunque, che tale disposizione dovrà essere
armonizzata con quanto previsto dal c.d. decreto "mille proroghe"
che ha fissato al 16 maggio p.v. l'entrata in vigore
dell'adempimento in parola.
Con analoga soddisfazione deve essere accolto il recepimento della
proposta avanzata dall'ANCE che consente alle imprese di scegliere
alternativamente di far svolgere la formazione del preposto presso
l'impresa, oppure presso gli organismi paritetici di cui all'art.
51, ove presenti.
Si ritiene positiva, inoltre, la previsione che accoglie quanto più
volte sostenuto dall'Ance e successivamente recepito dalla
Direttiva Sacconi del 18 settembre scorso in ordine alla
programmazione dell'attività di vigilanza che dovrà tener conto
della presenza degli enti bilaterali, riservando prioritariamente
una particolare attenzione alle situazioni che sono totalmente
esenti da controllo o verifica preventiva.
Tra le principali novità, in riferimento al Titolo IV, si
evidenziano le numerose modifiche che ha subito l'art. 90, anche a
seguito delle criticità emerse dalla sentenza della Corte di
Giustizia europea del luglio 2008, nonché in riferimento alla
semplificazione degli adempimenti burocratici per i piccoli lavori,
introdotta dal comma 11, che legava lo snellimento al titolo
abilitativo.
La previsione di legge novellata introduce un nuovo comma al fine
di tener conto degli aspetti critici menzionati: infatti il comma 5
bis esonera il committente dall'obbligo di redazione del PSC (Piano
di Sicurezza e Coordinamento) e dalla nomina del coordinatore in
fase di progettazione nel caso di cantieri la cui entità presunta è
inferiore a 200 uomini giorno e in assenza dei rischi particolari
di cui all'allegato XI. Rimane invece la nomina del coordinatore in
fase di esecuzione che, oltre ai suoi compiti, deve in questi casi
redigere il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b).
Al comma 5 bis sono legate tutte le modifiche che salvaguardano lo
snellimento degli adempimenti formali riportati al comma 9 per i
piccoli lavori, confermando comunque per tutti i soggetti coinvolti
nell'appalto l'obbligo di presentare il DURC, salvo quanto previsto
dall'art. 16 bis, comma 10, della legge n. 2 del 2009, relativo
all'acquisizione d'ufficio del documento da parte delle stazioni
appaltanti pubbliche.
Un'importante e positiva novità consiste nella modifica dell'art.
96, co. 2, in cui è stato inserito il concetto, più volte ribadito
dall'Ance, che, in presenza del PSC e del POS (Piano Operativo di
Sicurezza) non sussiste l'obbligo di stimare ed evidenziare i costi
derivanti dalle interferenze poiché gli stessi sono già contenuti
all'interno del PSC.
La modifica riportata all'art. 97 comma 1 - obblighi del datore di
lavoro dell'impresa affidataria - in cui il legislatore ha
sostituito il concetto di vigilanza sulla sicurezza dei lavori da
parte dell'impresa affidataria con il concetto più generico di
verifica delle condizioni di sicurezza, ha dei risvolti operativi
importanti relativi al ruolo fondamentale della stessa impresa
nella gestione della sicurezza dei lavori affidati.
Si segnala poi il coordinamento dell'art. 117 con l'articolo 83 e
con l'allegato IX, che lascia discrezionalità al datore di lavoro
nel caso di svolgimento di lavori in prossimità di parti attive
(linee elettriche o impianti elettrici), consentendo comunque di
far riferimento ai valori tabellati, riportati nell'allegato
IX.
Suscitano invece molte perplessità gli interventi che hanno
interessato il provvedimento sospensivo, che subisce importanti
modifiche in ordine alle cause che determinano l'applicazione dello
stesso e ai riflessi interdettivi che ne conseguono.
L'ampliamento della casistica dell'allegato I e la previsione che
introduce, in sostituzione della reiterazione, le violazioni
plurime, peggiorano il provvedimento per questa fattispecie.
Infatti, la contestuale realizzazione di almeno 3 gravi violazioni
sulla base dei casi elencati nell'allegato I, riguarda in
particolare ipotesi proprie dell'edilizia, in quanto destinatario
principale del suddetto allegato è il comparto delle
costruzioni.
Al riguardo, risulterà necessario, laddove tale versione restasse
immutata, chiarire anche l'aspetto della contestualità delle tre
gravi violazioni, evitando che interpretazioni sulla norma possano
condurre alla conclusione che la suddetta contestualità non si
riferisca ad un'unica impresa ma alla somma delle violazioni
commesse da più imprese coinvolte nel medesimo appalto.
Più agevolativa, invece, appare l'ulteriore previsione che,
diversamente dalla reiterazione intesa come ripetizione di condotte
illecite "gravi" nell'arco temporale dell'ultimo quinquennio, fissa
in un biennio il termine perché si verifichi la ripetizione di una
stessa grave violazione propedeutica alla sospensione.
Si evidenzia inoltre che, nonostante i numerosi solleciti in sede
istituzionale, non è stata ancora definita la questione relativa al
finanziamento del Fondo di cui all'art. 52. Si tratta in
particolare di dare certezza ad una previsione che necessariamente
deve escludere dalla partecipazione al Fondo tutte quelle realtà
imprenditoriali in cui siano presenti forme di rappresentanza per
la sicurezza dei lavoratori, sia aziendale che territoriale.
Occorre poi approfondire ulteriormente la previsione che introduce
la certificazione dei modelli di organizzazione e gestione della
salute e della sicurezza sul lavoro da parte delle Università e
degli enti bilaterali, richiamati dall'art. 76, comma 1, lettere a)
e c) del d.lgs. n. 276/03.
Inoltre si segnala che, durante la fase di approvazione dei
correttivi, era stata introdotta una modifica al D.Lgs. n. 231/01,
di cui all'art. 300 del TU, che prevedeva una riduzione delle
sanzioni a carico delle imprese nell'ipotesi di responsabilità
amministrativa per i casi di omicidio colposo o lesioni gravi o
gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche
(misura pari a mille quote). Nella versione uscita dal Consiglio
dei Ministri tale modifica non sembra aver trovato un positivo
riscontro.
Infine, si segnala la nuova previsione relativa all'art. 302 ed in
particolare alla definizione delle contravvenzioni punite con la
sola pena dell'arresto. Risulta, allo stato, comunque cancellata la
lettera c) dell'art. 55, comma 2, del citato decreto n. 81,
concernente la omessa o incompleta valutazione dei rischi che,
pertanto, non contempla più la pena esclusiva dell'arresto.
Il legislatore ha circoscritto la conversione dell'arresto in
ammenda esclusivamente alle restrizioni che non superino i dodici
mesi, escludendola in modo assoluto quando la violazione abbia
contribuito a causare un infortunio mortale o con lesione personale
che abbia comportato l'incapacità del lavoratore per un periodo
superiore ai 40 giorni.
Dopo l'approvazione in sede preliminare da parte del Consiglio dei
ministri, l'iter di approvazione dello schema di decreto
legislativo prevede che il testo sia sottoposto al vaglio della
Conferenza Stato - Regioni per far ritorno poi al Consiglio dei
ministri che, in via definitiva, sottoporrà all'approvazione del
Parlamento il testo del provvedimento di attuazione dell'art. 1
della legge 3 agosto 2007, n.123.
Si fa riserva di aggiornare tempestivamente sulle novità che
interesseranno il provvedimento durante la suddetta fase di
approvazione, anche a seguito degli interventi emendativi che
l'ANCE sta effettuando presso le sedi istituzionali. Si evidenzia,
tra l'altro, che ad oggi non sono ancora disponibili gli allegati
tecnici che rappresentano parte integrante del provvedimento e che
risultano essere stati anch'essi modificati.
Fonte: www.ance.it
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