Confermato che la vendita dell'area edificabile acquistata con le
agevolazioni fiscali di cui al previgente art. 33, comma 3, della
legge 388/2000 (imposta di Registro all'1% ed Ipotecarie e
Catastali in misura fissa), in assenza di utilizzazione
edificatoria, non comporta la decadenza dai benefici, purché a ciò
provveda il secondo acquirente, in ogni caso, entro i cinque anni
successivi al primo acquisto agevolato.
Così si è espressa la Commissione Tributaria Regionale di Venezia,
nella Sentenza n.28/22 del 19 giugno 2008, che, confermando anche
precedenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. ad esempio, la
Sentenza della CTP di Ravenna n.222/2005, allegata alla News ANCE
n.1580 del 4 aprile 2006) confuta quanto espresso dall'Agenzia
delle Entrate (cfr. R.M. n.40/E/2005 e News ANCE n.926 del 1°
aprile 2005), a parere della quale il soggetto obbligato
all'utilizzazione edificatoria dell'area deve essere il primo
acquirente del terreno, a pena di decadenza dai benefici.
Come noto, infatti, il previgente art. 33, comma 3, della legge
388/2000 (oggetto di diverse modifiche e, con decorrenza dal 1°
gennaio 2008, di fatto abrogato dall'art.1, commi 25-27, della
legge 244/2007) stabiliva che i trasferimenti di immobili compresi
in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati e
regolarmente approvati, fossero soggetti ad imposta di Registro
all'1% ed alle Ipotecarie e Catastali in misura fissa (ciascuna
pari a 168 euro), a condizione che entro cinque anni dall'acquisto
avvenisse l'utilizzazione edificatoria dell'area.
Al riguardo, la Sentenza n.28/22/2008 ribadisce ulteriormente, come
da tempo sostenuto dall'ANCE, che la norma citata "prevede l'unica
condizione di utilizzazione edificatoria entro i cinque anni
dall'acquisto agevolato, senza precludere la possibilità di
trasferire l'area parzialmente o totalmente inedificata, fermo
restando la necessità che l'utilizzazione avvenga entro cinque anni
dal primo acquisto".
Su tale agevolazione, si segnala, altresì, la Sentenza n.30/22 del
18 settembre 2008 della stessa CTR di Venezia, con la quale i
giudici si sono pronunciati sull'applicabilità delle predette
agevolazioni nell'ipotesi di trasferimenti di immobili nell'ambito
di piani urbanistici ad iniziativa privata, con riferimento alla
norma che prevede che tali benefici si applicano, in ogni caso,
successivamente alla stipula della convenzione con il soggetto
attuatore (art.2, comma 30, legge 350/2003).
In merito, la citata Sentenza n.30/22/2008 ha stabilito che, ai
fini dell'applicabilità di tali benefici, la convenzione con il
soggetto attuatore non debba essere necessariamente presente prima
della stipula dell'atto di acquisto dell'area, a condizione che la
stessa risulti firmata in fase di registrazione dell'atto di
trasferimento (momento nel quale, infatti, come ribadito dal
giudice di merito, si verifica il presupposto impositivo ai fini
dell'imposta di Registro e delle imposte Ipotecarie e
Catastali).
In merito, si ricorda che l'art.13 del D.P.R. 131/1986 prevede che,
per gli atti che devono essere registrati in termine fisso, la
richiesta di registrazione debba avvenire entro 20 giorni dalla
data dell'atto stesso.
In ogni caso, la disciplina delle imposte d'atto applicabili ai
trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici,
originariamente disciplinata dall'art.33, comma 3, della legge
388/2000, è stata oggetto, negli anni, di diverse modifiche, con la
conseguenza che l'imposta di Registro all'1% e le imposte
Ipotecarie e Catastali in misura fissa hanno trovato applicazione:
- dal 1° gennaio 2001 al 3 luglio 2006, per tutti i trasferimenti
di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati,
comunque denominati e regolarmente approvati ai sensi della
normativa statale o regionale (art.33, comma 3, legge
388/2000);
- dal 4 luglio 2006 al 31 dicembre 2006, per i trasferimenti di
immobili nell'ambito dei programmi prevalentemente di edilizia
residenziale convenzionata pubblica (art. 36, comma 15, legge
248/2006);
- dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, per i trasferimenti di
immobili rientranti nei programmi prevalentemente di edilizia
residenziale convenzionata (art.1, comma 306, legge 296/2006).
Dal 1° gennaio 2008, tale regime fiscale è stato completamente
abrogato e sostituito dall'art.1, commi 25-27, della legge
244/2007, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, si
applicano l'imposta di Registro pari all'1%[1] e le imposte
Ipotecarie e Catastali pari, complessivamente, al 4%[2], per i
trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici
particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi di edilizia
residenziale, comunque denominati, a condizione che l'intervento,
cui è finalizzato il trasferimento, venga completato entro cinque
anni dalla stipula dell'atto.
[1] In base all'art.1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R.
131/1986.
[2] In base all'art.1-bis della Tariffa, e all'art.10 del D.Lgs.
347/1990.
Fonte:
www.ance.it
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