Con una nota del febbraio scorso il Presidente dell'Anas, Pietro
Ciucci, ha fornito un importante chiarimento su una delicata
questione, più volte sollevata dall'Ance, riguardante l'inserimento
nei bandi di gara della cosiddetta clausola di gradimento in tema
di divieto di subappalto.
Si tratta, in particolare, della clausola contenente l'espresso
divieto per il concorrente aggiudicatario di affidare in subappalto
parte dei lavori ad imprese che abbiano partecipato alla medesima
procedura ad evidenza pubblica, sia in forma individuale che
associata.
L'Ance in più occasioni, nel corso degli ultimi anni, ha segnalato
all'Anas le proprie perplessità circa l'uso generalizzato di tale
clausola nei relativi bandi di gara, evidenziando come la
previsione in essa contenuta appaia di dubbia legittimità, oltre
che inopportuna sul piano economico.
Sul piano giuridico, infatti, la clausola in questione contrasta
con il principio, ormai pacifico in giurisprudenza, secondo il
quale la partecipazione di un'impresa ad una gara non può, di per
sé, impedire l'assunzione del ruolo di subappaltatore, considerato
che, da un lato, manca un'espressa previsione di legge in tal senso
e, dall'altro lato, tale circostanza non costituisce, singolarmente
considerata, un elemento di prova sufficiente a dimostrare un
rapporto di collegamento tra le due imprese.
Inoltre, anche sul piano economico tale clausola si rivela
fortemente inopportuna. Essa, infatti, scoraggia la partecipazione
alle gare di quei soggetti che operano sul mercato prevalentemente
come subappaltatori, producendo un duplice effetto negativo. Da un
lato, un freno alla crescita della piccola imprenditoria locale,
con conseguente danno per lo sviluppo economico del Paese.
Dall'altro lato, una limitazione del principio di massima
partecipazione alle procedure di gara, con conseguente aumento
della possibilità di accordi collusivi, tanto più frequenti quanto
minore è il numero dei partecipanti alle gare, e minor vantaggio
per il pubblico erario, derivante dalla presenza di un numero di
offerte molto ristretto.
Con la nota del febbraio scorso l'Anas ha risposto alle
sollecitazioni formulate dall'Ance, definendo ufficialmente la
posizione che, d'ora in avanti, si intende adottare sulla
questione.
In particolare, il Presidente Ciucci ha precisato di condividere
gli argomenti sostenuti dall'Ance a sostegno dell'eliminazione
della clausola dai bandi di gara, nonostante l'ammissibilità delle
cosiddette clausole di gradimento sia stata astrattamente
confermata anche dall'Autorità di Vigilanza.
Pertanto, soprattutto al fine di garantire la piena tutela del
principio comunitario di massima concorrenza nelle procedure
concorsuali, ha confermato di aver dato indicazione ai vari
compartimenti regionali di porre fine all'utilizzo generalizzato
nei bandi della clausola in esame.
Tuttavia, ha specificato Ciucci, l'uso delle clausole di gradimento
rimane comunque possibile in tutte quelle realtà territoriali in
cui, a causa dell'alto tasso di criminalità esistente, siano stati
sottoscritti protocolli di legalità con le Prefetture locali, che
consentano di ricorrere a tali clausole quali efficaci strumenti di
lotta al grave problema delle infiltrazioni mafiose nel settore dei
pubblici appalti.
Fonte: www.ance.it
© Riproduzione riservata