Sulla Gazzetta ufficiale n. 80 del 6 aprile scorso è stato
pubblicato il
Provvedimento dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 15 gennaio
2009 recante “Regolamento in materia di attività di vigilanza e
accertamenti ispettivi di competenza dell'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.”.
Il regolamento consta di
11 articoli e disciplina
l'esercizio dell'attività di indagine, di competenza dell'Autorità,
ai sensi dell'art. 8, comma 3, del codice dei contratti (D.Lgs. n.
163/2006).
Gli articoli del regolamento sono così rubricati:
- Ambito di applicazione
- Attività d’indagine
- Richieste di informazioni e di sedizione di documenti
- Avvio dell’istruttoria
- Partecipazione all’istruttoria
- Ispezioni
- Conclusione dell’istruttoria e relativa comunicazione
- Monitoraggio dei contratti pubblici
- Segreto d’ufficio
- Verbalizzazioni
- Comunicazioni
A decorrere, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
e, quindi,
dal 6 aprile scorso, le segnalazioni e gli
esposti devono essere presentati all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Direzione
Vigilanza Lavori/Direzione Vigilanza Servizi e Forniture - nel
rispetto del richiamato dell’articolo 2, comma 2 del Regolamento in
argomento, utilizzando gli
appositi moduli predisposti
dall'Autorità.
Così come disposto all’articolo 2 del provvedimento le attività di
indagine vengono attuate sulla base di programmi annuali, definiti
dal Consiglio dell'Autorità, aventi ad oggetto specifiche
problematiche o criticità del settore dei contratti pubblici ma
possono, altresì essere svolte sia d'iniziativa d'ufficio che su
istanza motivata di chiunque ne abbia interesse.
Le segnalazioni sono catalogate e compete al
Direttore
generale l'
apertura e la definizione del procedimento,
all'esito della relativa attività istruttoria, nei seguenti casi:
- a) questioni in relazione alle quali non sussistono dubbi
interpretativi;
- b) questioni alle quali può applicarsi, anche in via analogica,
una precedente pronuncia dell'Autorità.
Non sono, invece, oggetto di una specifica istruttoria i seguenti
tipi di segnalazioni:
- a) quando non è stato utilizzato l'apposito modulo o la
compilazione è incompleta, previa richiesta di compilazione o
integrazione;
- b) quanto fa difetto in modo evidente la competenza
dell'Autorità, ossia quando la questione proposta esula dalle
attribuzioni dell'Autorità stessa sotto il profilo oggettivo o
soggettivo;
- c) nei casi di manifesta infondatezza dell'istanza, ossia
quando vengono dedotti fatti o circostante fondati su dati
giuridici o di fatto palesemente inesatti;
- d) ove risultano dedotte questioni attinenti al bando di gara o
allo svolgimento della stessa nei casi in cui sussistano i
presupposti per ricorrere alla procedura di cui all'art. 6, comma
7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006;
- e) quando la richiesta di intervento ha carattere di generalità
tale da giustificare l'emanazione di un atto a portata
generale.
Le segnalazioni pervenute e, in particolare, quelle relative a gare
il cui
valore sia inferiore a 150 mila euro, nonché quelle
relative a procedure di
aggiudicazione concluse da più di sei
mesi, ovvero a procedure di esecuzione dei contratti pubblici
per le quali è stato
emesso il certificato di collaudo
definitivo, vengono valutate dagli Uffici ai fini dello
svolgimento di eventuali indagini di carattere generale.
Nel caso di segnalazioni di particolare rilevanza dettagliatamente
indicate all’articolo 2, comma 7, l'apertura del procedimento è di
competenza del Direttore generale, salvo che non ritenga di
rimetterla all'esame del Consiglio.
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