REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA' DI VIGILANZA

08/04/2009

Sulla Gazzetta ufficiale n. 80 del 6 aprile scorso è stato pubblicato il Provvedimento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 15 gennaio 2009 recante “Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.”.
Il regolamento consta di 11 articoli e disciplina l'esercizio dell'attività di indagine, di competenza dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006).
Gli articoli del regolamento sono così rubricati:
  • Ambito di applicazione
  • Attività d’indagine
  • Richieste di informazioni e di sedizione di documenti
  • Avvio dell’istruttoria
  • Partecipazione all’istruttoria
  • Ispezioni
  • Conclusione dell’istruttoria e relativa comunicazione
  • Monitoraggio dei contratti pubblici
  • Segreto d’ufficio
  • Verbalizzazioni
  • Comunicazioni
A decorrere, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e, quindi, dal 6 aprile scorso, le segnalazioni e gli esposti devono essere presentati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Direzione Vigilanza Lavori/Direzione Vigilanza Servizi e Forniture - nel rispetto del richiamato dell’articolo 2, comma 2 del Regolamento in argomento, utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Autorità.
Così come disposto all’articolo 2 del provvedimento le attività di indagine vengono attuate sulla base di programmi annuali, definiti dal Consiglio dell'Autorità, aventi ad oggetto specifiche problematiche o criticità del settore dei contratti pubblici ma possono, altresì essere svolte sia d'iniziativa d'ufficio che su istanza motivata di chiunque ne abbia interesse.

Le segnalazioni sono catalogate e compete al Direttore generale l'apertura e la definizione del procedimento, all'esito della relativa attività istruttoria, nei seguenti casi:
  • a) questioni in relazione alle quali non sussistono dubbi interpretativi;
  • b) questioni alle quali può applicarsi, anche in via analogica, una precedente pronuncia dell'Autorità.
Non sono, invece, oggetto di una specifica istruttoria i seguenti tipi di segnalazioni:
  • a) quando non è stato utilizzato l'apposito modulo o la compilazione è incompleta, previa richiesta di compilazione o integrazione;
  • b) quanto fa difetto in modo evidente la competenza dell'Autorità, ossia quando la questione proposta esula dalle attribuzioni dell'Autorità stessa sotto il profilo oggettivo o soggettivo;
  • c) nei casi di manifesta infondatezza dell'istanza, ossia quando vengono dedotti fatti o circostante fondati su dati giuridici o di fatto palesemente inesatti;
  • d) ove risultano dedotte questioni attinenti al bando di gara o allo svolgimento della stessa nei casi in cui sussistano i presupposti per ricorrere alla procedura di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006;
  • e) quando la richiesta di intervento ha carattere di generalità tale da giustificare l'emanazione di un atto a portata generale.
Le segnalazioni pervenute e, in particolare, quelle relative a gare il cui valore sia inferiore a 150 mila euro, nonché quelle relative a procedure di aggiudicazione concluse da più di sei mesi, ovvero a procedure di esecuzione dei contratti pubblici per le quali è stato emesso il certificato di collaudo definitivo, vengono valutate dagli Uffici ai fini dello svolgimento di eventuali indagini di carattere generale.
Nel caso di segnalazioni di particolare rilevanza dettagliatamente indicate all’articolo 2, comma 7, l'apertura del procedimento è di competenza del Direttore generale, salvo che non ritenga di rimetterla all'esame del Consiglio.

A cura di Paolo Oreto


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