Sulla Gazzetta ufficiale n. 81 di ieri 7 aprile è stata pubblicata
l’
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753
del 6 aprile 2009 recante “Primi interventi urgenti conseguenti
agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di l'Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.”.
All’articolo 2 dell’Ordinanza viene disposto che presso ciascuno
dei comuni interessati dagli eventi sismici possono essere
costituiti
gruppi di rilevamento per censire, utilizzando la
scheda di rilevazione allegata all’ordinanza stessa, gli
edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente
inagibili ovvero da demolire perché non più recuperabili.
I sindaci dei comuni interessati devono provvedere a raccogliere le
predette schede opportunamente compilate e, sulla base delle
indicazioni dei gruppi di rilevamento, ad emettere ordinanze di
demolizione.
Alle attività di censimento concorrono
tecnici qualificati
di enti e pubbliche amministrazioni tenuti a renderli disponibili e
personale universitario, nonché il personale del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, che è autorizzato ad effettuare
demolizioni di strutture pericolanti e non più ripristinabili anche
in
deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6,
7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28 del “Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352” di cui al
decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
La scheda deve compilata per un intero edificio intendendo per
edificio una unità strutturale “cielo terra”, individuabile per
caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici
adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di
altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc.
La scheda è divisa nelle seguenti 9 sezioni:
- Sezione 1 - Identificazione edificio.
- Sezione 2 - Descrizione edificio.
- Sezione 3 - Tipologia ( massimo 2 opzioni).
- Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI PRINCIPALI.
- Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI.
- Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di (p.i.)
eseguiti.
- Sezione 7 - Terreno e fondazioni.
- Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ.
- Sezione 9 - Altre osservazioni.
Nell’
articolo 3 dell’Ordinanza, viene, poi, precisato che
per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui
all’ordinanza stessa, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, si provvede in deroga alle seguenti
disposizioni normative:
- articoli 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n.
1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);
- articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20
del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato);
- articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119 del Regio Decreto 23
maggio 1924, n, 827 (Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello stato);
- articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello stato);
- art. 8, comma 1, secondo periodo della legge 18 dicembre
1973, n. 836 (Trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti statali);
- articoli 6, 7, 9,10, 11,12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49 del
Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi);
- articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68 70,
71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96,
97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132,
133, 141, 144, 145, 241 e 243 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004(18/CE);
- le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n.
163/2006 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni);
- articoli 7, 35, 36 e 53 del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche);
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente
connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
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