DEBUTTO CONFERMATO O RINVIATO

08/05/2006

Sul nuovo "Codice dei contratti" appena pubblicato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2/5/2006 continuiamo a sentire voci su un possibile rinvio sull’entrata in vigore dello stesso ma riteniamo che siano soltanto voci che non tengono conto di alcuni fatti specifici:
  • il decreto legislativo nasce da una legge delega e precisamente dalla legge n. 62 del 2005;
  • l’art. 25 della legge delega affida al legislatore delegato il compito di compilare un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive comunitarie 2004/CE/17 e 2004/CE/18, coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei princìpi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
  • sempre con la legge delega viene affidato il compito relativo alla semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici.
Ecco perché il Capo dello Stato non ha trovato nel Decreto stesso nessun problema di eccesso di delega ed ha firmato il Decreto legislativo stesso disponendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Certo, tutto è possibile ma ci chiediamo con quale strumento e con quale maggioranza alla Camera ed al Senato, possa essere rinviato un provvedimento che già nel suo titolo espone di nascere in attuazione di due direttive comunitarie (a tal proposito vale la pena evidenziare che sino a qualche giorno prima alla sua pubblicazione sulla Gazzetta il titolo del DLGS era "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" mentre in Gazzetta si è trasformato in "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"). Ma per affrontare più compiutamente il problema dobbiamo aspettare che si insedi il nuovo Governo e che si conosca il nome del nuovo Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che prima di decidere sul da farsi dovrà, per evitare una proceduta di infrazione da parte della Comunità economica Europea, capire la disponibilità della Comunità stessa a concedere una proroga rispetto al termine di recepimento delle due direttive 2004CE/17 e 2004/CE/18 già scaduto il 1° febbraio 2006.

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