Sul nuovo "Codice dei contratti" appena pubblicato con Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sul supplemento ordinario n. 107
alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2/5/2006 continuiamo a sentire
voci su un possibile rinvio sull’entrata in vigore dello stesso ma
riteniamo che siano soltanto voci che non tengono conto di alcuni
fatti specifici:
- il decreto legislativo nasce da una legge delega e precisamente
dalla legge n. 62 del 2005;
- l’art. 25 della legge delega affida al legislatore delegato il
compito di compilare un unico testo normativo recante le
disposizioni legislative in materia di procedure di appalto
disciplinate dalle due direttive comunitarie 2004/CE/17 e
2004/CE/18, coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel
rispetto dei princìpi del Trattato istitutivo dell'Unione
europea;
- sempre con la legge delega viene affidato il compito relativo
alla semplificazione delle procedure di affidamento che non
costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie,
finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima
flessibilità degli strumenti giuridici.
Ecco perché il Capo dello Stato non ha trovato nel Decreto stesso
nessun problema di eccesso di delega ed ha firmato il Decreto
legislativo stesso disponendone la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Certo, tutto è possibile ma ci
chiediamo con quale strumento e con quale maggioranza alla Camera
ed al Senato, possa essere rinviato un provvedimento che già nel
suo titolo espone di nascere in attuazione di due direttive
comunitarie (a tal proposito vale la pena evidenziare che sino a
qualche giorno prima alla sua pubblicazione sulla Gazzetta il
titolo del DLGS era "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture" mentre in Gazzetta si è trasformato in
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE").
Ma per affrontare più compiutamente il problema dobbiamo aspettare
che si insedi il nuovo Governo e che si conosca il nome del nuovo
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che prima di decidere
sul da farsi dovrà, per evitare una proceduta di infrazione da
parte della Comunità economica Europea, capire la disponibilità
della Comunità stessa a concedere una proroga rispetto al termine
di recepimento delle due direttive 2004CE/17 e 2004/CE/18 già
scaduto il 1° febbraio 2006.
© Riproduzione riservata